Diritto comparato della privacy 2021-2022

William James Sidis photographed at his Harvard graduation in 1914
Fonte Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/William_James_Sidis#/media/File:William_James_Sidis_1914.jpg

Docenti: Roberto Caso, Paolo Guarda, Guido Noto La Diega (visiting professor)

Informazioni disponibili qui

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Calendario del corso disponibile qui (il calendario può subire variazioni)

LEZIONE 1. IL CORSO: SCOPI, METODO, ORGANIZZAZIONE

Lezione 1: slide

Scopi

Metodo

Organizzazione

LEZIONE 2. IL METODO CASISTICO E PROBLEMATICO E DI LAW AND TECHNOLOGY

Lezione 2: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitoli 1 e 4

G. Pascuzzi, Cosa intendiamo per «metodo casistico»?, Trento Law and Technology Research Papers; nr. 29, 2016

R. Caso (a cura di), Guida alla ricerca ed alla lettura delle decisioni delle corti statunitensi. Trento, Università di Trento, 2006

Harvard – Facoltà di legge (di Scott Turow) – Mondadori 2013 (ed. orig. 1977) – un estratto

Visioni:

The Paper Chase (di James Bridges) – una scena

Learn Law Better, Paper Chase vs Law Professor

LEZIONE 3. GLI ARGOMENTI INTERPRETATIVI E IL BILANCIAMENTO DEI DIRITTI

Lezione 3: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitoli 2-3

Università di Torino, Archivio di diritto e storia costituzionali, Tecniche interpretative della Corte costituzionale

G. Tarello, Argomenti interpretativi, in Digesto civ., vol. I, Utet, Torino, 1987, 419

G. Pascuzzi, Il problem solving nelle professioni legali, Bologna, Il Mulino, 2017

LEZIONE 4. IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

Lezione 4: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 12

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, art. 12

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 8

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, art. 7

S. D. Warren, L. D. Brandeis, The Right to Privacy, in Harvard Law Review, Vol. 4, No. 5. (Dec. 15, 1890), pp. 193-220

Cass. 27 maggio 1975 n. 2129, in Foro it, 1976, I, 2895 (caso Soraya)

A. De Cupis, Il diritto alla riservatezza esiste, in Foro it., 1954, 89

R. Pardolesi, Riservatezza: problemi e prospettive, in Spinelli (a cura di), Responsabilità civile, Bari, 1974, vol. II, pp. 316 ss.

S. Rodotà, Riservatezza, in Enciclopedia Treccani, 2000

LEZIONE 5. IL RIGHT TO PRIVACY IN USA – SEMINARIO

Lezione 5: slide

Letture:

Samuel Warren and Louis Brandeis, The Right to Privacy, 4 Harvard L.R. 193 (Dec. 15, 1890)

LEZIONE 6. IL RIGHT TO PRIVACY IN CANADA – SEMINARIO

Lezione 6: slide

Letture:

T. Scassa, A Human Rights-Based Approach to Data Protection in Canada (June 5, 2020). in Dubois, E. and Martin-Bariteau, F. (eds.), Citizenship in a Connected Canada: A Research and Policy Agenda, Ottawa, ON: University of Ottawa Press (2020), Ottawa Faculty of Law Working Paper No. 2020-26,

LEZIONE 7. IL DIRITTO ALL’OBLIO (ITA-EU-USA)

Lezione 7: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 14

Regolamento (UE) 2016/679, Art. 17

Sidis v. F-R Publishing Co, 113 F.2d 806 (Harvard H2O)

Cass. 9 aprile 1998, n. 3679

Cass., sez. un., 22 luglio 2019, 19681

S. Barbas, The Sidis Case and the Origins of Modern Privacy Law (March 1, 2012). Columbia Journal of Law & the Arts, Vol. 36, No. 1, Fall 2012 , SUNY Buffalo Legal Studies Research Paper No. 2013-011, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2151880

R. Pardolesi, L’ombra del tempo e (il diritto al)l’oblio, in Questione Giustizia 2017/1

Documenti:

Sidis Archives (Sidis vs. The New Yorker)

William James Sidis (Wikipedia)

Visioni:

