La nozione di opera d’arte (unica) nella legislazione sugli appalti pubblici e il suo rapporto con il diritto d’autore
22 agosto 2022
Immagine tratta dal sito web del Consiglio di Stato: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/consiglio-di-stato1
Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 20 luglio 2022, N. 06324/2022REG.PROV.COLL./N. 10190/2020 REG.RIC.
Ecco di seguito un estratto della motivazione che si legge per intero qui.
“Alla luce di quanto esposto non è revocabile in dubbio il fatto che il progetto di A.H. costituisca un’opera d’arte rilevante ai fini dell’applicabilità dell’art. 63 del d. lgs. 50/2016., anche se un’opera d’arte del tutto peculiare.
A mente dell’articolo 2575 del codice civile formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Secondo l’articolo 1 della legge 633/1941 («Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio») sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Il carattere creativo necessario per la tutelabilità di un’opera dell’ingegno implica la novità e l’originalità, ancorché relative, dell’opera e consiste nell’individualità della rappresentazione, ossia nell’idoneità dell’opera ad esprimere in modo personale un sentimento, un’idea, un fatto. Elemento caratteristico dell’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore è la funzione tipica di stimolo a reazioni emotive nel percipiente.
L’articolo 2 della legge 633/1941 contiene un elenco (non tassativo, come si dirà) delle opere protette dal diritto d’autore tra cui:
a) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
b) i disegni e le opere dell’architettura;
c) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
L’opera di A.H. presenta tratti comuni con le tipologie di opere citate ma non è incasellabile in nessuna di esse: non è un’opera appartenente alle cosiddette “arti figurative” anche se la scenografia e la rappresentazione hanno un ruolo significativo in essa; non è un mero disegno o un’opera dell’architettura perché queste ultime riguardano di regola edifici; non è certamente un’opera del disegno industriale pur avendo carattere creativo e valore artistico.
Come si è detto, l’elenco di cui all’art. 2 della l. 633/1941 non è tassativo ma meramente esemplificativo (Cassazione civile, sez. I, 19/07/1990, n. 7397): pur non rientrando l’opera di André Heller tra quelle elencate nella norma citata essa ha tutte le caratteristiche dell’opera d’arte. È frutto dell’ingegno umano, è originale, è nuova, ha valore artistico, mira a suscitare e comunicare emozioni. Tecnicamente può essere considerata come un’opera composta perché è la risultante della combinazione attuata da più forme diverse dell’attività creativa le quali, pur potendo conservare una propria autonomia ontologica e funzionale, concorrono a formare le parti costitutive di una nuova opera con una sua autonoma e definita individualità.
Proprio il fatto che l’opera di H. non sia immediatamente riconducibile alla elencazione esemplificatoria contenuta nell’art. 2 della l. 633/1941 è una prova indiretta della sua assoluta unicità (ed al concetto di unicità fa riferimento l’art. 63 del d. lgs. 50/2016).
D’altronde il riconoscimento del “valore artistico” ad un’opera non può che derivare (almeno inizialmente) da una valutazione fatta dalla comunità degli appassionati, esperti dei singoli rami dell’arte, i quali molto spesso fanno da “apripista” al riconoscimento poi attribuito dalla collettività dei cittadini. L’attribuzione ad un’opera del valore di “opera d’arte” (come la storia insegna) agli inizi è molto spesso il frutto di un giudizio di persone di cultura, particolarmente competenti sia dello specifico ramo artistico, sia delle correnti socioculturali alle quali l’artista si ispira e delle quali l’opera è espressione. Ciò si verifica soprattutto quando un’opera rompe gli schemi e i canoni in precedenza seguiti e, di conseguenza, non compresi dalla massa del pubblico, ma apprezzati da critici illuminati. Posto l’apprezzamento che le opere di Heller riscuotono nel mondo, non si può non riconoscere che ad esse, dalla comunità dei critici e dalle persone culturalmente competenti del ramo (nonché di gusto raffinato), sia stato attribuito il valore di “opera d’arte”.
