Roberto Caso
20 settembre 2021 (pubblicato con il titolo Direttiva Copyright, troppi punti oscuri nella “versione” italiana: gli errori del MIC, su agendadigitale.eu, 7 ottobre 2021)
La direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (detta anche direttiva copyright o, in inglese, CDSM directive) è un testo normativo elefantiaco, intricato e divisivo. Di più, come rilevato a più riprese da schiere di accademici esperti della materia della proprietà intellettuale (v. qui), esso è malamente concepito. Facile prevedere che la sua attuazione negli Stati membri dell’UE, oltre a fallire nei dichiarati intenti di armonizzazione e di riduzione del potere delle grandi piattaforme Internet, diventerà un formidabile generatore di (un enorme) contenzioso giudiziario a livello nazionale e unionale.
La direttiva interviene su molteplici e rilevanti aspetti del diritto d’autore. Tra questi si possono qui ricordare:
a) eccezioni e limitazioni a diritto d’autore e diritti connessi nell’ambiente digitale e nel contesto transfrontaliero nonché per finalità di conservazione del patrimonio culturale (art. 3-7);
b) riproducibilità delle opere d’arte di pubblico dominio (art. 14);
c) diritto connesso dell’editore su pubblicazioni di carattere giornalistico (art. 15);
d) responsabilità dei prestatori di servizi online (ad es. YouTube) che memorizzano contenuti caricati dagli utenti (art. 17).
Il testo normativo è stato approvato dal Parlamento europeo il 26 marzo 2021 con una maggioranza di 348 voti a favore e 274 contrari. L’approvazione del Consiglio dell’’UE è giunta di lì a poco con una maggioranza qualificata (avevano votato contro Italia [sic!], Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Finlandia, Svezia).
L’art. 17 della direttiva è stato poi impugnato dalla Polonia davanti alla Corte di Giustizia, che ancora deve pronunciarsi sulla sua legittimità (l’Avvocato Generale si è già espresso per il rigetto del ricorso polacco).
Molti Stati membri dell’Unione Europea sono in ritardo rispetto al termine di attuazione della direttiva scaduto il 7 giugno 2021 (v. qui).
L’Italia è tra questi (v. qui). Dopo l’approvazione della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53), la procedura di attuazione è passata nelle mani del Governo.
Il Ministero della Cultura (MIC) ha elaborato una prima bozza di schema di decreto legislativo che ha sottoposto al parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore. Né la bozza originale, né il parere del comitato sono stati resi pubblici.
Il 15 e 16 luglio 2021 il MIC ha svolto audizioni informali sullo schema di decreto legislativo, convocando via email solo alcuni selezionati stakeholder. Altri portatori di interesse, che erano stati ascoltati in Parlamento durante i lavori sulla legge di delegazione europea, non sono stati convocati (ad esempio, Creative Commons – Capitolo italiano, Wikimedia Italia, Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta: v. qui, qui e qui). Eppure l’elenco dei soggetti ascoltati in Parlamento e la relativa documentazione audio e video erano pubblicamente accessibili dai siti web parlamentari. Di questa oscura e distorta procedura il pubblico è venuto a conoscenza solo grazie al post sul proprio sito web da parte di Audicoop della lettera di convocazione del MIC.
Il testo dello schema di decreto legislativo è stato trasmesso i primi giorni di agosto alle Camere per i pareri delle commissioni competenti. La discussione nelle commissioni è in corso (v. qui e qui).
Un membro del comitato consultivo del MIC ha dichiarato alla stampa che il testo trasmesso alle Camere è completamente diverso da quello sottoposto al parere del comitato consultivo.
La consultazione pubblica dei portatori di interesse è un aspetto delle procedure legislative che risponde a principi e regole della democrazia partecipativa sempre più formalizzate. Ad esempio, la Commissione dell’UE ha recentemente rivisto le proprie linee guida di “better regulation”. Un intero capitolo è dedicato alla “Stakeholder consultation“. Sebbene la formalizzazione di queste procedure non sia esente da critiche, è innegabile che essa muova nella giusta direzione: porre principi e regole che valgono per tutti e rendono il processo di normazione inclusivo, trasparente e controllabile, anche a futura memoria.
Le consultazioni pubbliche possono essere ridotte a un rito formale volto ad ammantare decisioni già prese dal velo della disponibilità ad ascoltare, oppure possono essere l’occasione per rendere più equilibrati e migliori i testi normativi. In ogni caso, il legislatore – soprattutto quando si tratta del governo – dovrebbe prendere molto sul serio le modalità con cui consultare pubblicamente i portatori di interesse.
In questa prospettiva, non vi è dubbio che il modello di consultazione pubblica normalmente in uso risponde a una procedura che inizia con un annuncio pubblico sul sito web istituzionale rivolto a tutti gli interessati ad esprimersi stabilendo un congruo termine massimo per la presentazione delle osservazioni. Le posizioni degli interessati vengono poi rese pubbliche sullo stesso sito web istituzionale. Dopo la scadenza del termine l’organo di normazione pubblica il documento in cui risponde alle osservazioni ricevute e un documento normativo definitivo. Di tutta la procedura resta traccia in modo che il pubblico possa maturare una propria opinione sul se e sul come il legislatore ha operato una sintesi degli interessi particolari guardando all’interesse generale.
Questo tipo di consultazione pubblica è quanto mai opportuno quando il legislatore mette mano a interventi normativi importanti finalizzati a incidere profondamente e a lungo sull’ordinamento. Per fare un esempio recente e attinente alla materia della proprietà intellettuale, allo scopo di iniziare il processo di revisione del codice della proprietà industriale il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un documento provvisorio con le linee strategiche di riforma, ha chiamato con un annuncio pubblico i portatori di interesse a esprimersi in un determinato tempo, ha caricato sul sito web istituzionale le osservazioni ricevute e sullo stesso sito ha pubblicato le linee strategiche definitive.
È davvero sorprendente che il MIC non abbia pensato a una procedura simile per un intervento importante sul diritto d’autore come quello indotto dalla direttiva copyright e abbia invece scelto di convocare con comunicazione privata solo alcuni portatori di interesse.
Al di là dei contenuti normativi dello schema di decreto legislativo che recano le stimmate di una (verbosa) direttiva e di una (laconica) legge delega, entrambe sbilanciate a favore degli interessi commerciali legati alla proprietà intellettuale, il modo con cui si è proceduto a elaborare le nuove disposizioni legislative condanna la c.d. modernizzazione del diritto d’autore a un’intrinseca debolezza.