Con un messaggio rivolto alla comunità accademica di Harvard, Alan M. Garber, il presidente della celebre università americana, ha comunicato che Harvard respinge una serie di richieste dell’amministrazione Trump. Le richieste se non accolte comportano la revoca del finanziamento federale all’istituzione accademica.
L’amministrazione del governo federale utilizza il pretesto dell’antisemitismo per comprimere l’autonomia e libertà accademica dell’università. In altre parole, l’amministrazione Trump rimprovera ad Harvard di impegnarsi poco nel contrasto all’antisemitismo. A questo scopo, avanza una serie di richieste che includono, tra le tante, il modo in cui l’università deve controllare le opinioni degli studenti, dei docenti e del personale amministrativo.
Il presidente ha respinto al mittente le richieste sostenendo che:
le prescrizioni dell’amministrazione federale travalicano il potere del governo federale. Esse inoltre violano i diritti di libertà riconosciuti dal Primo Emendamento della Cosituzione americana e oltrepassa i limiti che la legge pone al potere govenativo. Le prescrizioni infine minacciano i valori dell’istituzione accademica privata dedita alla ricerca, alla produzione e alla diffusione della conoscenza.
Egli inoltre sottolinea che:
nessun governo, indipendentemente dal partito al potere, dovrebbe stabilire ciò che le università private possono insegnare, chi possono ammettere e assumere, e quali aree di studio e di indagine possono perseguire.
Il percorso formativo offre una panoramica completa e approfondita su tematiche centrali del diritto e della proprietà intellettuale nell’era digitale, con un focus particolare sul diritto d’autore, i diritti della personalità e la scienza aperta. Questo percorso fornisce agli studenti, attraverso casi pratici, gli strumenti teorici per comprendere e affrontare le sfide contemporanee in questi ambiti cruciali del diritto e della cultura.
Il percorso è introdotto dall’incontro Beni culturali, diritto d’autore e digitale, on-line dal 06 marzo, che non prevede il rilascio del badge. Seguono quattro corsi, ciascuno con una prova di valutazione finale che, se superata, dà diritto a un badge:
Ti consigliamo di seguire l’ordine in cui questi sono presentati. Tuttavia, puoi fruire del singolo corso qualora volessi approfondire uno specifico argomento.
Il percorso è parte dell’offerta formativa Dicolab. Cultura al digitale, un’iniziativa del Ministero della Cultura, Digital Library, Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, finanziato da Next generation EU.
Docente: Roberto Caso
Obiettivi formativi
Il percorso formativo si propone di offrire una panoramica delle principali questioni relative al diritto d’autore, ai diritti della personalità, all’Open Access, all’Open Science e all’accesso mediante il web ai beni culturali.
Destinatari
Il percorso si rivolge a tutti/e i/le dipendenti del MiC, delle altre Amministrazioni Pubbliche, i/le professionisti/e e le imprese del sistema culturale”.
Tra le tante disposizioni oggetto di un acceso dibattito figurava nel d.d.l. 1236 una norma (l’art. 31) riguardante l’estensione del potere delle agenzie di informazione (servizi segreti) in riferimento alle pubbliche amministrazioni, alle università e agli enti pubblici di ricerca. L’art. 31, comma 1, rubricato “disposizioni per il potenziamento dell’attività di informazione per la sicurezza” mirava a modificare il comma 1 dell’articolo 13 dell’ultima legge di riforma dei servizi di informazione, l. 3 agosto 2007, n. 124, sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.
Se il d.d.l. 1236 fosse stato approvato, il testo dell’art. 13 della l. n. 124 del 2007 sarebbe risultato il seguente [corsivi aggiunti per evidenziare le modifiche]:
“1. Le pubbliche amministrazioni, le società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico e i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità sono tenuti a prestare al DIS, all’AISE e all’AISI la collaborazione e l’assistenza richieste, anche di tipo tecnico e logistico, necessarie per la tutela della sicurezza nazionale. Il DIS, l’AISE e l’AISI possono stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca, per la definizione delle modalità della collaborazione e dell’assistenza suddette. Le convenzioni possono prevedere la comunicazione di informazioni ai predetti organismi anche in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza”.