A. de Concini, L’uomo più INTELLIGENTE della STORIA – William J. Sidis, 15 luglio 2020

LEZIONE 8. LA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: IL GDPR – 1

Lezione 8: slide

Letture: 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679

European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Handbook on European data protection law, 2018

LEZIONE 9. LA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: IL GDPR – 2 

Lezione 9: slide

Letture: 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679

European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Handbook on European data protection law, 2018

LEZIONE 10. PRIVACY IN THE LAWS OF THE UK

Lezione 10: slide

Letture:

  • Campbell v Mirror Group Newspapers Ltd [2004] UKHL 22
  • Murray v Big Pictures (UK) Ltd [2008] EWCA Civ 446
  • Big Brother Watch and Others v the United Kingdom (Application nos. 58170/13, 62322/14 and 24969/15)

LEZIONE 11. INTRODUCTION TO THE UK GDPR, INCLUDING INTERNATIONAL DATA TRANSFER

Lezione 11: slide

Letture:

LEZIONE 12. LIABILITY AND REMEDIES FOR INFRINGEMENTS OF PRIVACY AND DATA PROTECTION

Lezione 12: slide

Letture:

  • WM Morrison Supermarkets Plc v Various Claimants [2020] UKSC 12; [2020] A.C. 989; [2020] 3 WLUK 454 (SC)
  • Rondon v Lexisnexis Risk Solutions UK Ltd [2021] EWHC 1427 (QB)
  • Vidal-Hall v Google Inc [2016] Q.B. 1003
  • Lloyd v Google LLC [2020] Q.B. 747

LEZIONE 13. “COMMON” LAW? PRIVACY IN SCOTLAND

Lezione 13: slide

Letture:

LEZIONE 14. PRIVACY AND INTERNET OF THINGS

Lezione 14: slide

Letture:

LEZIONE 15. PRIVACY AND REMOTE TEACHING

Lezione 15: slide

Letture:

LEZIONE 16. PRIVACY BY DESIGN (EU-CANADA)

Lezione 16: slide

Letture:

Regolamento (UE) 2016/679, art. 25

EDPB, Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default, 2020

A. Cavoukian, Privacy by design: The 7 foundational principles, 2009

G. Bincoletto, La privacy by design. Un’analisi comparata nell’era digitale, Aracne editrice, 2019 (cap. IV – La privacy by design nel diritto europeo)

LEZIONE 17. PRIVACY E RICERCA. ANALISI DI ALCUNI CASI

Lezione 17: slide

Letture:

R. Ducato, Data protection, scientific research and the role of information, in Computer Law and Security Review, 2020, vol. 37

G. Comandé, Ricerca in sanità e data protection… un puzzle risolvibile, in Riv. it. medicina legale, 2019, 189

Approfondimenti

P. Guarda, Il regime giuridico dei dati della ricerca scientifica, Trento, 2021

LEZIONE 18: PROCESSI AUTOMATIZZATI, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ASSISTENTI VOCALI

Lezione 18: slide

Letture:

P. Guarda, ‘Ok Google, Am I Sick?’: Artificial Intelligence, e-Health, and Data Protection Regulation, in Biolaw Journal – Rivista di Biodiritto, 2019, n. 1, 359-375

P. Guarda P., L. Petrucci, Quando l’intelligenza artificiale parla: assistenti vocali e sanità digitale alla luce del nuovo regolamento generale in materia di protezione dei dati, in Biolaw Journal – Rivista di Biodiritto, 2020, n. 2, 425-446

Commissione Europea, LIBRO BIANCO sull’intelligenza artificiale – Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia, 2021

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione – COM/2021/206 final

LEZIONE 19. IL TRASFERIMENTO TRANSFRONTALIERO DI DATI

Lezione 19: slide

Letture:

CGUE, C-362/14 – Maximillian Schrems contro Data Protection Commissioner (“Schrems I”)

CGUE, C-311/18 – Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems (“Schrems II”)

– EDPB, Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data

LEZIONE 20. RISCHI ED OPPORTUNITÀ DELL’IDENTITÀ DIGITALE E DELL’IA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: IL PUNTO DI VISTA DI UN TECNICO – Seminario

Lezione 20: slide

Letture:

CONCLUSIONI

L’attuazione della direttiva copyright in Italia: una procedura oscura e distorta

Charles W. Saalburg – The Wasp (San Francisco) Vol. 26, 1891 https://archive.org/stream/waspjanjune1891
“The Assemblyman is perplexed” (immagine tratta da Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_di_pressione#/media/File:The_Wasp_1891-03-14_cover.jpg)

Roberto Caso

20 settembre 2021 (pubblicato con il titolo Direttiva Copyright, troppi punti oscuri nella “versione” italiana: gli errori del MIC, su agendadigitale.eu, 7 ottobre 2021)

La direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (detta anche direttiva copyright o, in inglese, CDSM directive) è un testo normativo elefantiaco, intricato e divisivo. Di più, come rilevato a più riprese da schiere di accademici esperti della materia della proprietà intellettuale (v. qui), esso è malamente concepito. Facile prevedere che la sua attuazione negli Stati membri dell’UE, oltre a fallire nei dichiarati intenti di armonizzazione e di riduzione del potere delle grandi piattaforme Internet, diventerà un formidabile generatore di (un enorme) contenzioso giudiziario a livello nazionale e unionale.

La direttiva interviene su molteplici e rilevanti aspetti del diritto d’autore. Tra questi si possono qui ricordare:

a) eccezioni e limitazioni a diritto d’autore e diritti connessi nell’ambiente digitale e nel contesto transfrontaliero nonché per finalità di conservazione del patrimonio culturale (art. 3-7);

b) riproducibilità delle opere d’arte di pubblico dominio (art. 14);

c) diritto connesso dell’editore su pubblicazioni di carattere giornalistico (art. 15);

d) responsabilità dei prestatori di servizi online (ad es. YouTube) che memorizzano contenuti caricati dagli utenti (art. 17).

Il testo normativo è stato approvato dal Parlamento europeo il 26 marzo 2021 con una maggioranza di 348 voti a favore e 274 contrari. L’approvazione del Consiglio dell’’UE è giunta di lì a poco con una maggioranza qualificata (avevano votato contro Italia [sic!], Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Finlandia, Svezia).

L’art. 17 della direttiva è stato poi impugnato dalla Polonia davanti alla Corte di Giustizia, che ancora deve pronunciarsi sulla sua legittimità (l’Avvocato Generale si è già espresso per il rigetto del ricorso polacco).

Molti Stati membri dell’Unione Europea sono in ritardo rispetto al termine di attuazione della direttiva scaduto il 7 giugno 2021 (v. qui).

L’Italia è tra questi (v. qui). Dopo l’approvazione della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53), la procedura di attuazione è passata nelle mani del Governo.

Il Ministero della Cultura (MIC) ha elaborato una prima bozza di schema di decreto legislativo che ha sottoposto al parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore. Né la bozza originale, né il parere del comitato sono stati resi pubblici.

Il 15 e 16 luglio 2021 il MIC ha svolto audizioni informali sullo schema di decreto legislativo, convocando via email solo alcuni selezionati stakeholder. Altri portatori di interesse, che erano stati ascoltati in Parlamento durante i lavori sulla legge di delegazione europea, non sono stati convocati (ad esempio, Creative Commons – Capitolo italiano, Wikimedia Italia, Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta: v. qui, qui e qui). Eppure l’elenco dei soggetti ascoltati in Parlamento e la relativa documentazione audio e video erano pubblicamente accessibili dai siti web parlamentari. Di questa oscura e distorta procedura il pubblico è venuto a conoscenza solo grazie al post sul proprio sito web da parte di Audicoop della lettera di convocazione del MIC.

Il testo dello schema di decreto legislativo è stato trasmesso i primi giorni di agosto alle Camere per i pareri delle commissioni competenti. La discussione nelle commissioni è in corso (v. qui e qui).

Un membro del comitato consultivo del MIC ha dichiarato alla stampa che il testo trasmesso alle Camere è completamente diverso da quello sottoposto al parere del comitato consultivo.