Alla luce delle considerazioni esposte si può ritenere che:
– il progetto di A.H. costituisce un’opera d’arte per la quale il Comune di Bressanone ben poteva ricorrere alla procedura prevista dall’art. 63 del d. lgs. 50/2016;
– contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, nella specie non ci si trova di fronte ad un appalto pubblico di servizi ma all’acquisizione di un’opera d’arte unica che può essere acquistata esclusivamente dall’artista che ne è autore; se si fosse trattato di un quadro di Caravaggio nessuno avrebbe dubitato della possibilità di ricorrere ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara; possono sorgere problemi quando ci si trova di fronte a forme d’arte innovative: ma, una volta chiarito che il progetto di A.H. costituisce un’opera d’arte, le conseguenze vengono da sé”.
K.D. Beiter, Reforming Copyright or Toward Another Science? – A More Human Rights-Oriented Approach Under the REBSPA in Constructing a ‘Right to Research’ for Scholarly Publishing (August 15, 2022). Forthcoming in Brooklyn Journal of International Law, Vol. 48, No. 1 (2023), SSRN: https://ssrn.com/abstract=4196341
K. Bowrey, T. Cochrane, M. Hadley, J. McKeough, K. Pappalardo, K. Weatherall, (2023). Managing Ownership of Copyright in Research Publications to Increase the Public Benefits from Research. Federal Law Review, 0(0). https://doi.org/10.1177/0067205X231213676
J. Cabay, Copyright and Scientific Publication: Tales of Two Copyrights, Congrès Open in Order to Advance Science organisé par les Universités belges dans le cadre de la 10th International Open Acess Week (23 octobre 2017: Bruxelles, Bibliothèque Royale) Publication Non publié, 2017-10-2 Communication à un colloque
European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Improving access to and reuse of research results, publications and data for scientific purposes – Study to evaluate the effects of the EU copyright framework on research and the effects of potential interventions and to identify and present relevant provisions for research in EU data and digital legislation, with a focus on rights and obligations, Publications Office of the European Union, 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2777/633395
K. Krapez, Secondary Publication Right of Scholarly Works: A Comparative Analysis of Regulations in Slovenia and the EU Member States, 76 PRAVNIK 585 (2021)
F. Lorenzato, Titolarità e contratti sulle pubblicazioni scientifiche, in R. Caso (a cura di), Pubblicazioni scientifiche, diritti d’autore e Open Access. Atti del convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 20 giugno 2008,Università di Trento, Trento, 2009, p. 47
B. Selman, L. Guibault, M. Swartz, Legislating Open Access: Making the Case for a Secondary Publishing Right in Canada (November 21, 2024). Preprint under consideration by the Journal of Copyright in Education and Librarianship (JCEL)., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=5029611 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5029611
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Workshop on “An EU copyright & data legislative framework fit for research: barriers, challenges and potential measures”, with Giulia Dore, 23 & 24 February 2023, Brussels and online meeting
Academic Copyright. Open Access and the “Moral” Second Publication Right, “New Perspectives on Copyright”, LawTech Seminars, 28 aprile 2022, Università di Trento, Palazzo di Giurisprudenza, ore 14-17.00
Anche quest’anno, in occasione del suo VII convegno annuale che si terrà a Roma presso la sede centrale del CNR il 20 e 21 ottobre, l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) premierà le migliori tesi di dottorato e di specializzazione o di laurea magistrale dedicate alla scienza aperta e presentate negli anni 2020, 2021 e 2022.
Le indicazioni sulle modalità di partecipazione al concorso, il cui bando scade il 10 settembre 2022, sono consultabili a partire da questa pagina.
William James Sidis photographed at his Harvard graduation in 1914 Fonte Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/William_James_Sidis#/media/File:William_James_Sidis_1914.jpg
LEZIONE 1. IL CORSO: SCOPI, METODO, ORGANIZZAZIONE
LEZIONE 7. IL RIGHT TO PRIVACY IN CANADA – SEMINARIO
Lezione 7:
Letture:
T. Scassa, A Human Rights-Based Approach to Data Protection in Canada (June 5, 2020). in Dubois, E. and Martin-Bariteau, F. (eds.), Citizenship in a Connected Canada: A Research and Policy Agenda, Ottawa, ON: University of Ottawa Press (2020), Ottawa Faculty of Law Working Paper No. 2020-26,
LEZIONE 8. LA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: IL GDPR – 2
WP29, Linee guida in materia di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai fini del regolamento (UE) 2016/679, adottate il 4 aprile 2017 come modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017 (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/611236)
L. 19 aprile 1925, n. 475, repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche
G. Resta, in G. Alpa e G. Resta, Le persone e la famiglia 1. Le persone fisiche e i diritti della personalità, in Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 2019, pp. 486-508
L. 19 aprile 1925, n. 475, repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche
L’estradizione di Assange e la mancata sospensione della proprietà intellettuale per il contrasto del COVID-19
I want you for U.S. Army : nearest recruiting station / James Montgomery Flagg. 1917. Library of Congress..War poster with the famous phrase “I want you for U. S. Army” shows Uncle Sam pointing his finger at the viewer in order to recruit soldiers for the American Army during World War I. The printed phrase “Nearest recruiting station” has a blank space below to add the address for enlisting…http://hdl.loc.gov/loc.pnp/ppmsca.50554
1. L’estradizione di Assange e la mancata sospensione degli accordi TRIPS sulla proprietà intellettuale
Il 17 giugno 2022 le agenzie di stampa rimbalzavano due notizie apparentemente lontane e slegate.
