Harvard respinge le minacce dell’amministrazione Trump

15.04.2025

Alan M. Garber, The Promise of American Higher Education, 14.04.2025

Con un messaggio rivolto alla comunità accademica di Harvard, Alan M. Garber, il presidente della celebre università americana, ha comunicato che Harvard respinge una serie di richieste dell’amministrazione Trump. Le richieste se non accolte comportano la revoca del finanziamento federale all’istituzione accademica.

L’amministrazione del governo federale utilizza il pretesto dell’antisemitismo per comprimere l’autonomia e libertà accademica dell’università. In altre parole, l’amministrazione Trump rimprovera ad Harvard di impegnarsi poco nel contrasto all’antisemitismo. A questo scopo, avanza una serie di richieste che includono, tra le tante, il modo in cui l’università deve controllare le opinioni degli studenti, dei docenti e del personale amministrativo.

Il presidente ha respinto al mittente le richieste sostenendo che:

le prescrizioni dell’amministrazione federale travalicano il potere del governo federale. Esse inoltre violano i diritti di libertà riconosciuti dal Primo Emendamento della Cosituzione americana e oltrepassa i limiti che la legge pone al potere govenativo. Le prescrizioni infine minacciano i valori dell’istituzione accademica privata dedita alla ricerca, alla produzione e alla diffusione della conoscenza.

Egli inoltre sottolinea che:

nessun governo, indipendentemente dal partito al potere, dovrebbe stabilire ciò che le università private possono insegnare, chi possono ammettere e assumere, e quali aree di studio e di indagine possono perseguire.

V. anche

R. Caso, Otto giuristi scrivono sull’attacco di Trump alle università americane, 30.03.2025

M. Ricciardi, Viva la libertà, se non è lo schermo degli investitori, Il Manifesto, 16.04.2025

Patrimonio culturale, diritti e transizione digitale

2025

Scuola Nazionale Patrimonio Attività Culturali

DICOLAB

Descrizione del percorso  

Il percorso formativo offre una panoramica completa e approfondita su tematiche centrali del diritto e della proprietà intellettuale nell’era digitale, con un focus particolare sul diritto d’autore, i diritti della personalità e la scienza aperta. Questo percorso fornisce agli studenti, attraverso casi pratici, gli strumenti teorici per comprendere e affrontare le sfide contemporanee in questi ambiti cruciali del diritto e della cultura. 

Il percorso è introdotto dall’incontro Beni culturali, diritto d’autore e digitale, on-line dal 06 marzo, che non prevede il rilascio del badge. Seguono quattro corsi, ciascuno con una prova di valutazione finale che, se superata, dà diritto a un badge: 

Ti consigliamo di seguire l’ordine in cui questi sono presentati. Tuttavia, puoi fruire del singolo corso qualora volessi approfondire uno specifico argomento. 

Il percorso è parte dell’offerta formativa Dicolab. Cultura al digitale, un’iniziativa del Ministero della Cultura, Digital Library, Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, finanziato da Next generation EU. 

Docente: Roberto Caso 

Obiettivi formativi  

Il percorso formativo si propone di offrire una panoramica delle principali questioni relative al diritto d’autore, ai diritti della personalità, all’Open Access, all’Open Science e all’accesso mediante il web ai beni culturali. 

Destinatari  

Il percorso si rivolge a tutti/e i/le dipendenti del MiC, delle altre Amministrazioni Pubbliche, i/le professionisti/e e le imprese del sistema culturale”. 

Pubblica amministrazione e servizi segreti: alla ricerca della (minacciosa) norma fantasma

13 aprile 2025 – Roberto Caso

L’11 aprile 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge 11 aprile 2025, n. 48, disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, (GU Serie Generale n.85 del 11-04-2025).

Si tratta del testo normativo che in precedenza era il d.d.l. 1236 sicurezza.

