L’autore di un testo scientifico generalmente non guadagna dalla riproduzione e commercializzazione delle copie delle sue pagine. In particolare, l’autore di un articolo destinato a una rivista scientifica non ha interesse a ricevere un compenso economico, ma a veder diffuso, letto e criticato il suo contributo scientifico.
Nell’attuale sistema di valutazione della scienza scienza si ricorre al conteggio più o meno sofisticato delle citazioni ricevute dal contributo scientifico o dalla rivista dove è pubblicato al fine di redigere classifiche che influenzano lo sviluppo (o il declino) di università e dipartimenti nonché determinano la carriera degli scienziati. Questo perverso sistema induce una serie di distorsioni dell’autorialità scientifica. Tra queste distorsioni figura anche la pressione ad accettare contratti-capestro in cui l’editore impone al ricercatore la cessione gratuita dei diritti economici d’autore a fronte della pubblicazione. Una volta ceduti i diritti economici, è l’editore e non l’autore a decidere quale circolazione possa avere il testo.
L’editore inserisce il contributo in grandi banche dati digitali che vengono commercializzate a carissimo (e crescente) prezzo mediante licenze d’uso che attribuiscono non la proprietà sui contenuti ma semplicemente diritti d’uso. Nell’ambito della ricerca finanziata con fondi pubblici, i contribuenti pagano più volte la ricerca: finanziando lo stipendio, per il lavoro stabile o precario, dell’autore scientifico, del curatore della pubblicazione e del revisore dell’articolo, nonché acquisendo diritti d’uso su contenuti che rimangono nel controllo dell’editore. Inoltre, gli autori dei testi scientifici, che sono i principali fruitori delle banche dati scientifiche proprietarie, cedono gratuitamente i propri dati personali a un apparato commerciale che applica i dettami del capitalismo della sorveglianza all’editoria scientifica. Gli editori sono oggi imprese di analisi dei dati che sorvegliano il comportamento della comunità accademico-scientifica allo scopo di orientarne metodi di lavoro e finalità.
L’art. 42 della legge n. 633 del 1941 (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi), con riferimento a uno scenario tecnologico, economico e sociale completamente differente da quello contemporaneo, riconosce un limitato di diritto di ripubblicazione all’autore di articoli o di altre opere pubblicate in opere collettive. Ma fuori dai confini dell’Italia alcuni Paesi – Germania, Paesi Bassi, Francia, Belgio, Austria – hanno inserito nella propria legislazione un nuovo e più robusto diritto di ripubblicazione (messa a disposizione del pubblico) in Open Access. In alcune leggi, il diritto assume i tratti dell’irrinunciabilità e dell’inalianebilità. Qualsiasi tentativo da parte dell’editore di aggirare le prerogative dell’autore viene neutralizzato dalla legge.
Il diritto irrinciabile e inalienabile di ripubblicazione in accesso aperto costituisce espressione di autonomia e libertà di pensiero in ambito scientifico. Decidere se, quando e dove pubblicare e ripubblicare il proprio testo scientifico è espressione di libertà accademica. Il diritto di ripubblicazione in Open Access rappresenta una delle premesse giuridiche per restituire il controllo dei testi alla comunità scientifica.
“The ITRN meeting will be the first public event organized by ITRN in person The title of the meeting is “Provando e riprovando” which recalls the motto of the Accademia del Cimento, established in 1657 in Florence to implement Galileo’s experimental method
The meeting will be held on Friday 13 May from 01:50 pm to about 5:30 pm CEST, in the splendid setting of theSalone delle Robbiane, Villa La Quiete /AOU Meyer Firenze hosted by Tiziana Metitieri”.
Coordinamento scientifico: Prof. Roberto Caso e Dott.ssa Giulia Dore
ReCreating Europe: This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 870626.
AISA, 17 aprile 2022, pubblicato da Paola Galimberti
AISA pubblica una breve spiegazione di cos’è una rivista scientifica ibrida e di quali sono costi e rischi legati a questo modello commerciale. Il post si legge qui.
L’orribile guerra in atto vede un Paese aggredito (l’Ucraina) e un Paese aggressore (la Russia). Qualsiasi discussione sul conflitto, sulle responsabilità e sulle speranze di pace deve partire da tale dato di fatto e di realtà. Questa è anche la premessa delle riflessioni contenute nelle righe che seguono.
