Tutti [gli] uomini del[la] presidente

15.12.2024

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Roberto Caso, Tutti [gli] uomini del[la] presidente: il ddl 1236 sicurezza e il nuovo obbligo di università ed enti pubblici di ricerca di collaborare con i servizi segreti, 15.12.2024 [aggiornato all’8 gennaio 2025]

Nel testo che segue riproduco alcune considerazioni che sono poste a fondamento del comunicato – ripubblicato il 2 gennaio 2025 su ROARS e ripreso da un articolo di Luciana Cimino su Il Manifesto dell’8 gennaio 2025 – con il quale l’Associazione Italiana per la promozione per la Scienza Aperta (AISA) ha chiesto al Parlamento della Repubblica Italiana il ritiro del disegno di legge (ddl) sicurezza S.1236 e in ogni caso di cancellare la proposta di modifica dell’art. 13 della l. 2007/124 (sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) contenuta nell’art. 31 del disegno di legge.

* * *

Il disegno di legge (ddl) sicurezza S.1236 “disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” presentato dal Governo il 22 gennaio 2024, approvato dalla Camera dei deputati il 18 settembre 2024 e ora in discussione al Senato è al centro di un acceso dibattito politico dentro e fuori del Parlamento. Il ddl interviene con finalità repressive e securitarie sul diritto e sulla procedura penale. Molte critiche sono state mosse contro l’impostazione di fondo e gli strumenti normativi utilizzati. Secondo i critici, la proliferazione dei reati, l’inasprimento delle pene, attuata mediante l’affastellamento di disposizioni legislative di difficile coordinamento, interpretazione e applicazione, colpisce i più deboli e contrasta il dissenso politico, determinando un’illegittima compressione dei principi e delle norme costituzionali che tutelano diritti e libertà fondamentali. In particolare, ad essere a rischio sono la libertà di riunione, informazione e di manifestazione del pensiero. Dei molteplici argomenti mobilitati contro il ddl vi è traccia nei documenti acquisiti in Parlamento durante le audizioni: si vedano, a titolo di esempio, le memorie presentate al Senato dal prof. Massimo Luciani, dal prof. Enrico Grosso, dall’Unione delle Camere Penali.

Tra le tante disposizioni normative oggetto di critica ve ne è una che ha ricevuto meno attenzione. Essa riguarda l’estensione del potere delle agenzie di informazione (servizi segreti) in riferimento alle università e agli enti pubblici di ricerca. Si tratta dell’art. 31, comma 1, del ddl rubricato “Disposizioni per il potenziamento dell’attività di informazione per la sicurezza” che mira a modificare il comma 1 dell’articolo 13 dell’ultima legge di riforma dei servizi di informazione, l. 3 agosto 2007, n. 124, sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

L’attuale art. 13, c.1, della legge 2007/124 così recita:

“1. Il DIS, l’AISE e l’AISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca”.

Se il ddl sicurezza fosse approvato il testo del comma 1 dell’art. 13 della l. 2007/124 diventerebbe il seguente:

“1. Le pubbliche amministrazioni, le società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico e i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità sono tenuti a prestare al DIS, all’AISE e all’AISI la collaborazione e l’assistenza richieste, anche di tipo tecnico e logistico, necessarie per la tutela della sicurezza nazionale. Il DIS, l’AISE e l’AISI possono stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca, per la definizione delle modalità della collaborazione e dell’assistenza suddette. Le convenzioni possono prevedere la comunicazione di informazioni ai predetti organismi anche in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza”.

La scheda di lettura che accompagna il ddl rileva quanto segue:

“Il comma 1, lett. a), n. 1, modifica l’articolo 13, comma 1, della legge 124/2007 (la legge reca la nuova disciplina dei servizi di informazione), prevedendo che le pubbliche amministrazioni e alcuni soggetti ad esse equiparati siano tenuti a prestare al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e alle agenzie del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica – ossia l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) – la collaborazione e l’assistenza richieste, anche di tipo tecnico e logistico, necessarie per la tutela della sicurezza nazionale.

Attualmente, la disposizione vigente prevede che DIS e agenzie possono corrispondere con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali.

La norma in esame, da un lato, rende cogente la collaborazione – ed anche l’assistenza, non prevista dalla norma vigente – che gli organismi di sicurezza eventualmente richiedono alle pubbliche amministrazioni. Dall’altro, specifica che la collaborazione e assistenza debbano essere motivate dalla necessità della tutela della sicurezza nazionale, mentre la disposizione vigente fa riferimento alla necessità di adempiere alle funzioni istituzionali di detti organismi.

Inoltre, viene ampliato il novero dei soggetti tenuti a prestare la collaborazione, estendendo tale obbligo alle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.

Come nella formulazione vigente, è previsto che le modalità di tale collaborazione siano definite con convenzioni tra i soggetti tenuti a prestarla e gli organismi di informazione per la sicurezza. A differenza della disposizione in vigore, viene specificato che le convenzioni possano prevedere anche la comunicazione di informazioni agli organismi in deroga ai vincoli di riservatezza previsti dalla normativa di settore.