Tra le tante disposizioni oggetto di un acceso dibattito figurava nel d.d.l. 1236 una norma (l’art. 31) riguardante l’estensione del potere delle agenzie di informazione (servizi segreti) in riferimento alle pubbliche amministrazioni, alle università e agli enti pubblici di ricerca. L’art. 31, comma 1, rubricato “disposizioni per il potenziamento dell’attività di informazione per la sicurezza” mirava a modificare il comma 1 dell’articolo 13 dell’ultima legge di riforma dei servizi di informazione, l. 3 agosto 2007, n. 124, sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

Se il d.d.l. 1236 fosse stato approvato, il testo dell’art. 13 della l. n. 124 del 2007 sarebbe risultato il seguente [corsivi aggiunti per evidenziare le modifiche]:

“1. Le pubbliche amministrazioni, le società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico e i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità sono tenuti a prestare al DIS, all’AISE e all’AISI la collaborazione e l’assistenza richieste, anche di tipo tecnico e logistico, necessarie per la tutela della sicurezza nazionale. Il DIS, l’AISE e l’AISI possono stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca, per la definizione delle modalità della collaborazione e dell’assistenza suddette. Le convenzioni possono prevedere la comunicazione di informazioni ai predetti organismi anche in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza”.

Nel d.l. n. 48 del 2025 entrato in vigore il 12 aprile 2025 la disposizione sull’università è scomparsa. Ma è scomparsa anche la norma sul rafforzamento della collaborazione tra PA e agenzia di informazione che era stata preannunciata dal resoconto del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2025 che ha approvato il dl sicurezza.

A questo link è disponibile il testo del resoconto del CdM scaricato il 5 aprile e a quest’altro link è disponibile il testo accessibile oggi (13 aprile 2025) sul sito web. Nel testo web attuale risulta cancellato il paragrafo relativo agli obblighi di collaborazione tra PA ed agenzie. Il testo del paragrafo scomparso è il seguente [corsivi aggiunti]:

Si definisce più incisivamente la facoltà già conferita agli Organismi di informazione e sicurezza di richiedere la collaborazione delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità. È previsto, inoltre, che le modalità di tale collaborazione siano definite con convenzioni che possano prevedere anche la trasmissione di informazioni, in deroga a vincoli di riservatezza previsti dalla normativa di settore. Inoltre, si introducono misure a tutela dello stesso personale in relazione ad attività di contrasto rispetto a condotte riferibili a minacce terroristiche e sovversive”.

D’altra parte, stando a Normattiva, l’art. 13 della l. n. 124 del 2007 risulta ad oggi invariato.

Le minacce alle libertà e ai diritti fondamentali poste del d.l. n. 48 del 2025 rimangono molteplici e gravi, ma il rafforzamento della collaborazione tra pubblica amministrazione (comprese università ed enti di ricerca pubblici) sembra scomparso. A meno che non si tratti di una norma fantasma, pronta ad essere rimaterializzata al momento opportuno. Si sa, a volte ritornano…

Riferimenti

R. Caso, Tutti [gli] uomini del[la] presidente, 15.12.2024

AISA, Ricerca pubblica, servizi segreti: il ddl sicurezza e l’università, 15.12.2024

Dal principio di precauzione al principio di preoccupazione

CNR, Firenze 11.04.2025

Roberto Caso, Dal principio di precauzione al principio di preoccupazione
Il riconoscimento emozionale nell’AI Act
, Intelligenza Artificiale, Dati Clinici e Dati Clinici aperti, CNR, Firenze, 11.04.2025

“Così muore la libertà. Tra scroscianti applausi in nome di una società più salda e sicura”

La disciplina del riconoscimento emozionale nell’AI Act dell’Unione Europea segnala un pericoloso ribaltamento del principio di precauzione. Nonostante la premessa contenuta nel considerando 44 – “sussistono serie preoccupazioni in merito alla base scientifica dei sistemi di IA volti a identificare o inferire emozioni” -, il riconosciemento emozionale è vietato solo in fattispecie molto delimitate. Tale scelta politica costituisce una delle tante spie del progressivo indeblimento, anche nell’Unione Eurpea, dei pilastri di una società democratica.