Nel d.l. n. 48 del 2025 entrato in vigore il 12 aprile 2025 la disposizione sull’università è scomparsa. Ma è scomparsa anche la norma sul rafforzamento della collaborazione tra PA e agenzia di informazione che era stata preannunciata dal resoconto del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2025 che ha approvato il dl sicurezza.
A questo link è disponibile il testo del resoconto del CdM scaricato il 5 aprile e a quest’altro link è disponibile il testo accessibile oggi (13 aprile 2025) sul sito web. Nel testo web attuale risulta cancellato il paragrafo relativo agli obblighi di collaborazione tra PA ed agenzie. Il testo del paragrafo scomparso è il seguente [corsivi aggiunti]:
“Si definisce più incisivamente la facoltà già conferita agli Organismi di informazione e sicurezza di richiedere la collaborazione delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità. È previsto, inoltre, che le modalità di tale collaborazione siano definite con convenzioni che possano prevedere anche la trasmissione di informazioni, in deroga a vincoli di riservatezza previsti dalla normativa di settore. Inoltre, si introducono misure a tutela dello stesso personale in relazione ad attività di contrasto rispetto a condotte riferibili a minacce terroristiche e sovversive”.
D’altra parte, stando a Normattiva, l’art. 13 della l. n. 124 del 2007 risulta ad oggi invariato.
Le minacce alle libertà e ai diritti fondamentali poste del d.l. n. 48 del 2025 rimangono molteplici e gravi, ma il rafforzamento della collaborazione tra pubblica amministrazione (comprese università ed enti di ricerca pubblici) sembra scomparso. A meno che non si tratti di una norma fantasma, pronta ad essere rimaterializzata al momento opportuno. Si sa, a volte ritornano…
“Così muore la libertà. Tra scroscianti applausi in nome di una società più salda e sicura”
La disciplina del riconoscimento emozionale nell’AI Act dell’Unione Europea segnala un pericoloso ribaltamento del principio di precauzione. Nonostante la premessa contenuta nel considerando 44 – “sussistono serie preoccupazioni in merito alla base scientifica dei sistemi di IA volti a identificare o inferire emozioni” -, il riconosciemento emozionale è vietato solo in fattispecie molto delimitate. Tale scelta politica costituisce una delle tante spie del progressivo indeblimento, anche nell’Unione Eurpea, dei pilastri di una società democratica.
“L’era digitale – in cui le imprese multinazionali con sede negli Stati Uniti si affidano alla tecnologia digitale per saccheggiare le economie dei partner commerciali americani – offre ai Paesi che devono affrontare i dazi statunitensi una potente tattica di ritorsione mai vista prima su questo pianeta. Gli (ex) partner commerciali dell’America possono reagire ai dazi statunitensi abolendo le misure legali che hanno istituito per proteggere i prodotti delle aziende statunitensi da modifiche e reverse engineering”. […]
Otto giuristi del Law & Political Economy project scrivono sull’attacco dell’amministrazione Trump alle università americane. Vengono analizzati i dettagli giuridici degli ordini esecutivi che riguardano:
a) il taglio dei finanziamenti federali;
b) gli studenti transgender;
c) gli studenti che non sono cittadini statunitensi;
d) le politiche contro la disuguaglianza (diversità, equità, inclusione);
e) i manifestanti pro-Palestina.
Una delle domande di partenza dell’analisi è la seguente: perché – a parte poche eccezioni – le grandi e ricche università statunitensi si mostrano incapaci di resistere e anzi sono pronte a farsi addomesticare? La risposta è che decenni di politiche di destra – neoliberali – hanno asservito le università agli interessi di potentati economici e antidemocratici. Viene rievocato il giuramento di fedeltà al fascismo imposto ai professori universitari italiani nel 1931.
Lavorare sui dettagli giuridici della vicenda costituisce una necessaria premessa per organizzare una resistenza che si appresta a durare anni.
