CopyrightX – University of Trento (Italy) 2021-2022

The course CopyrightX – University of Trento (Italy) is based on materials developed by William Fisher for CopyrightX at Harvard Law School.

Il corso CopyrightX – University of Trento (Italy) è basato sui materiali sviluppati da William Fisher per CopyrightX alla Harvard Law School.

Harvard CopyrightX Course

Information

Bando per la selezione dei partecipanti

Docenti: Roberto Caso, Giulia Dore

CopyrightX Trento reading

1. The Foundations of Copyright Law

2. Fairness and Personality Theories

3. The Subject Matter of Copyright

4. Welfare Theory

5. Authorship

6. The Mechanics of Copyright

7. The Rights to Reproduce and Modify

  • 17 U.S.C. 106
  • Art. 4, 13, 18, L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
  • Art. 2, Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society
  • Steinberg v. Columbia Pictures Industries, Inc., 663 F.Supp. 706 (S.D.N.Y. 1987) [pdf] [MS Word] [h2o] [Illustrations]
  • Rentmeester v. Nike, Inc. (9th Cir. 2018) [pdf]
  • Mannion v. Coors Brewing Co., 377 F.Supp. 2d 444 (S.D.N.Y. 2005): paragraphs 81-94 [pdf] [MS Word] [h2o[Illustrations]
  • Cass. ord., 12 dicembre 2017, n. 29811

8. The Rights to Distribute, Perform, and Display

  • Kirtsaeng v. John Wiley & Sons (U.S. Supreme Court, March 19, 2013) [pdf] [MS Word] [h2o]
  • American Broadcasting Companies v. Aereo, Inc., 134 S.Ct. 2498 (2014) [pdf] [MS Word] [h2o]
  • EUCJ, UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.(2012) (C-128/11)
  • EUCJ, GS Media BV v. Sanoma Media Netherlands BV et al. (2016) (C‑160/15)
  • EUCJ,VCAST Limited v. RTI SpA (2017) (C‑265/16)
  • EUCJ, Nederlands Uitgeversverbond et al. v. Tom Kabinet Internet BV et al. (C‑263/18)

9. Fair use and Misuse

10. Cultural Theory

11. Supplements to Copyright: Secondary Liability and Para-copyright

  • Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. v. Grokster, 545 U.S. 913 (2005) [pdf] [MS Word] [h2o]
  • Viacom v. YouTube, 676 F.3d 19 (CA2 2012) [pdf] [MS Word] [h2o]
  • EUCJ, Sabam v. Netlog (C‑360/10) (2012) (link)
  • EUCJ, Nintendo Co. Ltd v. PCBox srl (Causa C‑355/12) (2014) (link)
  • Art. 6, Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society
  • Art. 17, Directive 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC (link)

12. Remedies

Diritto d’autore e arte 2021-2022

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A sinistra Millet, «The End of Day» 1867-69, a destra Van Gogh «Evening: The End of the Day (after Millet)», 1889

Docenti: Roberto Caso, Giulia Dore

Informazioni qui

Calendario delle lezioni: qui (può subire variazioni)

Lezione 1 Introduzione

Slide: Lezione 1

Letture:

M.C. Pievatolo, La comunicazione del sapere. La questione del diritto d’autore, Bollettino telematico di filosofia politica, 2007-2008

A. Manzoni, Lettera di Alessandro Manzoni al signor professore Girolamo Boccardo intorno ad una questione di così detta proprietà letteraria, 1860

copyrighthistory.org

Visioni:

Copying Is Not Theft, 2010

Lezione 2 Il metodo casistico-problematico – Diritto e tecnologia, diritto e arte

Slide: Lezione 2

Letture:

G. Pascuzzi, Cosa intendiamo per «metodo casistico»?, Trento Law and Technology Research Papers; nr. 29, 2016

R. Caso, Il metodo casistico-problematico, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

R. Caso, Gli argomenti interpretativi, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

R. Caso, La tecnica argomentativa del bilanciamento dei diritti, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

R. Caso, Diritto e tecnologia, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

Università di Torino, Archivio di diritto e storia costituzionali, Tecniche interpretative della Corte costituzionale

–> Diritto civile A-E

–> LawTech Group

Visioni:

The Paper Chase (di James Bridges) – una scena

Lezione 3 Come si cerca l’informazione giuridica – Come si affronta un esame scritto

Slide: Lezione 3

Letture:

R. Caso, Come si cerca l’informazione giuridica, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

R. Caso, La dottrina giuridica italiana in Open Access – Una sitografia in costruzione

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza – Open Access

R. Caso, Come si affronta un esame scritto, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

–> Diritto civile A-E

Lezione 4 Diritto d’autore ed evoluzione tecnologica: cenni

Slide: Lezione 4

Letture:

U. Izzo, Alle origini del copyright e del diritto d’autore. Tecnologia, interessi e cambiamento giuridico, Carocci, 2010 (Cap. 1 disponibile qui)

R. Caso, Alle origini del copyright e del diritto d’autore: spunti in chiave di diritto e tecnologia, 2010

M.C. Pievatolo, L’età del privilegio, in Il Mulino, 2 aprile 2019

Lezione 5 Creatività e originalità

Slide: Lezione 5

Letture:

M.C. Pievatolo, Fichte: l’originalità come fondamento della proprietà intellettuale, in M.C. Pievatolo, La comunicazione del sapere. La questione del diritto d’autore, 2007-2008

F. Macmillan, Il diritto d’autore nell’era digitale: verso il declino dell’originalità dell’opera?, in G. Resta (a cura di), L’armonia nel diritto. Contributi a una riflessione su diritto e musica, Roma, 2020, 109-120

Codice civile, art. 2575-2576

L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 1, 6

L. 20 giugno 1978, n. 399, Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato. (GU n.214 del 02-08-1978 – Suppl. Ordinario), art. 10

Corte di Cassazione civ., Sez. I, 19 febbraio 2015, n. 3340, Soc. Universal Music Publishing Ricordi c. De Gregori, in Foro it., 2015, I, 2031

Trib. pen. Napoli, 27 maggio 1908 (D’Annunzio c. Scarpetta)

L. Moscati, Sulla parodia e la causa D’Annunzio Scarpetta, Historia et ius 20 (2021)

Galvano Della Volpe

G. Dore, “Plagio e diritto d’autore. Un’analisi comparata e interdisciplinare“, CEDAM – Wolters Kluwer, 2021

Ascolti:

Iva Zanicchi, Zingara, 1969

Francesco De Gregori, Prendi questa mano, zingara, 1976 (2011)

Visioni:

Qui rido io (2021, regia di Mario Martone) – Clip “Il primo poeta d’Italia

Lezione 6 Dicotomia idea/espressione – Principio dell’esaurimento

Slide: Lezione 6

Letture:

I. Kant, L’illegittimità della ristampa dei libri (trad. it. di Maria Chiara Pievatolo), 1785

Codice civile, art. 2575-2576

L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 1, 6

Trib. Torino 24 aprile 2008, in Foro it., 2009, I,  1285

Trib. Milano 3 febbraio 2017, in Foro it., 2017, I, 3488

Corte di Giustizia 19 dicembre 2019,  C‑263/18 (Tom Kabinet)

Visioni:

The Social Network (2010) di David Fincher (una scena)

Lezione 7 I diritti morali: fondamenti

Slide: Lezione 7

Letture:

Codice civile, art. 2577

L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 1, 6, 20

Cass. Torino, udienza 5 dicembre 1908; The Gramophone company limited  c. Ricordi ed altri, in Foro it., 1909, I, 603

Cass. 4 settembre 2013, n. 20227, in Foro it., 2013, I, 3189

L. Moscati, I diritti morali e la Conferenza di Roma del 1928 per la revisione della Convenzione di Berna, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2015, 465

Visioni:

The Gost Writer

Lezione 8 Le eccezioni e limitazioni

Slide: Lezione 8

Letture:

Art. 2, 21, 33 Cost.

L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 70

Trib. pen. Napoli, 27 maggio 1908 (D’Annunzio c. Scarpetta)

Corte di Giustizia 3 settembre 2014, C‑201/13 (Deckmyn)

F. Mezzanotte, Le “eccezioni e limitazioni” al diritto d’autore UE, in AIDA, 2016

E. Maroni, Eccezioni e limitazioni al diritto d’autore nell’Unione Europea: profili critici e spunti comparatistici applicati al settore GLAM alla luce dell’emergenza COVID-19, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 72. Trento: Università degli Studi di Trento

Lezione 9 I contratti: cessioni e licenze

Slide: Lezione 9

Letture:

L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, 107 ss.