La consultazione pubblica dei portatori di interesse è un aspetto delle procedure legislative che risponde a principi e regole della democrazia partecipativa sempre più formalizzate. Ad esempio, la Commissione dell’UE ha recentemente rivisto le proprie linee guida di “better regulation”. Un intero capitolo è dedicato alla “Stakeholder consultation“. Sebbene la formalizzazione di queste procedure non sia esente da critiche, è innegabile che essa muova nella giusta direzione: porre principi e regole che valgono per tutti e rendono il processo di normazione inclusivo, trasparente e controllabile, anche a futura memoria.

Le consultazioni pubbliche possono essere ridotte a un rito formale volto ad ammantare decisioni già prese dal velo della disponibilità ad ascoltare, oppure possono essere l’occasione per rendere più equilibrati e migliori i testi normativi. In ogni caso, il legislatore – soprattutto quando si tratta del governo – dovrebbe prendere molto sul serio le modalità con cui consultare pubblicamente i portatori di interesse.

In questa prospettiva, non vi è dubbio che il modello di consultazione pubblica normalmente in uso risponde a una procedura che inizia con un annuncio pubblico sul sito web istituzionale rivolto a tutti gli interessati ad esprimersi stabilendo un congruo termine massimo per la presentazione delle osservazioni. Le posizioni degli interessati vengono poi rese pubbliche sullo stesso sito web istituzionale. Dopo la scadenza del termine l’organo di normazione pubblica il documento in cui risponde alle osservazioni ricevute e un documento normativo definitivo. Di tutta la procedura resta traccia in modo che il pubblico possa maturare una propria opinione sul se e sul come il legislatore ha operato una sintesi degli interessi particolari guardando all’interesse generale.

Questo tipo di consultazione pubblica è quanto mai opportuno quando il legislatore mette mano a interventi normativi importanti finalizzati a incidere profondamente e a lungo sull’ordinamento. Per fare un esempio recente e attinente alla materia della proprietà intellettuale, allo scopo di iniziare il processo di revisione del codice della proprietà industriale il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un documento provvisorio con le linee strategiche di riforma, ha chiamato con un annuncio pubblico i portatori di interesse a esprimersi in un determinato tempo, ha caricato sul sito web istituzionale le osservazioni ricevute e sullo stesso sito ha pubblicato le linee strategiche definitive.

È davvero sorprendente che il MIC non abbia pensato a una procedura simile per un intervento importante sul diritto d’autore come quello indotto dalla direttiva copyright e abbia invece scelto di convocare con comunicazione privata solo alcuni portatori di interesse.

Al di là dei contenuti normativi dello schema di decreto legislativo che recano le stimmate di una (verbosa) direttiva e di una (laconica) legge delega, entrambe sbilanciate a favore degli interessi commerciali legati alla proprietà intellettuale, il modo con cui si è proceduto a elaborare le nuove disposizioni legislative condanna la c.d. modernizzazione del diritto d’autore a un’intrinseca debolezza.

“Una procedura di normazione anomala ed opaca”: AISA sull’attuazione della direttiva copyright

Osservazioni di AISA sullo schema di decreto legislativo in attuazione della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale per l’uso della Commissione XIV del Senato della Repubblica. Il documento inviato al Senato è visibile qui.

Il testo del documento è riprodotto qui di seguito.

“Spett.le Segreteria 14a Commissione permanente – Politiche dell’Unione europea Senato della Repubblica

Trento, 15 settembre 2021

Oggetto: Schema di decreto legislativo in attuazione della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 295 – XVIII Legislatura.

Con riferimento al documento in oggetto, l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA), che aveva partecipato alle audizioni informali presso la XIV Commissione permanente (Politiche dell’Unione Europea) del Senato della Repubblica Italiana sul disegno di legge n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019), intende proporre alcuni rilievi critici.

