Pubblica amministrazione e servizi segreti: alla ricerca della (minacciosa) norma fantasma

13 aprile 2025 – Roberto Caso

L’11 aprile 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge 11 aprile 2025, n. 48, disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, (GU Serie Generale n.85 del 11-04-2025).

Si tratta del testo normativo che in precedenza era il d.d.l. 1236 sicurezza.

Tra le tante disposizioni oggetto di un acceso dibattito figurava nel d.d.l. 1236 una norma (l’art. 31) riguardante l’estensione del potere delle agenzie di informazione (servizi segreti) in riferimento alle pubbliche amministrazioni, alle università e agli enti pubblici di ricerca. L’art. 31, comma 1, rubricato “disposizioni per il potenziamento dell’attività di informazione per la sicurezza” mirava a modificare il comma 1 dell’articolo 13 dell’ultima legge di riforma dei servizi di informazione, l. 3 agosto 2007, n. 124, sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

Se il d.d.l. 1236 fosse stato approvato, il testo dell’art. 13 della l. n. 124 del 2007 sarebbe risultato il seguente [corsivi aggiunti per evidenziare le modifiche]:

“1. Le pubbliche amministrazioni, le società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico e i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità sono tenuti a prestare al DIS, all’AISE e all’AISI la collaborazione e l’assistenza richieste, anche di tipo tecnico e logistico, necessarie per la tutela della sicurezza nazionale. Il DIS, l’AISE e l’AISI possono stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca, per la definizione delle modalità della collaborazione e dell’assistenza suddette. Le convenzioni possono prevedere la comunicazione di informazioni ai predetti organismi anche in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza”.

Nel d.l. n. 48 del 2025 entrato in vigore il 12 aprile 2025 la disposizione sull’università è scomparsa. Ma è scomparsa anche la norma sul rafforzamento della collaborazione tra PA e agenzia di informazione che era stata preannunciata dal resoconto del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2025 che ha approvato il dl sicurezza.

A questo link è disponibile il testo del resoconto del CdM scaricato il 5 aprile e a quest’altro link è disponibile il testo accessibile oggi (13 aprile 2025) sul sito web. Nel testo web attuale risulta cancellato il paragrafo relativo agli obblighi di collaborazione tra PA ed agenzie. Il testo del paragrafo scomparso è il seguente [corsivi aggiunti]:

Si definisce più incisivamente la facoltà già conferita agli Organismi di informazione e sicurezza di richiedere la collaborazione delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità. È previsto, inoltre, che le modalità di tale collaborazione siano definite con convenzioni che possano prevedere anche la trasmissione di informazioni, in deroga a vincoli di riservatezza previsti dalla normativa di settore. Inoltre, si introducono misure a tutela dello stesso personale in relazione ad attività di contrasto rispetto a condotte riferibili a minacce terroristiche e sovversive”.

D’altra parte, stando a Normattiva, l’art. 13 della l. n. 124 del 2007 risulta ad oggi invariato.

Le minacce alle libertà e ai diritti fondamentali poste del d.l. n. 48 del 2025 rimangono molteplici e gravi, ma il rafforzamento della collaborazione tra pubblica amministrazione (comprese università ed enti di ricerca pubblici) sembra scomparso. A meno che non si tratti di una norma fantasma, pronta ad essere rimaterializzata al momento opportuno. Si sa, a volte ritornano…

Riferimenti

R. Caso, Tutti [gli] uomini del[la] presidente, 15.12.2024

AISA, Ricerca pubblica, servizi segreti: il ddl sicurezza e l’università, 15.12.2024