M. Bertani, La disciplina del contratto di edizione nell’ordinamento italiano (s.d., ma 2009)

L. Lessig, Cultura libera, 2005, 154 ss.

Le licenze Creative Commons

Piccole Donne (2019, regia di Greta Gerwig) una scena

Lezione 10 La tutela civile

Slide: Lezione 10

Letture:

L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 156 ss.

Trib. Firenze 10 luglio 2006

Cass. 3 giugno 2015, n. 11464

Cass. 22 giugno 2016, n. 12954

F. Bruno, Risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale e retroversione degli utili. Un’analisi comparata, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 73. Trento: Università degli Studi di Trento

Lezione 11 Il plagio-contraffazione: i fondamenti

Slide: Lezione 11

Letture:

R. Caso, Plagio, diritto d’autore e rivoluzioni tecnologiche, in R. Caso (a cura di), Plagio e creatività: un dialogo tra diritto e altri saperi. Atti dei Seminari tenuti il 21 e il 28 aprile 2010 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, Università degli Studi di Trento, Trento 2011 5

G. Dore, “Plagio e diritto d’autore. Un’analisi comparata e interdisciplinare“, CEDAM – Wolters Kluwer, 2021

Cass. 26 gennaio 2018, n. 2039, caso Emilio Vedova, in Foro it., 2018, I, 855

Visioni:

Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, Emilio Vedova: una biografia per immagini

Lezione 12 La riproduzione di opere delle arti visive di pubblico dominio

Slide: Lezione 12

Letture:

Art. 14 direttiva 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale

Art. 32-quater l. 1941/633

M. Arisi, Riproduzioni di opere visive in pubblico dominio: l’Articolo 14 della Direttiva (EU) 2019/790 e la trasposizione in Italia, in Aedon, numero 1, 2021, issn 1127-1345

La riproduzione di opere delle arti visive di dominio pubblico e l’attuazione della direttiva europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, seminario online, 10 febbraio 2021

Lezione 13 I diritti morali nelle arti visive

Slide: Lezione 13

Slide: Lezione 13b

Letture:

Cass. civ. [ord.], 11 giugno 2018, n. 15158

Trib. Milano 24 settembre 2009

Lezione 14 Copyright exceptions in public places

Lezione 14: Marta Iljadica, Copyright exceptions in public places (slide)

Dr. Marta Iljadica (University of Glasgow, School of Law, Intellectual Property, CREATe) Copyright exceptions in public places

Collegamenti:

ReCreating Europe – Rethinking digital copyright law for a culturally diverse, accessible, creative Europe

Letture:

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, art. 5.3 h

Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 107-108

UK Copyright, Designs and Patents Act 1988

M. Iljadica, ‘Copyright and the right to the city’ (2017) Northern Ireland Legal Quarterly 68(1): 59-78, https://doi.org/10.53386/nilq.v68i1.22

G. Resta, Il regime giuridico dell’immagine dei beni, Enciclopedia Treccani, 2013

C. Battistella, La libertà di panorama: profili critici e spunti comparatistici, Trento LawTech Group Student Paper, nr. 75, 2022

–> Lezione 8 e 12

Lezione 15 Arte appropriativa

Slide: Lezione 15

Letture:

Trib. Venezia 7 novembre 2015

A. Donati, Quando l’artista si appropria dell’opera altrui, in Riv. dir. ind., 2018

F. Minio, Riflessioni in tema di tutela giuridica dell’appropriation art in ambito figurativo, in Aedon, 3/2019

Lezione 16 Arte appropriativa e parodia

Slide: Lezione 16

Letture:

Trib. Milano 13 luglio 2011

Visioni:

Aberto Giacometti (Wikimedia Commons)

John Baldessari “Giacometti Variations

Rogers v. Koons

Immagine tratta da Wikepedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Rogers_v._Koons

Lezione 17 Copyright exceptions and the Marrakesh Treaty

Prof. Delia Ferri
Professor of Law – Co-Director Assisting Living and Learning (ALL) Institute
Delia.ferri@mu.ie
https://www.maynoothuniversity.ie/people/delia-ferri

University of Trento
22 March 2022
Copyright exceptions and the Marrakesh Treaty

Locandina, outline.