Cosa non funziona nei dazi

05.04.2025

05.04.2025, C. Doctorow, Pluralistic: What’s wrong with tariffs, 02.04.2025

“L’era digitale – in cui le imprese multinazionali con sede negli Stati Uniti si affidano alla tecnologia digitale per saccheggiare le economie dei partner commerciali americani – offre ai Paesi che devono affrontare i dazi statunitensi una potente tattica di ritorsione mai vista prima su questo pianeta. Gli (ex) partner commerciali dell’America possono reagire ai dazi statunitensi abolendo le misure legali che hanno istituito per proteggere i prodotti delle aziende statunitensi da modifiche e reverse engineering”. […]

Otto giuristi scrivono sull’attacco di Trump alle università americane

30.03.2025

J. Feingold, V. Dubal, S. Bagenstos, A. Chen, D. Estes, S. Sherman-Stokes, J. Chin, S. Ashar, Eight Legal Experts on Trump’s Assault on Higher Education, LPE Project, 27.03.2025

Otto giuristi del Law & Political Economy project scrivono sull’attacco dell’amministrazione Trump alle università americane. Vengono analizzati i dettagli giuridici degli ordini esecutivi che riguardano:

a) il taglio dei finanziamenti federali;

b) gli studenti transgender;

c) gli studenti che non sono cittadini statunitensi;

d) le politiche contro la disuguaglianza (diversità, equità, inclusione);

e) i manifestanti pro-Palestina.

Una delle domande di partenza dell’analisi è la seguente: perché – a parte poche eccezioni – le grandi e ricche università statunitensi si mostrano incapaci di resistere e anzi sono pronte a farsi addomesticare? La risposta è che decenni di politiche di destra – neoliberali – hanno asservito le università agli interessi di potentati economici e antidemocratici. Viene rievocato il giuramento di fedeltà al fascismo imposto ai professori universitari italiani nel 1931.

Lavorare sui dettagli giuridici della vicenda costituisce una necessaria premessa per organizzare una resistenza che si appresta a durare anni.

Diritto comparato della proprietà intellettuale 2024-2025

Dalla proprietà intellettuale alla pseudo-proprietà intellettuale: la fine del pubblico dominio e dei beni comuni della conoscenza?

Docenti: Roberto Caso, Giulia Dore

Gli studenti che intendono studiare la materia devono iscriversi alla comunità Moodle di riferimento

1. Introduzione

Lezione 1 (slide)

R. Caso, Capitolo 1 – Il metodo casistico-problematico, Capitolo 2 – Gli argomenti interpretativi, Capitolo 3 – La tecnica argomentativa del bilanciamento dei diritti, Capitolo 4 – Diritto e tecnologia, Capitolo 5 – Come si cerca l’informazione giuridica, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

New Law and Political Economy Project Launched, 29.04.2019

2. Proprietà intellettuale e capitalismo dei monopoli intellettuali

Lezione 2 (slide)

M.C. Pievatolo, Il mercante e il califfo: politiche della proprietà intellettuale, 2006

U. Pagano, Il capitalismo dei monopoli intellettuali, Il Menabò di etica ed economia, 14 dicembre 2021

R. Caso, Proprietà intellettuale, AISA Dizionario della scienza aperta, 2022

3. Pubblico dominio

Lezione 3 (slide)

Boyle, James, Fencing off Ideas: Enclosure & the Disappearance of the Public Domain (March 1, 2002). Daedalus, Vol. 131, No. 2, Spring 2002, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3084184

4. Beni comuni della conoscenza

Lezione 4 (slide)

Madison, Michael J. and Frischmann, Brett M. and Strandburg, Katherine J., Knowledge Commons (2019) (December 12, 2018). Forthcoming in Hudson, Blake, Rosenbloom, Jonathan, and Cole, Dan eds., Routledge Handbook of the Study of the Commons, Abingdon, UK: Routledge, U. of Pittsburgh Legal Studies Research Paper No. 2018-39, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3300348

5. Segreto commerciale

Lezione 5 (slide)

TRIPS, Sec. 7, art. 39

USA Public Law 114 – 153 – Defend Trade Secrets Act of 2016

Direttiva (UE) 2016/943

Art. 98-99 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale

Trib. Torino 15 novembre 2018, in Foro it., 2019, I, 2568

D. Sarti, Informazioni aziendali segrete, Enc. Treccani, 2014

A. Kapczynski, The Public History of Trade Secrets (January 2022). UC Davis Law Review, Vol. 55, 2022, Yale Law & Economics Research Paper Forthcoming, Yale Law School, Public Law Research Paper Forthcoming, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4138402

6. Diritto d’autore

Lezione 6 (slide)

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886)

TRIPS, Section 1, Section 2

WIPO Copyright Treaty (WCT) (1996)