In alcune narrazioni correnti si presenta la guerra come uno scontro tra democrazie (l’Ucraina e i Paesi occidentali che la supportano) e autocrazie (la Russia e i suoi alleati). Se si condividono questa narrazione e i suoi presupposti concettuali, allora occorre ricordare che un pilastro delle democrazie moderne è costituito, storicamente, dalla libertà di stampa (e di informazione).
Le autocrazie invece comprimono o azzerano la libertà di espressione del pensiero e di accesso alle informazioni. E lo fanno, quando imbracciano le armi, anche per nascondere crimini di guerra. È di pochi giorni fa, il 28 marzo, la notizia della chiusura da parte delle autorità russe del periodico indipendente Novaja Gazeta diretto dal premio Nobel per la PaceDmitrij Muratov. Sulla Novaja Gazeta sono apparse, tra le altre, le inchieste di Anna Politkovskaja, uccisa a Mosca nel 2006. Com’è noto, la giornalista russa si era impegnata a descrivere e denunciare (anche al mondo occidentale) gli abomini commessi durante la guerra in Cecenia.
Ma le nostre democrazie occidentali difendono ancora il principio costituzionale della libertà di informazione come proprio pilastro fondamentale? I motivi di preoccupazione rispetto a tale libertà sono molti e attengono al fatto (arcinoto) che lo scontro tra democrazia e autocrazia è anche interno agli stessi Paesi occidentali, pur non essendo immune da interferenze esterne.
Da questo punto di vista, la vicenda umana e giudiziaria di Julian Assange è esemplare. Assange è un informatico, giornalista e attivista australiano, fondatore nel 2006 di Wikileaks, un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro, che pubblica sul web informazioni classificate (coperte da segreto di Stato) provenienti da fonti anonime. Attraverso apposite tecnologie – prima fra tutte la crittografia – Wikileaks protegge se stessa e le sue fonti.
La sua attività è divenuta di interesse globale quando nel 2010 ha iniziato a pubblicare informazioni riservate riguardanti le operazioni militari statunitensi in Iraq e Afghanistan. Il 5 aprile del 2010 Assange e i suoi collaboratori pubblicano un video del pentagono “Collateral Murder” nel quale si vede una scena risalente al luglio del 2007: un elicottero americano Apache mentre stermina civili inermi a Bagdad. Il video divenne subito virale. Lo ricorda Stefania Maurizi, giornalista investigativa e collaboratrice di Assange, in un libro importante – “Il potere segreto. Perché vogliono distruggere Julian Assange e Wikileaks” – che ripercorre la storia del giornalista austrialiano e della sua organizzazione.
Sono passati 12 anni da quel 5 aprile. Giorno in cui uno dei crimini di guerra commesso da una democrazia occidentale divenne di dominio pubblico. In tutto questo tempo Assange è stato perseguitato e privato della propria libertà: prima rifugiato nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra e poi negli ultimi 3 anni recluso in una prigione inglese di massima sicurezzza. Ora la sua estradizione verso gli USA sembra vicina, come vicina sembra la pena detentiva a vita che dovrà scontare in terra americana.
Collaboratori, familiari e legali di Assange non si sono ancora arresi. Proveranno in ogni modo a impedire la sua estradizione e a farlo tornare in libertà. Dovremmo tutti essere grati a queste persone e a Stefania Maurizi in particolare che si batte da anni per avere giustizia su uno dei casi giudiziari più importanti degli ultimi decenni. Perché la libertà (personale) di Assange è anche la nostra libertà (di informazione).
Non possiamo dirci oppositori dell’autocrazia se non sappiamo (o non vogliamo) difendere il tratto più distintivo della nostra democrazia: la libertà di informazione.
“La democrazia muore nell’oscurità”. Così recita il motto di un noto quotidiano americano. Quelle parole oggi si riferiscono non solo al fumo delle bombe, ma anche alla coltre di segreti, menzogne e falsità che fanno velo sulle atrocità commesse dagli uomini dopo che quella stessa venefica polvere si è finalmente dissolta.