Boyle, James, Fencing off Ideas: Enclosure & the Disappearance of the Public Domain (March 1, 2002). Daedalus, Vol. 131, No. 2, Spring 2002, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3084184
Madison, Michael J. and Frischmann, Brett M. and Strandburg, Katherine J., Knowledge Commons (2019) (December 12, 2018). Forthcoming in Hudson, Blake, Rosenbloom, Jonathan, and Cole, Dan eds., Routledge Handbook of the Study of the Commons, Abingdon, UK: Routledge, U. of Pittsburgh Legal Studies Research Paper No. 2018-39, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3300348
A. Kapczynski, The Public History of Trade Secrets (January 2022). UC Davis Law Review, Vol. 55, 2022, Yale Law & Economics Research Paper Forthcoming, Yale Law School, Public Law Research Paper Forthcoming, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4138402
Corte di giustizia UE, 3 settembre 2014 C‑201/13 (Deckmyn)
Trib. pen. Napoli, 27 maggio 1908 (D’Annunzio c. Scarpetta), in La legge. Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d’Italia, Anno XLIX, Serie VI, 16 febbraio 1909, pp. 370-378
D. Tafani (2024), Omini di burro. Scuole e università al Paese dei Balocchi dell’IA generativa. Bollettino telematico di filosofia politica. https://doi.org/10.5281/zenodo.13923820
Art. 3, direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale
Art. 4, direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale
Art. 53, 78.1 bozza Regolamento sull’intelligenza artificiale (Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione (COM(2021)0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD))
R. Caso, Una medicina senza mercato e senza brevetti. Il libro-intervista di Silvio Garattini e Caterina Visco su diritto alla salute, farmaci e proprietà intellettuale, 2 febbraio 2022
Kimball, Jonathan and Ragavan, Srividhya and Vegas, Sofia, Reconsidering the Rationale for the Duration of Data Exclusivity (October 3, 2019). McGeorge Law Review, Forthcoming, Texas A&M University School of Law Legal Studies Research Paper No. 19-56, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3463784 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3463784
20. Open science vs. Intellectual Monopoly & Property
Lezione 20 (slide)
Contreras, Jorge L., ‘In the Public Interest’ – University Technology Transfer and the Nine Points Document – An Empirical Assessment (December 21, 2021). University of Utah College of Law Research Paper No. 476, 12(2) U.C. Irvine L. Rev. 435 (2023), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3990450 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3990450
Il percorso formativo offre una panoramica completa e approfondita su tematiche centrali del diritto e della proprietà intellettuale nell’era digitale, con un focus particolare sul diritto d’autore, i diritti della personalità e la scienza aperta. Questo percorso fornisce agli studenti, attraverso casi pratici, gli strumenti teorici per comprendere e affrontare le sfide contemporanee in questi ambiti cruciali del diritto e della cultura.
Il percorso è introdotto dall’incontro Beni culturali, diritto d’autore e digitale, on-line dal 06 marzo, che non prevede il rilascio del badge. Seguono quattro corsi, ciascuno con una prova di valutazione finale che, se superata, dà diritto a un badge:
Corso 4 – L’accesso ai beni culturali tra chiusura e apertura – dal 02 aprile 2025
Ti consigliamo di seguire l’ordine in cui questi sono presentati. Tuttavia, puoi fruire del singolo corso qualora volessi approfondire uno specifico argomento.
Il percorso è parte dell’offerta formativa Dicolab. Cultura al digitale, un’iniziativa del Ministero della Cultura, Digital Library, Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, finanziato da Next generation EU.
Docente: Roberto Caso
Obiettivi formativi
Il percorso formativo si propone di offrire una panoramica delle principali questioni relative al diritto d’autore, ai diritti della personalità, all’Open Access, all’Open Science e all’accesso mediante il web ai beni culturali.
Destinatari
Il percorso si rivolge a tutti/e i/le dipendenti del MiC, delle altre Amministrazioni Pubbliche, i/le professionisti/e e le imprese del sistema culturale.
Roberto Caso, Tutti [gli] uomini del[la] presidente: il ddl 1236 sicurezza e il nuovo obbligo di università ed enti pubblici di ricerca di collaborare con i servizi segreti, 15.12.2024 [aggiornato al 29 gennaio 2025]
Nel testo che segue, disponibile anche su Agenda Digitale del 29.01.2025, riproduco alcune considerazioni che sono poste a fondamento del comunicato – ripubblicato il 2 gennaio 2025 su ROARS e ripreso da Il Manifesto qui e qui, nonché dall’associazione Politicnico Futuro, e dal Menabò di Etica ed Economia – con il quale l’Associazione Italiana per la promozione per la Scienza Aperta (AISA) ha chiesto al Parlamento della Repubblica Italiana il ritiro del disegno di legge (ddl) sicurezza S.1236 e in ogni caso di cancellare la proposta di modifica dell’art. 13 della l. 2007/124 (sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) contenuta nell’art. 31 del medesimo disegno di legge.