a) Una procedura di normazione anomala e opaca

La procedura di normazione seguita dal Ministero della Cultura (MIC) per lo schema di decreto in oggetto si è svolta secondo modalità anomale e opache. Nei giorni 15 e 16 luglio u.s. il Ministero della Cultura ha organizzato audizioni informali sullo schema di decreto legislativo, convocando via email alcuni portatori di interesse. Altri portatori di interesse, che erano stati ascoltati in Parlamento a margine dei lavori sulla legge di delegazione europea e rispetto ai quali esiste documentazione pubblica, scritta e video, sono stati semplicemente ignorati. Di questa procedura si è venuti a conoscenza solo grazie alla pubblicazione sul proprio sito web da parte di Audicoop della lettera di convocazione da parte del MIC (https://meiweb.it/2021/07/13/schema-di-decreto-legislativo-recante-attuazione-della-direttiva-ue-direttiva-ue-2019790-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-sul-diritto-dautore-e-sui-diritti-connessi-nel-mercato-unico-di/). L’AISA, che risulta tra i soggetti non convocati, venuta a conoscenza delle audizioni convocate dal MIC, ha scritto il 20 luglio u.s. allo stesso Ministero chiedendo di essere ascoltata, ma senza ottenere alcuna risposta (https://aisa.sp.unipi.it/mancate-audizioni-presso-il-ministero-della-cultura-sul-decreto-legislativo-in-recepimento-della-direttiva-copyright/).

È forse superfluo ricordare che, nelle procedure legislative, la consultazione dei portatori di interesse risponde a regole e prassi volte a principi di pubblicità, trasparenza e inclusione. Questi principi sono stati in questa occasione consapevolmente calpestati dal legislatore. La direttiva 2019/790 è un testo normativo che ha diviso il Parlamento europeo, suscitato una valanga di critiche da parte degli accademici esperti della materia e alimentato un vasto movimento di opinione fortemente contrario alla sua approvazione. Le modalità anomale e opache con le quali si sta procedendo alla sua attuazione in Italia renderanno ancor più debole il risultato finale.

b) La mancanza di una visione d’insieme sulla proprietà intellettuale di una società democratica

La direttiva 2019/790 e la sua attuazione in Italia mediante modifica della l. 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore o lda) ripropongono la classica visione unionale che riduce il diritto d’autore a una mera questione di mercato. Invece, il diritto d’autore è un pezzo fondamentale della democrazia. La misura e il modo con cui la comunità scientifica può pubblicare e condividere i risultati della ricerca influiscono sul modo in cui evolve o involve una democrazia. Spazi più ampi di libertà nella pubblicazione e nella condivisione dei risultati della ricerca scientifica si traducono in maggiore libertà accademica e contribuiscono allo sviluppo di un dibattito pubblico e critico sulle dinamiche politiche ed economiche. Viceversa, vincoli più stringenti, come quelli che derivano da diritti di esclusiva – peraltro, sempre più attributi in via originaria e diretta agli intermediari commerciali e non agli autori – restringono i margini di libertà di informazione ed espressione del pensiero.

In buona sostanza, la direttiva 2019/790 guarda al diritto d’autore del mercato unico digitale come una questione tra intermediari commerciali vecchi (gli editori) e nuovi (Big Tech e grandi piattaforme di Internet). I cittadini, gli autori, gli scienziati, gli insegnanti, le università, le scuole, gli istituti di tutela del patrimonio culturale sono collocati ai margini della scena. La loro tutela è affidata a strumenti residuali e macchinosi come le eccezioni e limitazioni ai diritti di esclusiva. Mentre i diritti di esclusiva vengono rafforzati, e la responsabilità per la loro violazione aggravata, il promesso rafforzamento delle eccezioni e limitazioni si traduce in un corpo normativo intricato, confuso, contradditorio e prono agli interessi degli intermediari commerciali.

A ben vedere, la direttiva 2019/790 si colloca con coerenza nell’alveo di un’ampia strategia dell’Unione Europea che, persino in epoca pandemica, ripropone come formula magica l’equazione “più esclusive = più innovazione” (si veda la Comunicazione della Commissione UE COM(2020) 760 final del 25.11.2020 che contiene il Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE). Nonostante dati e teoria della proprietà intellettuale smentiscano l’equazione, il legislatore unionale e quello nazionale procedono sicuri verso un progressivo rafforzamento delle esclusive, focalizzandosi solo ad alcuni interessi particolari e smarrendo la visione ampia e lungimirante che guarda agli interessi generali di una società democratica.