CAROLINA BATTISTELLA (2022), Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 75. Trento: Università degli Studi di Trento. DOI: 10.5281/zenodo.6393008
Si riproduce qui di seguito l’abstract.
Carolina Battistella: “La libertà di panorama è un’eccezione al diritto d’autore che permette di scattare e riprodurre fotografie di edifici, opere e luoghi pubblici, senza violare i diritti d’autore degli autori di tali opere. La libertà di panorama è stata introdotta a livello europeo con la Direttiva 2001/29/CE che, all’articolo 5, paragrafo 3, lett. h), rimette alla discrezionalità degli Stati membri dell’Unione Europea la facoltà di introdurre l’eccezione – ai diritti di riproduzione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico – nelle proprie legislazioni nazionali “quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici”. In assenza di una disciplina comunitaria vincolante, i singoli Stati membri hanno adottato approcci differenti, e talvolta opposti, in materia di libertà di panorama, giungendo quindi ad un riconoscimento frammentario di tale eccezione, e così disattendendo lo scopo della Direttiva InfoSoc di armonizzare le discipline nazionali sul diritto d’autore. Nella società moderna, l’ampia diffusione di innovative tecniche di riproduzione digitale e la possibilità di condivisione istantanea di informazioni, rendono più frequente incorrere in violazioni del diritto d’autore dovute alla riproduzione di opere protette dal copyright e collocate stabilmente in luoghi pubblici. Negli ultimi anni, il livello minimo di armonizzazione dell’eccezione della libertà di panorama in ambito europeo è stato – e continua ad essere – oggetto di dibattito nel contesto della strategia europea del Digital Single Market. Ad oggi, tuttavia, ancora non è intervenuta una rivoluzionaria riforma del copyright europeo capace di introdurre l’eccezione della libertà di panorama obbligatoria, estesa a scopi commerciali, al fine di ridurre la frammentazione legislativa in materia di copyright in Europa.
Il presente elaborato si propone di fornire un quadro esaustivo sulla libertà di panorama che consenta di mettere in luce sia i limiti presenti nell’attuale scenario normativo europeo e nazionale che i vantaggi legati all’introduzione di un’eccezione obbligatoria per tutti gli Stati membri. Per comprendere la reale portata e le implicazioni della libertà di panorama, si effettuerà un’analisi comparata degli ordinamenti europei, italiano, statunitense e inglese.
Nel primo capitolo, oltre ad essere fornita la definizione di libertà di panorama e ad esserne spiegate le origini storiche, verrà ripercorsa l’evoluzione legislativa dell’eccezione a livello europeo e internazionale, fino all’attuale quadro normativo. Saranno poi illustrate e affrontate le problematiche che circondano tale eccezione. In particolare, sarà analizzata sia la complessa intersezione tra discipline concernenti l’utilizzo delle riproduzioni dei beni collocati in luoghi pubblici, non limitata al campo del diritto d’autore, sia le complicazioni derivanti dall’impiego di nuove tecniche di riproduzione digitale. Inoltre, sarà evidenziato come il conflitto tra discipline riguardi in realtà l’individuazione di un bilanciamento tra l’interesse pubblico alla fruizione delle opere collocate in luoghi pubblici e l’interesse privato dell’autore dell’opera allo sfruttamento economico dell’immagine del bene. Verranno dunque analizzati i principali stakeholder e i rispettivi interessi nell’ambito della libertà di panorama. Saranno infine affrontate le questioni aperte nell’attuale scenario normativo, relative all’ampiezza dell’eccezione e derivanti dalla frammentaria disciplina europea in materia. In particolare: le incertezze relative al mezzo di riproduzione, all’utilizzo della riproduzione per scopi commerciali – eventualmente limitata alle sole “immagini panoramiche” –, al significato di “luoghi pubblici” e al tipo di opere soggette alla libertà di panorama. Alla luce dell’attuale frammentazione delle legislazioni nazionali in materia di libertà di panorama, e della conseguente incertezza generata, verrà sostenuta la necessità di armonizzazione a livello europeo tramite l’introduzione di una libertà di panorama obbligatoria per tutti gli Stati membri ed estesa anche agli usi commerciali.