Il comma 1, lett. a), n. 2, modifica la rubrica dell’articolo 13 della legge 124/2007 per adattarla alle modifiche di cui sopra [grassetti originali]”.

Com’è stato rilevato dal Dott. Armando Spataro in sede di audizione, tale nuovo intervento normativo risponde all’”orientamento politico finalizzato ad estendere il ruolo delle Agenzie di Informazione nella direzione di attività che non competono loro, come – in particolare – quelle di indagine giudiziaria”.

Due aspetti della proposta di modifica saltano agli occhi:

a) il potere dei servizi di informazione di corrispondere con gli altri soggetti facenti capo allo stato e chiedere la collaborazione si trasforma in obbligo dei questi ultimi di prestare collaborazione e assistenza;

b) le convenzioni disciplinate dalla disposizione legislativa possono prevedere la comunicazione di informazioni in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza.

L’imposizione, nell’ambito universitario e della ricerca pubblica, dell’obbligo di collaborare in connessione alla comunicazione di informazioni in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza suscita preoccupazione.

Il Presidente dell’autorità garante per la protezione dei dati personali si è espresso a margine del testo discusso alla Camera, sostenendo che l’uso della categoria “riservatezza” non include la protezione dei dati personali:

“il riferimento alla riservatezza va inteso – collocando la norma all’interno del contesto giuridico in cui si inscrive e ai parametri della legge 124 – con riguardo a profili diversi dalla disciplina di protezione dati personali. E questo, non tanto e non solo per ragioni nominalistiche, quanto perché l’articolo 58 del Codice in materia di protezione dei dati personali già introduce una disciplina derogatoria, con valenza generale, del trattamento di dati personali da parte degli Organismi, per fini di sicurezza nazionale. A tale cornice generale dovrà, pertanto, ricondursi il trattamento di dati personali funzionale (o connesso) a tali comunicazioni, anche considerando che la deroga introdotta si riferisce a normative “di settore in materia di riservatezza” e non, invece, a una di taglio generale quale, appunto, quella di cui all’art. 58 del Codice”.

Se quanto rilevato dal Garante della Privacy è corretto, a quale riservatezza intende riferirsi la norma?

La disposizione legislativa, anche per la sua ambiguità, si presta a essere interpretata come fonte di un anomalo potere investigativo in capo ai servizi di informazione da utilizzare nei confronti di università ed enti pubblici di ricerca. Tale potere si pone in frontale contrasto con la tutela costituzionale della riservatezza personale, delle libertà di informazione e manifestazione del pensiero nonché della libertà e autonomia accademiche, violando gli art. 2, 15, 21 e 33 della Costituzione.

Il diritto all’immagine del bene culturale nell’epoca del sovranismo (retroattivo)

14.12.2024

https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_I_d%27Este#/media/File:Francesco_I_d’Este,_Duke_of_Modena_in_1638_by_Diego_Vel%C3%A1zquez.jpg

R. Caso (2024). Il diritto all’immagine del bene culturale nell’epoca del sovranismo (retroattivo): Velásquez, il Duca d’Este e l’aceto balsamico, in Foro italiano, 2024, I, 3123, preprint disponibile su Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.14305763

“Questo breve scritto rappresenta un commento critico a Corte d’appello Bologna, sent. 24 settembre 2024, in Foro italiano, 2024, I, 3123. La sentenza commentata si colloca nel solco della giurisprudenza italiana di merito che riconosce l’esistenza e la tutelabilità del diritto all’immagine del bene culturale. La peculiarità della decisione non sta tanto negli argomenti che, in buona sostanza, ripropongono quelli già utilizzati da altri giudici, e provano a rispondere alle molteplici critiche che una parte consistente della dottrina ha mosso contro i fondamenti giuridici e la politica del diritto alla base di questa nuova esclusiva, ma nei dettagli del caso. Si tratta, infatti, della riproduzione, in un marchio di un’impresa produttrice di aceto balsamico, del ritratto di Francesco I d’Este che Diego Velázquez dipinse nel 1638 durante una visita diplomatica presso la corte del re Filippo IV di Spagna. Poco dopo il dipinto arrivò, in circostanze non chiarite, alla corte estense”.

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Open Up Museums!

05.12.2024

Giulia Dore, Marta Arisi (2024). Open Up Museums! Prospects and Challenges of Accessibility, Diversity and Inclusion. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.14281624

“This edited book comprises a selection of essays inspired by the presentations delivered during the workshop ‘Open Up Museums! Prospects and challenges of Accessibility, Diversity and Inclusion’, co-organised in the Spring of 2022 by three EU-funded projects – reCreating Europe, DANCING, and inDICEs, and hosted by MUSE – Museo delle Scienze, and Mart – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto.
In the book, academics and cultural heritage practitioners reflect on how to promote ‘openness’ in the cultural sector. Exploring the concepts of Accessibility, Diversity and Inclusion, they offer different views on institutions and practices, giving substance to the multifold concept of ‘open’ culture in museums”.