La prima riguarda la decisione del governo britannico, per mano della ministra Priti Patel, di estradare l’australiano Julian Assange, fondatore nel 2006 di Wikileaks, negli Stati Uniti. Ad Assange e Wikileaks si devono, tra l’altro, la rivelazione dei crimini di guerra statunitensi commessi in Afghanistan e Iraq. Prima un anno e mezzo agli arresti domiciliari, poi rifugiato nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra e infine negli ultimi tre anni recluso in una prigione inglese di massima sicurezza, Assange è privo della libertà personale da quasi dodici anni senza aver subito una condanna (men che meno definitiva). In altri termini, è un cittadino innocente in attesa di un giudizio (di uno Stato straniero). Ha dovuto affrontare decisioni altalenanti dei giudici inglesi per poi subire un ordine di estradizione da parte della ministra Patel. Le sue condizioni fisiche e mentali lo espongono al rischio di perdere la vita. L’ultima speranza, sul piano giuridico, è affidata all’impugnazione dell’atto ministeriale da presentare entro un termine brevissimo e a un eventuale ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani, la quale, peraltro, in questi giorni si è espressa in via d’urgenza contro il Regno Unito bloccando la deportazione di rifugiati in Ruanda.
La seconda concerne la decisione in seno all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC o WTO nell’acronimo inglese) di raggiungere un accordo compromissorio nella materia dei brevetti sui vaccini che, in sostanza, lascia intatto l’attuale quadro normativo sulla proprietà intellettuale. In definitiva, l’accordo rigetta la proposta volta a sospendere tutti i diritti di proprietà intellettuale su farmaci, vaccini e dispositivi medici utili a contrastare il COVID-19. La proposta era stata avanzata da India e Sudafrica nell’ottobre del 2020 e poi sostenuta da molti Paesi nonché da un vasto movimento di opinione.
2. La fragilità della democrazia occidentale
Cosa lega le due notizie? La fragilità della democrazia occidentale e di due dei suoi valori fondanti: la libertà (di informazione) e la solidarietà. In questi mesi, la comunicazione dei governi occidentali si concentra, retoricamente, sulle minacce esterne alla democrazia liberale – Russia e Cina in testa – ma tace sulle debolezze e le contraddizioni interne.
La decisione di estradare Assange viene da un governo conservatore, politicamente indebolito, di un Paese che, a seguito della Brexit, appare sempre più allo sbando e prono alla potenza americana. Come ha messo in evidenza Vincenzo Vita su Il Manifesto il meccanismo giuridico inglese che porta all’estradizione è “curioso”. La decisione finale spetta a un ministro. Cioè è una decisione non collegiale di un solo rappresentante del potere esecutivo. La culla della democrazia liberale mostra evidentemente tutte le sue fragilità.