Il secondo capitolo si concentrerà sull’analisi dell’ordinamento italiano. L’Italia è uno degli Stati membri che, non avendo recepito nel suo ordinamento interno l’articolo 5, paragrafo 3, lett. h) della Direttiva 2001/29/CE, non prevede l’eccezione della libertà di panorama. Pertanto, nell’analisi delle normative che affrontano la questione della libertà di panorama in Italia, oltre a considerare il sistema di eccezioni e limitazioni previsto dalla legge sul diritto d’autore, occorrerà tenere conto anche delle disposizioni del Codice dei beni culturali in materia di riproduzioni, che fanno salva la disciplina del diritto d’autore e sanciscono così una sorta di doppio binario di protezione della cultura. Cercando di fare chiarezza sul complesso quadro normativo in materia, verrà analizzata l’ampiezza della libertà di panorama mettendo a confronto diverse tipologie di beni, distinguendo a seconda che si tratti di beni in pubblico dominio o di beni privati, e a seconda che questi siano esposti a pubblica vista oppure non siano visibili dall’esterno. Nel corso del secondo capitolo verranno anche affrontate sia le questioni legali che hanno coinvolto Wikimedia Italia per aver utilizzato le immagini di alcuni beni culturali senza autorizzazione, sia le complicazioni gestionali legate all’organizzazione del concorso fotografico Wiki Loves Monuments, dovute alle restrittive norme del Codice dei beni culturali. Sarà infine illustrata l’evoluzione del dibattito sulla libertà di panorama in Italia – senza tuttavia alcuna traduzione in pratica –, e saranno presentate le principali posizioni dottrinali intervenute nel dibattito sull’introduzione dell’eccezione nell’ordinamento giuridico italiano. Alla luce dell’attuale lacuna in materia di libertà di panorama nel nostro sistema legislativo, verrà pertanto auspicata l’introduzione a livello normativo di una disposizione ad hoc che riconosca la libertà di panorama anche per i beni culturali esposti permanentemente in luoghi pubblici.
Nel terzo capitolo sarà effettuata un’analisi comprata tra diversi ordinamenti, internazionali ed europei. In particolare, si vedrà che a livello europeo si possono distinguere quattro diversi approcci alla freedom of panorama: i) Stati membri in cui è consentito l’uso delle immagini per qualsiasi scopo senza remunerazione; ii) Stati membri in cui è consentito l’uso delle immagini panoramiche per qualsiasi scopo; Stati membri in cui è consentito l’uso delle immagini ritraenti un’opera specifica solo per scopi non commerciali; iii) Stati membri in cui è consentito l’uso delle immagini per soli scopi non commerciali; e iv) Stati membri in cui non è prevista la freedom of panorama. Saranno inoltre oggetto di studio l’ordinamento inglese e quello statunitense”.
Abstract: “Nel campo dei farmaci e dei vaccini mercato e proprietà intellettuale non funzionano. Non garantiscono il diritto umano alla salute, provocano diseguaglianze e ingiustizie, inducono la formazione di monopoli, non generano tutta l’innovazione necessaria, si basano su opacità e conflitti di interesse. Nel rapporto tra ricerca pubblica e società i brevetti universitari su farmaci e vaccini giocano un ruolo importante. La tesi presentata in questo seminario è la seguente: il compito dell’università non è quello di chiudere la conoscenza attraverso la proprietà intellettuale su beni essenziali quali i vaccini, ma di praticare la scienza aperta”.