Lezione 18 Arte, tecnologia e Non Fungible Token (NFT)

Slide: Lezione 18

Seminario Dott.ssa Marta Arisi

Letture:

Bodó, Balázs and Giannopoulou, Alexandra and Quintais, João and Mezei, Péter, The Rise of NFTs: These Aren’t the Droids You’re Looking For (January 4, 2022). European Intellectual Property Review, Issue 5, 2022, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4000423

Visioni,

Internazionale (Financial Times): Cosa sono gli nft e come cambiano il mondo dell’arte, 19 gennaio 2022

Lezione 19 Disegno industriale e valore artistico

Slide: Lezione 19. Introduzione


Presentazione del libro “Design e innovazione digitale
Prof.ssa Barbara Pasa – Università IUAV di Venezia

Letture:

L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 2, n. 10)

Corte di Giustizia 12 settembre 2019, C-683/17, Cofemel

R. Caso, G. Dore, Opere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio, Trento LawTech Research Papers, nr. 40, Trento, Università degli studi di Trento, 2020

Lezione 20 Street art e diritto

Slide: Lezione 20

Letture:

Cass. pen. 20 aprile 2016, n. 16371

N.A. Vecchio, Problemi giuridici della street art, in Dir. informazione e informatica, 2016

L. Giordani, Graffiti, street art e diritto d’autore: un’analisi comparata, LawTech Student Paper n. 41, 2018

M.R. Marella, Le opere di Street Art come Urban Commons, in Rivista Critica del Diritto Privato, 2020, 471

Lezione 21. Conclusioni

Slide: Lezione 21

Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua
riproducibilità tecnica. Arte e società di massa
, in accademiaravenna.net

Wikipedia, “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica

I. Kant, L’illegittimità della ristampa dei libri (trad. it. di M.C. Pievatolo), 1785

M.C. Pievatolo, Kant: l’illegittimità della ristampa dei libri

Il diritto umano alla scienza aperta

27 dicembre 2021

L’articolo di Roberto Caso e Federico Binda, Il diritto umano alla scienza aperta, anticipato in forma di preprint nella serie (nr. 41) dei Trento LawTech Research Papers, del Gruppo LawTech dell’Università degli studi di Trento, è stato pubblicato nel volume a cura di Giulia Perrone e Marco Perduca per l’Associazione Luca Coscioni, Così san tuttз – Diritto alla Scienza, istruzioni per l’uso, Roma, Fandango Libri, 2021, 44-52

L’attuazione della direttiva copyright: democrazia o tecnocrazia?

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2019-03-02_rally_against_EU_Copyright_Reform_in_Berlin,_Gero_Nagel,_16.jpg – Autore: Gero Nagel – CC-BY-4.0

Roberto Caso

12 dicembre 2021 (pubblicato su L’Adige, 12 dicembre 2021, con il titolo “Diritto d’autore, riforma a rischio” e su Alto Adige, 13 dicembre 2021, con il titolo “Copyright: democrazia o tecnocrazia?“)

Oggi entra in vigore un’importante modifica della legge sul diritto d’autore: il decreto legislativo n. 177 del 2021 di attuazione della direttiva dell’Unione Europea n. 790 del 2019, meglio conosciuta come “direttiva copyright”.

Il tema è (apparentemente) di nicchia. Eppure, si tratta di una novella legislativa importante. Essa produce la modifica più estesa e profonda della legge italiana sul diritto d’autore degli ultimi 20 anni. E la legge sul diritto d’autore, in quanto strettamente legata alla libertà di espressione e informazione, dovrebbe interessare tutti. In questa prospettiva, essa rappresenta un pilastro fondamentale su cui basano le società democratiche. Dalla stampa a caratteri mobili fino a Internet il diritto d’autore ha sempre costituito un elemento essenziale dell’ecosistema informativo.