L’art. 31 è commentato da vari articoli di stampa e interventi su social media. Tra questi si segnalano il commento di Tomaso Montanari apparso su Il Fatto quotidiano e ripreso su Volerelaluna, l’articolo pubblicato su Open e il commento di Maria Chiara Pievatolo su Mastodon.
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Il disegno di legge (ddl) sicurezza S.1236 “disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” presentato dal Governo il 22 gennaio 2024, approvato dalla Camera dei deputati il 18 settembre 2024 e ora in discussione al Senato è al centro di un acceso dibattito politico dentro e fuori del Parlamento. Il ddl interviene con finalità repressive e securitarie sul diritto e sulla procedura penale. Molte critiche sono state mosse contro l’impostazione di fondo e gli strumenti normativi utilizzati. Secondo i critici, la proliferazione dei reati, l’inasprimento delle pene, attuata mediante l’affastellamento di disposizioni legislative di difficile coordinamento, interpretazione e applicazione, colpisce i più deboli e contrasta il dissenso politico, determinando un’illegittima compressione dei principi e delle norme costituzionali che tutelano diritti e libertà fondamentali. In particolare, ad essere a rischio sono la libertà di riunione, informazione e di manifestazione del pensiero. Dei molteplici argomenti mobilitati contro il ddl vi è traccia nei documenti acquisiti in Parlamento durante le audizioni: si vedano, a titolo di esempio, le memorie presentate al Senato dal prof. Massimo Luciani, dal prof. Enrico Grosso, dall’Unione delle Camere Penali.
Tra le tante disposizioni normative oggetto di critica ve ne è una che ha ricevuto meno attenzione. Essa riguarda l’estensione del potere delle agenzie di informazione (servizi segreti) in riferimento alle università e agli enti pubblici di ricerca. Si tratta dell’art. 31, comma 1, del ddl rubricato “Disposizioni per il potenziamento dell’attività di informazione per la sicurezza” che mira a modificare il comma 1 dell’articolo 13 dell’ultima legge di riforma dei servizi di informazione, l. 3 agosto 2007, n. 124, sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.
L’attuale art. 13, c.1, della legge 2007/124 così recita:
“1. Il DIS, l’AISE e l’AISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca”.
Se il ddl sicurezza fosse approvato il testo del comma 1 dell’art. 13 della l. 2007/124 diventerebbe il seguente:
“1. Le pubbliche amministrazioni, le società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico e i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità sono tenuti a prestare al DIS, all’AISE e all’AISI la collaborazione e l’assistenza richieste, anche di tipo tecnico e logistico, necessarie per la tutela della sicurezza nazionale. Il DIS, l’AISE e l’AISI possono stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca, per la definizione delle modalità della collaborazione e dell’assistenza suddette. Le convenzioni possono prevedere la comunicazione di informazioni ai predetti organismi anche in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza”.
La scheda di lettura che accompagna il ddl rileva quanto segue:
“Il comma 1, lett. a), n. 1, modifica l’articolo 13, comma 1, della legge 124/2007 (la legge reca la nuova disciplina dei servizi di informazione), prevedendo che le pubbliche amministrazioni e alcuni soggetti ad esse equiparati siano tenuti a prestare al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e alle agenzie del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica – ossia l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) – la collaborazione e l’assistenza richieste, anche di tipo tecnico e logistico, necessarie per la tutela della sicurezza nazionale.
Attualmente, la disposizione vigente prevede che DIS e agenzie possono corrispondere con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali.
La norma in esame, da un lato, rende cogente la collaborazione – ed anche l’assistenza, non prevista dalla norma vigente – che gli organismi di sicurezza eventualmente richiedono alle pubbliche amministrazioni. Dall’altro, specifica che la collaborazione e assistenza debbano essere motivate dalla necessità della tutela della sicurezza nazionale, mentre la disposizione vigente fa riferimento alla necessità di adempiere alle funzioni istituzionali di detti organismi.