Un fugace sguardo all’inizio della storia del diritto d’autore continentale può aiutare a comprendere il punto. I legislatori che approvarono, durante la Rivoluzione francese, la prima legge europea sul diritto d’autore erano infatti ben consapevoli della sua natura politica, cosmopolitica e pubblica prima che commerciale e privata. “Con la stampa” – sosteneva la relazione con la quale Sieyès presentava la sua proposta – “la libertà non è più confinata in repubbliche di piccole dimensioni, ma si espande per regni ed imperi. La stampa è, per l’estensione dello spazio, quello che era la voce dell’oratore nella piazza pubblica di Atene e di Roma”[1] Ma, a quanto pare, i legislatori europei e italiani, pur deliberando su spazi paragonabilmente ampi, non hanno occhi che per piccoli interessi.

A livello italiano, la controprova della focalizzazione sugli interessi degli intermediari commerciali è offerta dalla stasi di una delle poche iniziative legislative che puntava al rafforzamento del diritto dell’autore scientifico. Il riferimento è alla proposta di legge Gallo (DDL 1146 Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell’articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all’informazione scientifica). La proposta, la cui ultima discussione in Parlamento risale al novembre 2019, prevede l’introduzione dell’art. 42-bis nella legge sul diritto d’autore volto a riconoscere all’autore il diritto di ripubblicare la propria opera scientifica in accesso aperto.

c) Conclusioni

Alla luce del poco tempo messo a disposizione non è possibile formulare osservazioni di dettaglio sulle singole disposizioni normative dello schema di decreto legislativo.

L’AISA chiede espressamente alla Segreteria della 14a Commissione permanente di rendere pubblico questo documento sul sito web del Senato della Repubblica.

Cordialmente,

Prof. Roberto Caso

Presidente dell’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta


[1] Sieyès, Emmanuel Joseph (1790) Rapport de M. l’abbé Sieyès sur la liberté de la presse, et projet de loi contre les délits qui peuvent se commettre par la voie de l’impression, et par la publication des écrits et des gravures, http://www.copyrighthistory.org/cam/tools/request/showRecord?id=record_f_1790″

Il regime giuridico dei dati della ricerca scientifica

Pubblicato (anche in Open Access) il libro di Paolo Guarda su “Il regime giuridico dei dati della ricerca scientifica”. Nel libro si parla anche di Open Science e Open Access

http://hdl.handle.net/11572/315657

Abstract

“La ricerca scientifica si basa sui dati, i quali rappresentano l’assunto di partenza per il postulato di teoremi, per la dimostrazione di tesi, per la proposta di soluzioni affidanti. I dati sono perciò le pietre, i mattoni della scienza, ma necessitano di esser organizzati mediante criteri sistematici rigorosi per divenire elemento strutturale e fondante. Il mondo del diritto ha nel tempo predisposto apparati normativi che hanno, in modo frammentato e settoriale, fornito una regolamentazione ai vari contesti interessati dalla gestione dei dati concentrando l’attenzione sullo specifico scenario applicativo, ma raramente ricercando, se non in via eccezionale e talvolta inconsapevole, una visione complessiva. Anzi, proprio l’affastellarsi di diversificate soluzioni normative relativamente a contesti che, invece, si presentavano fortemente contaminati gli uni dagli altri, ha fatto in modo che si venisse a determinare un risultato finale caratterizzato da un regime di sovra-protezione. Quest’opera si propone di esplorare le specificità del regime giuridico dei dati della ricerca scientifica, offrendo un’analisi fondata su un metodo sistematico ad un tema troppo spesso frammentato in tanti e diversi sotto-insiemi di regole. Un approccio olistico che non intende solo fornire una guida ai temi giuridici interessati, ma che fa dell’interdisciplinarità il vero valore aggiunto e la necessaria chiave di lettura dei fenomeni in atto”.

Design e innovazione digitale

10 Settembre, 18.00

ADI Design Museum

Piazza Compasso d’Oro 1, Milano
(Ingresso da Via Ceresio, 7)

V. anche R. Caso, G. Dore, Opere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio, Trento LawTech Research Papers, nr. 40, Trento, Università degli studi di Trento, 2020, in B. Pasa (cur.), Design e innovazione digitale. Dialogo interdisciplinare per un ripensamento delle tutele, Napoli, ESI, 2021, 293-322