A leggere superficialmente le reazioni che hanno avuto voce su giornali, radio e televisioni sembrerebbe che l’attuazione italiana della direttiva copyright incontri un vasto coro di consensi. La SIAE, l’Associazione Italiana Editori, la Federazione Italiana Editori Giornali e la Federazione Industria Musicale Italiana hanno usato toni trionfalistici all’indomani dell’approvazione in Consiglio dei Ministri. Quel che sorprende di più è la trasversalità politica delle manifestazioni di soddisfazione. Dal Partito Democratico a Fratelli d’Italia sembra che il restyling del diritto d’autore metta d’accordo tutti.

Tuttavia, chi conosce la storia dei travagliati processi legislativi che hanno portato nel 2019 all’approvazione della direttiva e ora alla sua attuazione in Italia sa che esiste un vasto movimento di opinione contrario all’impostazione di fondo e a molti contenuti di questa nuova normativa. Questo movimento composto da persone, partiti, associazioni e organizzazioni che promuovono l’apertura della conoscenza come Wikimedia, Creative Commons, Communia e AISA raramente trovano ospitalità in giornali, radio e televisioni. D’altra parte, l’approvazione in Parlamento Europeo fu a maggioranza (348 voti a favore, 274 contrari) ed alcuni Stati Membri, tra i quali l’Italia, nel Consiglio dell’UE votarano contro.

L’impostazione di fondo della direttiva tradisce i suoi limiti a partire dal titolo: diritto d’autore nel mercato unico digitale. Si tratta, nell’idea della Commissione UE Junker, di una parte della strategia per la costruzione del mercato europeo digitale. Un mercato viziato da barriere legislative: le differenze tra le leggi nazionali sul diritto d’autore sono troppo marcate. Viziato, inoltre, da una disparità di potere tra le grandi piattaforme Internet (statunitensi) e gli intermediari tradizionali come editori e produttori musicali. La direttiva, perciò, nei suoi principali obbiettivi intendeva riavvicinare le legislazioni nazionali e riequilibrare il potere degli intermediari.

In particolare, al fine di riequilibrare il potere degli intermediari vecchi e nuovi il legislatore unionale ha creato un nuovo diritto degli editori di giornali sulle pubblicazioni giornalistiche (art. 15) e ha determinato un aggravamento della responsabilità degli intermediari Internet che consentono il caricamento di contenuti da parte di utenti: ad es. YouTube (art. 17). Il nuovo diritto degli editori dovrebbe consentire agli stessi di recuperare il valore di cui si approprierebbero piattaforme come Google News e Facebook. La nuova responsabilità, tramite l’obbligo dell’uso di filtri automatici basati sull’intelligenza artificiale dovrebbe mettere i titolari di diritti d’autore (in particolare, l’industria musicale) nella condizione di avere un ritorno economico per lo sfruttamento commerciale dei contenuti protetti caricati dagli utenti.

Insomma, la direttiva si muove su un crinale geopolitico di regolamentazione del mercato e lo fa rafforzando i diritti di esclusiva degli intermediari tradizionali nella speranza di dare respiro all’industria digitale europea messa nell’angolo dallo strapotere americano.

Non c’è dubbio che la concentrazione di potere delle grandi piattaforme Internet (oggi americane e domani anche cinesi) sia uno dei problemi più rilevanti per le nostre democrazie. Lo testimoniano i molti interventi su diversi fronti: fiscale, antitrust, della protezione dei dati personali. Tuttavia, deformare il diritto d’autore piegandolo a un obiettivo puramente economico, qual è la restituzione ai vecchi intermediari del valore appropriato dai nuovi, dimentica il fatto che il diritto d’autore è innanzitutto una questione politica, perché regola l’accesso alla cultura e alla conoscenza.

Nuovi diritti di esclusiva e nuove responsabilità impattano la vita di tutti. Il nuovo diritto degli editori si aggiunge ai diritti di esclusiva già riconosciuti dalla legge sul diritto d’autore, restringendo i margini per l’accesso e il riuso delle pubblicazioni giornalistiche online. L’aggravamento della responsabilità di intermediari come YouTube obbliga di fatto a usare tecnologie di filtraggio automatico che riducono la libertà di espressione e di informazione degli utenti.

Vero è che la direttiva prevede anche salvaguardie e spazi di libertà dalle esclusive vecchie e nuove. Prevede, inoltre, alcuni diritti per proteggere gli autori dal maggiore potere contrattuale degli intermediari. Ma tali meccanismi sono alquanto farraginosi e contraddittori.