Copyright Law of the United States (Title 17)

L. 22 aprile 1941, n. 633

L. Schiuma, Diritto d’autore e normativa europea, Enc. Treccani (2009)

Corte giustizia 16 luglio 2009, C-5/08 (Infopaq)

7. Diritto d’autore e parodia

Lezione 7 (slide)

Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994)

Corte di giustizia UE, 3 settembre 2014 C‑201/13 (Deckmyn)

Trib. pen. Napoli, 27 maggio 1908 (D’Annunzio c. Scarpetta), in La legge. Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d’Italia, Anno XLIX, Serie VI, 16 febbraio 1909, pp. 370-378

Benedetto Croce Aggiunte agli Appunti bibliografici intorno agli scrittori italiani, dei quali si è discorso nelle Note pubblicate nelle prime cinque annate della «Critica» [pt. 2], La Critica: rivista di letterattura, storia e filosofia, 1908 (vol. 6), Perizia di Benedetto Croce e Giorgio Arcoleo in favore di Eduardo Scarpetta (pp. 260-262), Fondazione Biblioteca Benedetto Croce

L. Moscati, Sulla parodia e la causa D’Annunzio-Scarpetta, 2021

“Qui rido io” (Il primo poeta d’Italia) (Mario Martone, 2021)

Critical Intellectual Property and Monopoly

R. Caso, Il diritto d’autore e la parodia dietro la maschera di Zorro. Duellando (in Cassazione) tra esclusiva e libertà sul giusto (e instabile) equilibrio tra diritti fondamentali (nota a Cass. Sez. I civile ord. 30 dicembre 2022 n. 38165, in Foro it., 2023, I, 806), disponibile in Open Access su Zenodo; DOI: https://zenodo.org/record/7855034#.ZEPwVHZBy3I

Giovanni D’Ammassa, La Parodia nel diritto d’autore, con Roberto Caso (Università di Trento)

8. Marchi

D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale

9. Seminario

10. Come si affronta un esame scritto

Lezione 10 (slide)

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati, Milano, Ledizioni, 2021, Capitolo 6

Università di Trento, Policy generale uso di strumenti di intelligenza artificiale generativa

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, olicy di Ateneo per un uso etico e responsabile dell’Intelligenza Artificiale Generativa nelle attività di didattica e ricerca

MIT, AI Detectors Don’t Work. Here’s What to Do Instead

D. Tafani (2024), Omini di burro. Scuole e università al Paese dei Balocchi dell’IA generativa. Bollettino telematico di filosofia politica. https://doi.org/10.5281/zenodo.13923820

11. Seminario

L. Paseri, Scienza aperta. Politiche europee per un nuovo paradigma della ricerca, Mimesis, 2024

12. Diritto d’autore e intelligenza artificiale

Lezione 12 (slide)

US Copyright Act, Sec. 1202. Integrity of copyright management information

Art. 3, direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale

Art. 4, direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale

Art. 53, 78.1 bozza Regolamento sull’intelligenza artificiale (Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione (COM(2021)0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD))

Art. 24, SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI E DELEGA AL
GOVERNO IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Cass. civ., sez. I, sent., 16 gennaio 2023 n. 1107  

Mira T. Sundara Rajan, Is Generative AI Fair Use of Copyright Works? NYT v. OpenAI, Kluwer Copyright Blog, 29.02.2024

I. Emanuilov, T. Margoni (2024), Forget Me Not: Memorisation in Generative Sequence Models Trained on Open Source Licensed Code. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4753124 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4753124

Università di Trento, Policy generale uso di strumenti di intelligenza artificiale generativa

13. Seminario

14. Database sui generis right

Lezione 14 (slide)

TRIPS, Section 1, art. 10

Art. 7, direttiva 1996/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati

Art. 3, direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale

Art. 4, direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale

Feist v. Rural Telephone Service 499 U.S. 340 (1991)

Corte giustizia 15 gennaio 2015, C-30/14 (Ryanair)

15. Come si affronta un esame scritto 2

R. Caso, Capitolo 6. Come si affronta un esame scritto, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

16. Paracopyright, right to repair e smart farming

Lezione 16 (slide)

Corte giustizia 23 gennaio 2014, C-355/12 (Nintendo)