J.L. Contreras, Chapter 14: Academic Technology Transfer (January 1, 2021). Jorge L. Contreras, Intellectual Property Licensing and Transactions: Theory and Practice (ver. 0.9, Cambridge Univ. Press, 2021, Forthcoming), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3772916
J.L. Contreras, ‘In the Public Interest’ – University Technology Transfer and the Nine Points Document – An Empirical Assessment (December 21, 2021). University of Utah College of Law Research Paper No. 476, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3990450 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3990450
N. Dentico, Ricchi e buoni? Le trame oscure del filantrocapitalismo, EMI, 2020
D. G Legge, S. Kim (2021) Equitable Access to COVID-19 Vaccines: Cooperation around Research and Production Capacity Is Critical, Journal for Peace and Nuclear Disarmament, 4:sup1, 73-134, DOI: 10.1080/25751654.2021.1906591
Sx: Old Chancellor Day Hall in the foreground (and New Chancellor Day Hall in the background) is one of the buildings which house the Faculty of Law of McGill University, https://en.wikipedia.org/wiki/McGill_University_Faculty_of_Law – Dx: Università di Trento – Palazzo di Giurisprudenza
Mark A. Lemley, Property, Intellectual Property, and Free Riding. Texas Law Review, Vol. 83, p. 1031, 2005, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=582602
W. Fisher, Theories of Intellectual Property, in Stephen Munzer, ed., New Essays in the Legal and Political Theory of Property (Cambridge University Press, 2001)
William Fisher, Theories of Intellectual Property, in Stephen Munzer, ed., New Essays in the Legal and Political Theory of Property (Cambridge University Press, 2001)
Lezione 9 – 26.4 – Prof. Moyse: New Issues, Policy Strategies in IP and Decolonization
Culture, traditional knowledge, environmental concerns and the idea of property: how external elements impact IP policy. The Western culture of appropriation.
Report of the Standing Committee on Industry, Science and Technology (2019)
J. Kouletakis, Decolonising Copyright: Reconsidering Copyright Exclusivity and the Role of the Public Interest in International Intellectual Property Frameworks, (2022) GRUR International, Volume 71, Issue 1, January 2022, Pages 24–33, https://academic.oup.com/grurint/article/71/1/24/6329867
Lezione 9b – 27.4 – LawTech Seminar – Prof. Parchomovsky: Propertizing Fair Use
Prof. Gideon Parchomovsky, The Hebrew University of Jerusalem, Penn Law
Bell, Abraham and Parchomovsky, Gideon, Propertizing Fair Use (2021). Virginia Law Review, Vol. 107, p. 1255, 2021, U of Penn, Inst for Law & Econ Research Paper No. 21-07, Bar Ilan University Faculty of Law Research Paper No. 21-06, San Diego Legal Studies Paper No. 21-001 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3782545
Lezione 10- 27.4 – Prof. Moyse: The Digital Economic Agenda – The Canadian Struggles
Europe is leading the way with its Digital Services package (DSA and DMA), “to create a safer digital space where the fundamental rights of users are protected and to establish a level playing field for businesses”. The North American situation is different as the U.S. hosts most of the plateforms.
Consultation on a Modern Copyright Framework for Online Intermediaries
Coordinamento scientifico: Prof. Roberto Caso e Dott.ssa Giulia Dore
ReCreating Europe: This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 870626.
Lezione 12 – 13 – 2. 5 – Prof. Moyse: Software & Data Obsolescence: IP Rights on Trial
From the lightbulb and the Phoebus Cartel to the Apple & Samsung cases, the Devil is in the machine. Are IP rights new ways to control the physical world ?
US Bill – S. 3549 – To require original equipment manufacturers to make available certain documentation, parts, software, and tools with respect to electronics-enabled implements of agriculture, and for other purposes,
Lezione 14 – 3.5- Prof. Moyse: Cut the Cheese – Gruyère and other North American Stories Regarding the Protection of Geographical Indications
In North America, names are dissociated from their terroirs. Place, people and Know How are irrelevant. Parmesan is some kind of grated cheese sold by Kraft in my store next door in Montréal. Champagne I sparkling white wine. Who cares if it is good? Modern Utilitarian of the Free World vs. Old Europe Imperialism?
Article 20.16 ff – Comprehensive Economic and Trade Agreement
Lezione 15 – 4.5 On en a « MAR » – Making Available Right and Fair Dealing New Exception: Technical or Cultural Issues ?
The Canadian Supreme Court heard two very technical cases dealing with copyright matters. The first one concerns the implementation of the making available right (MAR). Is MAR a self-standing, independent right which could be managed be Collective societies in addition to the right of reproduction? Some say answering positively to this question would create an additional “tax”. The second one concerns the new fair dealing exception for “education” purposes. We will discuss, with prof. Caso, expert on this question, whether the removal of Copyright in the field of education is a good thing!
R. Caso, F. Binda, Il diritto umano alla scienza aperta, Trento LawTech Research Papers, nr. 41, Trento, Università degli studi di Trento, settembre 2020