L’attuazione italiana (il decreto legislativo n. 177 del 2021) complica un quadro legislativo già ampiamente compromesso a monte. Introduce strumenti giuridici non previsti dalla direttiva, guarda soprattutto agli interessi dei grandi editori, estende il potere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) – un’autorità che non è dotata degli stessi requisiti di indipendenza e imparzialità dei giudici ordinari – e comprime ulteriormente gli spazi di libero accesso ai contenuti protetti da diritti di esclusiva.

Quel che preoccupa non è solo la direttiva in sé ma anche e soprattutto la strategia complessiva sulla proprietà intellettuale. Nei vari documenti di riferimento, dal Piano di Azione della Commissione UE sulla proprietà intellettuale alla strategia sulla proprietà industriale del Ministero dello Sviluppo Economico, la ricetta, persino in tempi di Pandemia che reclamano maggiore condivisione della conoscenza, rimane il rafforzamento dei diritti di esclusiva. La vicenda dei brevetti sui vaccini anti-COVID-19 è, da questo punto di vista, emblematica.

Non rimane che sperare nell’interpretazione dei giudici. A cominciare dalla Corte di Giustizia dell’UE che dovrà decidere a breve sulla legittimità di una delle norme cardine della direttiva: l’art. 17 sulla responsabilità degli intermediari Internet che consentono il caricamento di contenuti da parte di utenti.

La storia ricorda che il vero diritto d’autore, quello che opera nella realtà della prassi lo scrivono corti e tribunali. Nel 1774 quando l’House of Lords decise che il copyright della legge della Regina Anna del 1710 doveva essere interpretato come un’esclusiva limitata temporalmente e non come una proprietà perpetua la gente scese in piazza a festeggiare. Le persone sapevano benissimo che dalla limitazione temporale del copyright sarebbero derivati prezzi di acquisto dei libri molto più bassi: tutti gli editori potevano ristampare le opere cadute in pubblico dominio.

In definitiva, i giudici rappresentano uno degli ultimi argini della democrazia. L’ultima linea di difesa al dilagare della tecnocrazia.

Academic Copyright, Open Access and the “Moral” Second Publication Right

Pubblicato il nr. 47 dei LawTech Research Paper a firma di Roberto Caso e Giulia Dore. In European Intellectual Property Review

Qui di seguito l’abstract:

“The Green route to Open Access (OA), meaning the re-publication in OA venues of previously published works, can essentially be executed by contract and by copyright law. In theory, rights retention and contracts may allow authors to re-publish and communicate their works to the public, by means of license to publish agreements or specific addenda to copyright transfer agreements. But as a matter of fact, because authors lack bargaining power, they usually transfer all economic copyrights to publishers. Legislation, which overcomes the constraints of a contractual scheme where authors usually have less bargaining power, may deliver a (digital) second publication or communication right, which this paper discusses in the context of research publications. Outlining the historical and philosophical roots of the secondary publication right, the paper provocatively suggests that it has a “moral” nature that even makes it a shield for academic freedom as well as a major step forward in the overall development of OA”.

Proprietà intellettuale e pandemia: una guerra (tra uomini)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mural_del_Gernika.jpg

Roberto Caso

1° dicembre 2021 (“I brevetti e la sporca guerra“, Alto Adige, 3 dicembre 2021, “Pandemia e proprietà intellettuale“, Adige, 5 dicembre 2021)

Il dibattito sulla sospensione a livello internazionale degli accordi relativi proprietà intellettuale torna alla ribalta dei mass media. Su giornali, televisioni e web si riaccendono discussioni rimaste sopite nelle ultime settimane.

I motivi della rinnovata attenzione sono almeno tre: la diffusione della variante Omicron, il rinvio della riunione in presenza dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) che avrebbe dovuto discutere in questi giorni la proposta avanzata già nell’ottobre 2020 da India e Sudafrica di sospensione degli accordi sulla proprietà intellettuale nel ambito del commercio internazionale (TRIPS), la convocazione per questa settimana da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di una sessione speciale dell’assemblea globale della sanità che dovrebbe iniziare a discutere di un nuovo trattato per la prevenzione delle pandemie.