Corte giustizia 6 ottobre 2021, C-13/20 (Top System)

R. Caso, La Corte di giustizia e la tutela delle misure tecnologiche di protezione del diritto d’autore: cinquanta (e più) sfumature di grigio, Trento LawTech Research Papers, nr. 19, Trento, Università degli Studi di Trento, 2014, in Foro italiano, 2014, IV, 207

R. Caso, Capitalismo dei monopoli intellettuali, pseudo-proprietà intellettuale e dati nel settore dell’agricoltura di precisione e dello smart farming: note a margine del right to repair, Trento LawTech Research Paper series, n. 57, 2023, in Rivista di diritto alimentare, Anno XVII, Quaderno n. 1-2023, pp. 36-45

17. Il diritto all’immagine del bene culturale e la pseudo-proprietà intellettuale

Lezione 17 (slide)

Trib. Firenze, 26.08.2023 (caso David di Michelangelo)

Roberto Caso, Il David, l’Uomo vitruviano e il diritto all’immagine del bene culturale: verso un’evaporazione del pubblico dominio? (Nota a Trib. Firenze 20 aprile 2023 e Trib. Venezia, ord. 17 novembre 2022), in Foro it., 2023, I, 2283

R. Caso, A margine del volume “Le immagini del patrimonio culturale. Un’eredità condivisa?” a cura di Daniele Manacorda e Mirco Modolo, Pacini Editore, 2023, 01.02.2024, Zenodo

18. Brevetti per invenzioni industriali

Lezione 18 (slide)

TRIPS, Section 5, art. 27

Art. 45-81-octies d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale

R. Romano, Brevetti per invenzioni industriali, Enc. Treccani (2009)

J. Boyle, J. Jenkins, Intellectual Property: Law & the Information Society – Cases & Materials: An Open Casebook, Chapter seventeen

Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20

19. Clinical trials data e data exclusivity

Lezione 19 (slide)

TRIPS, art. 39(3)

Dir. CE 83/2001, art. 10

Reg. CE 706/2004, art. 14(11)

D.lgs. 24 aprile 2006 , n. 219, art. 10

World Health Organization (2017), Data exclusivity and other “trips-plus” measures

Istituto Mario Negri, Perché non brevettiamo le nostre ricerche

R. Caso, Una medicina senza mercato e senza brevetti. Il libro-intervista di Silvio Garattini e Caterina Visco su diritto alla salute, farmaci e proprietà intellettuale, 2 febbraio 2022

R. Caso, Pandemia e vaccini. L’irrisolvibile antagonismo tra scienza aperta e proprietà intellettuale, versione 2.0, 23 maggio 2021,  Trento LawTech Research Paper series nr. 44, in Rivista critica del diritto privato, nr. 2/2021, 267-286

Kimball, Jonathan and Ragavan, Srividhya and Vegas, Sofia, Reconsidering the Rationale for the Duration of Data Exclusivity (October 3, 2019). McGeorge Law Review, Forthcoming, Texas A&M University School of Law Legal Studies Research Paper No. 19-56, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3463784 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3463784

20. Open science vs. Intellectual Monopoly & Property

Lezione 20 (slide)

Contreras, Jorge L., ‘In the Public Interest’ – University Technology Transfer and the Nine Points Document – An Empirical Assessment (December 21, 2021). University of Utah College of Law Research Paper No. 476, 12(2) U.C. Irvine L. Rev. 435 (2023), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3990450 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3990450

McGill University, The Neuro, Open Science Principles

E.R. Gold [2021], The fall of the innovation empire and its possible rise through open science, Research Policy 50 (2021) 104226

R. Caso, Uno spettro si aggira per l’Europa (ma non per l’Italia): il diritto di aprire le pubblicazioni scientifiche, in corso di pubblicazione, versione 1.0 – 31.03.2024, Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10900212

R. Caso, Proprietà intellettuale e scienza aperta nelle politiche dell’Unione Europea su ricerca e innovazione. Quale ruolo per il settore pubblico e l’università?, Trento LawTech Research Paper, n. 60 (2024), Zenodo, in corso di pubblicazione negli atti del XXVII Colloquio Biennale “Public and Private in Contemporary Societies” dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC), svoltosi presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Taranto-Bari, il 25-27 maggio 2023