Proprietà intellettuale e scienza aperta

30.11.2024

R. Caso, Proprietà intellettuale e scienza aperta nelle politiche dell’Unione Europea su ricerca e innovazione. Quale ruolo per il settore pubblico e l’università?, in Public and Private in Contemporary Societies, in C.M. Cascione, G. Giannone Codiglione, P. Pardolesi (a cura di), Public and Private in Contemporary Societies, Roma Tre Press, Roma, 2024, atti del XXVII Colloquio Biennale “Public and Private in Contemporary Societies” dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC), svoltosi presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Taranto-Bari, il 25-27 maggio 2023, LawTech Research Paper, n. 60 (2024), Zenodo

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How to open up clinical and research data

15 November 2024

Conference: How to open up clinical and research data The interplay between rules, standards and practices, Start time  9:00 am Palazzo di Giurisprudenza – Via Verdi 53, Trento, Room 5

“Clinical and research activities produce enormous amounts of data. These data represent an invaluable treasure from multiple points of views: scientific interests in creating new medicines and pursuing progress and innovation in the health domain, the necessity to verify the studies carried out, the purely commercial approach on protecting the effort to obtain a marketing authorization (i.e drug control regulation by reference agencies), and the public interest in access and disclosure. Access to this information is often severely limited (if not completely hindered) by forms of exclusive rights (Intellectual Property Rights, Sui generis protection such as the so-called data exclusivity, etc.). The regulations regarding the protection of personal data (indirectly) contribute too in making sharing processes more complex. On the contrary, Open Science, FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability, and Reuse) principles, transparency and flexibility needs and the creation of public databases on clinical trials and health data push forward the implementation of accessible or open data.

The Conference aims to investigate the interplay between the several legal tools involved in this phenomenon and open science for health and clinical trial data from multiple perspectives, focusing on EU law but with a comparative approach and methodology (i.e. USA, Canada, Israel, South-Africa) that takes into account the complex regulatory framework”

Il valore della ricerca: scienza aperta fra pubblicità e pubblicazione

IX convegno annuale dell’AISA, Scuola Normale Superiore, Pisa, 7-8 novembre 2024

Il IX convegno annuale dell’AISA, organizzato con la Scuola Normale Superiore, si svolgerà a Pisa il 7 e l’8 novembre 2024 e sarà dedicato a Il valore della ricerca: scienza aperta fra pubblicità e pubblicazione / The value of research: open science between publicness and publication e sarà introdotto, la mattina del 7 novembre, da una tavola rotonda dedicata allo stato della scienza aperta in Italia.

Il difficile bilanciamento tra sviluppo tecnologico e diritti

26.09.2024

R. Caso, Il difficile bilanciamento tra sviluppo tecnologico e diritti, “Il mondo che verrà”, 6° edizione della Giornata dell’Innovazione, Ordine degli ingegneri della provincia di Trento, Trento, 26.09.2024

RTTR, Notizie della sera, 28.09.2024, dal minuto 3:20, nell’ambito del convegno “Il mondo che verrà” organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Trento

Critical Intellectual Property and Monopoly

“Critical Intellectual Property and Monopoly” è un progetto coordinato da Roberto Caso e Fiona Macmillan finalizzato a organizzare incontri seminariali – aperti al pubblico e in particolare a studenti, dottorandi, ricercatori e docenti ‐ dedicati a discutere in chiave comparata, interdisciplinare e critica le sentenze fondamentali (leading case) italiane e straniere del passato remoto e prossimo in materia di proprietà intellettuale.

Primo incontro Trib. pen. Napoli, 27 maggio 1908, D’Annunzio c. Scarpetta (Trento, 8 maggio 2024)

AISA: Pagare per scrivere: quanto ci costa?

25.07.2024

AISA: Pagare per scrivere: quanto ci costa?, 24.07.2024

AISA: “Esiste un sito, OpenAPC, che permette a università ed enti di ricerca di render pubblico quanto devolvono agli editori per pubblicare in riviste ad accesso aperto oppure ibride, quali buona parte di quelle coperte dai contratti conservativi (altrimenti detti “trasformativi”).
In mancanza di un’analisi dettagliata dei dati da parte del negoziatore collettivo italiano, se le istituzioni che aderiscono a questi contratti lo aggiornassero costantemente, sarebbe possibile ricostruire dal basso i l’esborso complessivo di denaro pubblico connesso.
Lo fa, per esempio, la Statale di Milano. Ma in Italia, nel 2023, l’hanno imitata soltanto altri quattro enti: il CNR, la Normale, l’università di Modena e Reggio Emilia, la libera università di Bolzano e l’Istituto oncologico veneto. Eppure il primo passo per valutare se si spende collettivamente troppo e male sarebbe sapere e far sapere quanto si spende”.