Gli organi di informazione ci sbattano in faccia i dati di quella che è stata definita, a giusta ragione, una catastrofe morale. Mentre il ricco Occidente si affretta a somministrare la terza dose di vaccino e irrobustisce le misure per convincere od obbligare chi non ha assunto nemmeno la prima, nei Paesi meno sviluppati e in quelli poveri le percentuali di vaccinati sono irrisorie. I motivi della difficoltà a vaccinare le proprie popolazioni da parte di Stati economicamente svantaggiati sono molti. Tra questi figura, senza dubbio, l’impossibilità di poter usare conoscenze e tecnologie protette dalla proprietà intellettuale occidentale.

La retorica del “o ci si salva tutti assieme, o non ci si salva” suona come un sinistro ritornello che stride con la conta (parziale) dei milioni di morti. I ricchi Paesi occidentali, con in testa la nostra Unione Europea, non vogliono rinunciare al dominio tecnologico e a proteggere le grandi case farmaceutiche. Il macabro balletto di dichiarazioni confuse e contradditorie con mezze aperture subito smentite da intransigenti chiusure rende chiaro che non ci sarà nessun serio intervento volto a sospendere a livello internazionale e nazionale la proprietà intellettuale (non solo i brevetti) su farmaci (non solo i vaccini) e dispositivi medici utili a contrastare la pandemia.

Né gli argomenti solidaristici – riflessi nei sempre più numerosi appelli e petizioni della società civile – né quelli egoistici – “il virus e le sue mutazioni non conoscono frontiere” – sembrano far breccia nei decisori politici.

Il divario tra principi fondanti delle nostre democrazie – uguaglianza e solidarietà – e quel che viene messo in pratica dai governi si fa baratro. Lo ha denunciato recentemente il Presidente Mattarella con riferimento a quel che accade ai migranti che tentano di trovare rifugio in Europa. Si ripropone per la vicenda dei milioni di persone che meriterebbero di trovare protezione sanitaria dal virus e che invece sono abbandonati a sé stessi.

Il problema non sta solo nella politica e nel diritto dell’emergenza – la sospensione temporanea della proprietà intellettuale – ma nella proprietà intellettuale in sé. La proprietà intellettuale è pensata per competere al fine di ottenere il controllo monopolistico della conoscenza. Per elevare barriere e steccati intorno alle tecnologie. A livello geopolitico per dominare chi non è in grado “produrre” proprietà intellettuale. L’esatto contrario di quello che di cui ha bisogno l’umanità per questa, per le prossime pandemie e per altre minacce come il cambiamento climatico.

Il problema sta anche (e soprattutto) nella politica e nel diritto del futuro. Insomma, ci sarebbe bisogno di una riforma organica del sistema di produzione della conoscenza. In particolare, andrebbe ripensato il rapporto tra la conoscenza prodotta con fondi pubblici dalle istituzioni non orientate al profitto e quella prodotta dalle imprese. In decenni di deriva neoliberista è stato costruito un sistema che determina il paradosso – ben visibile in campo farmaceutico – che la conoscenza prodotta con fondi pubblici finisce per essere privatizzata. Ciò è inaccettabile: lo Stato paga una prima volta finanziando la ricerca e una seconda volta comprando il farmaco dalle imprese. Ma soprattutto perde il controllo della tecnologia. Se l’impresa farmaceutica (pur finanziata con fondi pubblici) è lasciata libera di controllare la tecnologia con segreti e brevetti, sarà l’unica a decidere a chi e a quanto vendere.

A leggere i vari piani e strategie dell’Unione Europea e dell’Italia – dai piani d’azione sulla proprietà intellettuale al PNRR – l’auspicato ripensamento del sistema di produzione della conoscenza non è neanche all’orizzonte. Le indicazioni che emergono dai documenti istituzionali sono chiare: rafforzamento della proprietà intellettuale e del trasferimento tecnologico da università ed enti di ricerca a imprese.

Insomma, quando si parla di “strategia” della proprietà intellettuale su farmaci e dispositivi medici, si parla di guerra. Ma per favore non chiamiamola retoricamente “guerra contro il virus”. È la solita sporca guerra tra uomini, solo che il sangue non è immediatamente visibile.