21. Come si affronta un esame scritto 3 e conclusioni

R. Caso, Capitolo 6. Come si affronta un esame scritto, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

Le sfide e le prospettive dell’innovazione vegetale tra tecnologia e diritto

3-4 aprile 2025

03.04.2025, Le sfide e le prospettive dell’innovazione vegetale tra tecnologia e diritto, 3 Aprile 2025 – 4 Aprile 2025, Università di Trento e Fondazione Edmund Mach

Qui un’intervista al Prof. Matteo Ferrari: https://www.dimt.it/news/il-ruolo-della-tecnologia-e-della-regolazione-nellinnovazione-vegetale-dialogo-con-il-prof-matteo-ferrari/

Patrimonio culturale, diritti e transizione digitale

2025

Scuola Nazionale Attività Patrimonio culturale

Dicolab

Patrimonio culturale, diritti e transizione digitale

Descrizione del percorso  

Il percorso formativo offre una panoramica completa e approfondita su tematiche centrali del diritto e della proprietà intellettuale nell’era digitale, con un focus particolare sul diritto d’autore, i diritti della personalità e la scienza aperta. Questo percorso fornisce agli studenti, attraverso casi pratici, gli strumenti teorici per comprendere e affrontare le sfide contemporanee in questi ambiti cruciali del diritto e della cultura. 

Il percorso è introdotto dall’incontro Beni culturali, diritto d’autore e digitale, on-line dal 06 marzo, che non prevede il rilascio del badge. Seguono quattro corsi, ciascuno con una prova di valutazione finale che, se superata, dà diritto a un badge: 

Ti consigliamo di seguire l’ordine in cui questi sono presentati. Tuttavia, puoi fruire del singolo corso qualora volessi approfondire uno specifico argomento. 

Il percorso è parte dell’offerta formativa Dicolab. Cultura al digitale, un’iniziativa del Ministero della Cultura, Digital Library, Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, finanziato da Next generation EU. 

Docente: Roberto Caso 

Obiettivi formativi  

Il percorso formativo si propone di offrire una panoramica delle principali questioni relative al diritto d’autore, ai diritti della personalità, all’Open Access, all’Open Science e all’accesso mediante il web ai beni culturali. 

Destinatari  

Il percorso si rivolge a tutti/e i/le dipendenti del MiC, delle altre Amministrazioni Pubbliche, i/le professionisti/e e le imprese del sistema culturale. 

Open Science, Open Access e scienza giuridica

16.01.2025

Lezione al Corso di dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei dell’Università di Trento

Presentazione

R. Caso, Open Science, Open Access e scienza giuridica, 16.01.2025

Esercizi

Esercizi 1 e 2

Spiegazione degli esercizi

Spiegazione degli esercizi 1 e 2

Riferimenti

R. Caso, Il diritto d’autore accademico e la mercificazione della scienza, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati, Milano, Ledizioni, 2021, 309-318

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 5

Risorse

R. Caso, La dottrina giuridica italiana in Open Access

Open Science e Open Access (Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza)

Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA)

Tutti [gli] uomini del[la] presidente

15.12.2024

https://en.wikipedia.org/wiki/All_the_President%27s_Men_(film)#/media/File:All_the_president’s_men.jpg

Roberto Caso, Tutti [gli] uomini del[la] presidente: il ddl 1236 sicurezza e il nuovo obbligo di università ed enti pubblici di ricerca di collaborare con i servizi segreti, 15.12.2024 [aggiornato al 29 gennaio 2025]

Nel testo che segue, disponibile anche su Agenda Digitale del 29.01.2025, riproduco alcune considerazioni che sono poste a fondamento del comunicato – ripubblicato il 2 gennaio 2025 su ROARS e ripreso da Il Manifesto qui e qui, nonché dall’associazione Politicnico Futuro, e dal Menabò di Etica ed Economia – con il quale l’Associazione Italiana per la promozione per la Scienza Aperta (AISA) ha chiesto al Parlamento della Repubblica Italiana il ritiro del disegno di legge (ddl) sicurezza S.1236 e in ogni caso di cancellare la proposta di modifica dell’art. 13 della l. 2007/124 (sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) contenuta nell’art. 31 del medesimo disegno di legge.