Inoltre, viene ampliato il novero dei soggetti tenuti a prestare la collaborazione, estendendo tale obbligo alle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.
Come nella formulazione vigente, è previsto che le modalità di tale collaborazione siano definite con convenzioni tra i soggetti tenuti a prestarla e gli organismi di informazione per la sicurezza. A differenza della disposizione in vigore, viene specificato che le convenzioni possano prevedere anche la comunicazione di informazioni agli organismi in deroga ai vincoli di riservatezza previsti dalla normativa di settore.
Il comma 1, lett. a), n. 2, modifica la rubrica dell’articolo 13 della legge 124/2007 per adattarla alle modifiche di cui sopra [grassetti originali]”.
Com’è stato rilevato dal Dott. Armando Spataro in sede di audizione, tale nuovo intervento normativo risponde all’”orientamento politico finalizzato ad estendere il ruolo delle Agenzie di Informazione nella direzione di attività che non competono loro, come – in particolare – quelle di indagine giudiziaria”.
Due aspetti della proposta di modifica saltano agli occhi:
a) il potere dei servizi di informazione di corrispondere con gli altri soggetti facenti capo allo stato e chiedere la collaborazione si trasforma in obbligo dei questi ultimi di prestare collaborazione e assistenza;
b) le convenzioni disciplinate dalla disposizione legislativa possono prevedere la comunicazione di informazioni in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza.
L’imposizione, nell’ambito universitario e della ricerca pubblica, dell’obbligo di collaborare in connessione alla comunicazione di informazioni in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza suscita preoccupazione.
Il Presidente dell’autorità garante per la protezione dei dati personali si è espresso a margine del testo discusso alla Camera, sostenendo che l’uso della categoria “riservatezza” non include la protezione dei dati personali:
“il riferimento alla riservatezza va inteso – collocando la norma all’interno del contesto giuridico in cui si inscrive e ai parametri della legge 124 – con riguardo a profili diversi dalla disciplina di protezione dati personali. E questo, non tanto e non solo per ragioni nominalistiche, quanto perché l’articolo 58 del Codice in materia di protezione dei dati personali già introduce una disciplina derogatoria, con valenza generale, del trattamento di dati personali da parte degli Organismi, per fini di sicurezza nazionale. A tale cornice generale dovrà, pertanto, ricondursi il trattamento di dati personali funzionale (o connesso) a tali comunicazioni, anche considerando che la deroga introdotta si riferisce a normative “di settore in materia di riservatezza” e non, invece, a una di taglio generale quale, appunto, quella di cui all’art. 58 del Codice”.
Se quanto rilevato dal Garante della Privacy è corretto, a quale riservatezza intende riferirsi la norma?
La disposizione legislativa, anche per la sua ambiguità, si presta a essere interpretata come fonte di un anomalo potere investigativo in capo ai servizi di informazione da utilizzare nei confronti di università ed enti pubblici di ricerca. Tale potere si pone in frontale contrasto con la tutela costituzionale della riservatezza personale, delle libertà di informazione e manifestazione del pensiero nonché della libertà e autonomia accademiche, violando gli art. 2, 15, 21 e 33 della Costituzione.
“Questo breve scritto rappresenta un commento critico a Corte d’appello Bologna, sent. 24 settembre 2024, in Foro italiano, 2024, I, 3123. La sentenza commentata si colloca nel solco della giurisprudenza italiana di merito che riconosce l’esistenza e la tutelabilità del diritto all’immagine del bene culturale. La peculiarità della decisione non sta tanto negli argomenti che, in buona sostanza, ripropongono quelli già utilizzati da altri giudici, e provano a rispondere alle molteplici critiche che una parte consistente della dottrina ha mosso contro i fondamenti giuridici e la politica del diritto alla base di questa nuova esclusiva, ma nei dettagli del caso. Si tratta, infatti, della riproduzione, in un marchio di un’impresa produttrice di aceto balsamico, del ritratto di Francesco I d’Este che Diego Velázquez dipinse nel 1638 durante una visita diplomatica presso la corte del re Filippo IV di Spagna. Poco dopo il dipinto arrivò, in circostanze non chiarite, alla corte estense”.