L’art. 31 è commentato da vari articoli di stampa e interventi su social media. Tra questi si segnalano il commento di Tomaso Montanari apparso su Il Fatto quotidiano e ripreso su Volerelaluna, l’articolo pubblicato su Open e il commento di Maria Chiara Pievatolo su Mastodon.

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Il disegno di legge (ddl) sicurezza S.1236 “disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” presentato dal Governo il 22 gennaio 2024, approvato dalla Camera dei deputati il 18 settembre 2024 e ora in discussione al Senato è al centro di un acceso dibattito politico dentro e fuori del Parlamento. Il ddl interviene con finalità repressive e securitarie sul diritto e sulla procedura penale. Molte critiche sono state mosse contro l’impostazione di fondo e gli strumenti normativi utilizzati. Secondo i critici, la proliferazione dei reati, l’inasprimento delle pene, attuata mediante l’affastellamento di disposizioni legislative di difficile coordinamento, interpretazione e applicazione, colpisce i più deboli e contrasta il dissenso politico, determinando un’illegittima compressione dei principi e delle norme costituzionali che tutelano diritti e libertà fondamentali. In particolare, ad essere a rischio sono la libertà di riunione, informazione e di manifestazione del pensiero. Dei molteplici argomenti mobilitati contro il ddl vi è traccia nei documenti acquisiti in Parlamento durante le audizioni: si vedano, a titolo di esempio, le memorie presentate al Senato dal prof. Massimo Luciani, dal prof. Enrico Grosso, dall’Unione delle Camere Penali.

Tra le tante disposizioni normative oggetto di critica ve ne è una che ha ricevuto meno attenzione. Essa riguarda l’estensione del potere delle agenzie di informazione (servizi segreti) in riferimento alle università e agli enti pubblici di ricerca. Si tratta dell’art. 31, comma 1, del ddl rubricato “Disposizioni per il potenziamento dell’attività di informazione per la sicurezza” che mira a modificare il comma 1 dell’articolo 13 dell’ultima legge di riforma dei servizi di informazione, l. 3 agosto 2007, n. 124, sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

L’attuale art. 13, c.1, della legge 2007/124 così recita:

“1. Il DIS, l’AISE e l’AISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca”.

Se il ddl sicurezza fosse approvato il testo del comma 1 dell’art. 13 della l. 2007/124 diventerebbe il seguente:

“1. Le pubbliche amministrazioni, le società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico e i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità sono tenuti a prestare al DIS, all’AISE e all’AISI la collaborazione e l’assistenza richieste, anche di tipo tecnico e logistico, necessarie per la tutela della sicurezza nazionale. Il DIS, l’AISE e l’AISI possono stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca, per la definizione delle modalità della collaborazione e dell’assistenza suddette. Le convenzioni possono prevedere la comunicazione di informazioni ai predetti organismi anche in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza”.

La scheda di lettura che accompagna il ddl rileva quanto segue:

“Il comma 1, lett. a), n. 1, modifica l’articolo 13, comma 1, della legge 124/2007 (la legge reca la nuova disciplina dei servizi di informazione), prevedendo che le pubbliche amministrazioni e alcuni soggetti ad esse equiparati siano tenuti a prestare al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e alle agenzie del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica – ossia l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) – la collaborazione e l’assistenza richieste, anche di tipo tecnico e logistico, necessarie per la tutela della sicurezza nazionale.

Attualmente, la disposizione vigente prevede che DIS e agenzie possono corrispondere con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali.

La norma in esame, da un lato, rende cogente la collaborazione – ed anche l’assistenza, non prevista dalla norma vigente – che gli organismi di sicurezza eventualmente richiedono alle pubbliche amministrazioni. Dall’altro, specifica che la collaborazione e assistenza debbano essere motivate dalla necessità della tutela della sicurezza nazionale, mentre la disposizione vigente fa riferimento alla necessità di adempiere alle funzioni istituzionali di detti organismi.

Inoltre, viene ampliato il novero dei soggetti tenuti a prestare la collaborazione, estendendo tale obbligo alle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.

Come nella formulazione vigente, è previsto che le modalità di tale collaborazione siano definite con convenzioni tra i soggetti tenuti a prestarla e gli organismi di informazione per la sicurezza. A differenza della disposizione in vigore, viene specificato che le convenzioni possano prevedere anche la comunicazione di informazioni agli organismi in deroga ai vincoli di riservatezza previsti dalla normativa di settore.

Il comma 1, lett. a), n. 2, modifica la rubrica dell’articolo 13 della legge 124/2007 per adattarla alle modifiche di cui sopra [grassetti originali]”.

Com’è stato rilevato dal Dott. Armando Spataro in sede di audizione, tale nuovo intervento normativo risponde all’”orientamento politico finalizzato ad estendere il ruolo delle Agenzie di Informazione nella direzione di attività che non competono loro, come – in particolare – quelle di indagine giudiziaria”.

Due aspetti della proposta di modifica saltano agli occhi:

a) il potere dei servizi di informazione di corrispondere con gli altri soggetti facenti capo allo stato e chiedere la collaborazione si trasforma in obbligo dei questi ultimi di prestare collaborazione e assistenza;

b) le convenzioni disciplinate dalla disposizione legislativa possono prevedere la comunicazione di informazioni in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza.

L’imposizione, nell’ambito universitario e della ricerca pubblica, dell’obbligo di collaborare in connessione alla comunicazione di informazioni in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza suscita preoccupazione.

Il Presidente dell’autorità garante per la protezione dei dati personali si è espresso a margine del testo discusso alla Camera, sostenendo che l’uso della categoria “riservatezza” non include la protezione dei dati personali:

“il riferimento alla riservatezza va inteso – collocando la norma all’interno del contesto giuridico in cui si inscrive e ai parametri della legge 124 – con riguardo a profili diversi dalla disciplina di protezione dati personali. E questo, non tanto e non solo per ragioni nominalistiche, quanto perché l’articolo 58 del Codice in materia di protezione dei dati personali già introduce una disciplina derogatoria, con valenza generale, del trattamento di dati personali da parte degli Organismi, per fini di sicurezza nazionale. A tale cornice generale dovrà, pertanto, ricondursi il trattamento di dati personali funzionale (o connesso) a tali comunicazioni, anche considerando che la deroga introdotta si riferisce a normative “di settore in materia di riservatezza” e non, invece, a una di taglio generale quale, appunto, quella di cui all’art. 58 del Codice”.

Se quanto rilevato dal Garante della Privacy è corretto, a quale riservatezza intende riferirsi la norma?

La disposizione legislativa, anche per la sua ambiguità, si presta a essere interpretata come fonte di un anomalo potere investigativo in capo ai servizi di informazione da utilizzare nei confronti di università ed enti pubblici di ricerca. Tale potere si pone in frontale contrasto con la tutela costituzionale della riservatezza personale, delle libertà di informazione e manifestazione del pensiero nonché della libertà e autonomia accademiche, violando gli art. 2, 15, 21 e 33 della Costituzione.

Il diritto all’immagine del bene culturale nell’epoca del sovranismo (retroattivo)

14.12.2024

https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_I_d%27Este#/media/File:Francesco_I_d’Este,_Duke_of_Modena_in_1638_by_Diego_Vel%C3%A1zquez.jpg

R. Caso (2024). Il diritto all’immagine del bene culturale nell’epoca del sovranismo (retroattivo): Velásquez, il Duca d’Este e l’aceto balsamico, in Foro italiano, 2024, I, 3123, preprint disponibile su Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.14305763

“Questo breve scritto rappresenta un commento critico a Corte d’appello Bologna, sent. 24 settembre 2024, in Foro italiano, 2024, I, 3123. La sentenza commentata si colloca nel solco della giurisprudenza italiana di merito che riconosce l’esistenza e la tutelabilità del diritto all’immagine del bene culturale. La peculiarità della decisione non sta tanto negli argomenti che, in buona sostanza, ripropongono quelli già utilizzati da altri giudici, e provano a rispondere alle molteplici critiche che una parte consistente della dottrina ha mosso contro i fondamenti giuridici e la politica del diritto alla base di questa nuova esclusiva, ma nei dettagli del caso. Si tratta, infatti, della riproduzione, in un marchio di un’impresa produttrice di aceto balsamico, del ritratto di Francesco I d’Este che Diego Velázquez dipinse nel 1638 durante una visita diplomatica presso la corte del re Filippo IV di Spagna. Poco dopo il dipinto arrivò, in circostanze non chiarite, alla corte estense”.

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