Alcuni commentatori – tra questi Andrea Monti su Repubblica – hanno sostenuto che Assange dovrebbe affrontare il processo negli USA. Ma l’accettazione da parte di un cittadino australiano, detenuto attualmente nel Regno Unito, del processo americano sconterebbe la compressione delle garanzie di giustizia che dipenderebbero dall’applicazione della legge in base alla quale gli Stati Uniti chiedono l’estradizione dell’australiano fondatore di Wikileaks: l’Espionage Act del 1917. L’amministrazione Trump nel maggio del 2019 ha infatti fondato le accuse verso il giornalista Assange sulla legge antispionaggio. Tale legge, nata allo scopo di perseguire penalmente i dissidenti contrari all’entrata degli USA nella prima guerra mondiale e poi a più riprese modificata, non distingue le spie dai whistelblower e non consente di difendersi in base al pubblico interesse. Comunque anche un’eventuale assoluzione – che sembra difficile da immaginare – non restituirebbe ad Assange gli anni di privazione di libertà che gli sono stati inflitti da uno Stato straniero, senza un processo e senza una condanna. Non si tratta quindi di un conflitto tra l’etica personale di un giornalista e il diritto, bensì “fra il diritto interno di un singolo stato, e l’etica di un cittadino straniero”, etica che si associa al diritto fondamentale alla libertà di espressione del pensiero. Insomma, si tratta di una questione giuridica (oltre che etica). Posto che tutti i Paesi occidentali riconoscono la libertà di informare e di essere informati, si tratta di decidere, attraverso gli strumenti del diritto internazionale (conflitto tra leggi territoriali), quale legge applicare. Se si ritiene, a buona ragione, che il diritto statunitense non è il diritto globale, non c’è nussun motivo giuridico che imponga ad Assange e al Paese dove è detenuto in carcere di accettare l’estradizione verso gli USA e il processo americano. Mentre ce ne sono di solidissimi che muovono verso la sua immediata liberazione.
La decisione di non sospendere i diritti di proprietà intellettuale chiude una danza macabra durata più di un anno e mezzo in cui hanno prevalso le pressioni delle Big Pharma per mantenere in piedi un sistema in cui decidono i poteri privati (e non gli elettori dei Parlamenti) e le strategie geopolitiche del blocco occidentale con l’Unione Europea in testa.
Il compromesso raggiunto si limita a consentire ai Paesi in via di sviluppo membri della OMC che non hanno capacità produttiva dei vaccini anti-COVID-19 di far uso di licenze obbligatorie di brevetti per invenzione non solo per la produzione interna, ma anche per l’esportazione verso altri Paesi in via di sviluppo anch’essi membri dell’organizzazione mondiale del commercio al fine di garantire un accesso equo ai vaccini. L’accordo, perciò, concerne i soli brevetti e lascia l’iniziativa ai singoli Stati membri dell’OMC. Per questo si discosta molto dalla proposta inziale di India e Sudafrica che invece riguardava la sospensione dell’accordo internazionale sul commercio in riferimento a tutti i diritti di proprietà intellettuale (non solo i brevetti) su tutti i farmaci (non solo vaccini) e dispositivi medici utili a contrastare la pandemia.
Provando a immedesimarsi negli occhi di chi proviene da Paesi poveri sprovvisti di informazioni, conoscenze e tecnologie per la tutela della salute, tale decisione suona come l’ennesima manifestazione di arroganza del potere coloniale. Il colonialismo, infatti, non funziona solo commettendo genocidi e depredando risorse naturali, ma anche negando beni immateriali (la proprietà intellettuale) che servono a salvare vite umane. Nicoletta Dentico su Sbilanciamoci ha scritto incisivamente sulla vicenda utilizzando la metafora della guerra.
“L’economia della conoscenza scientifica ed i meccanismi legalizzati di ‘appropriazione della scienza’ (come sostengono accreditati economisti) da parte di Big Pharma, anche quando l’innovazione è generata con finanziamenti pubblici (come, ma non solo, nel caso di Covid-19), definisce un crinale di guerra aperta tra il Nord e il Sud del mondo. Nessuno si scandalizzi per il paragone con la guerra tra Russia e Ucraina. Anche questa lo è. […] Su questo fronte, come sul recente conflitto europeo, il multilateralismo esce a pezzi, in un dialogo tra sordi non più in grado di intercettare le istanze di cambiamento e di trovare una mediazione conveniente alla sfida delle future pandemie”.
3. Conclusioni
La mobilitazione in giro per il mondo a favore di Assange può ancora provare a difendere la libertà di espressione. Nel nostro Paese è degna di nota la presa di posizione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) che per bocca del suo segretario generale Raffaele Lorusso ha dichiarato che:
“La decisione del governo di Londra di consentire l’estradizione di Julian Assange negli Usa è un attacco alla libertà di informare”.
C’è da augurarsi che si moltiplichino anche le iniziative per difendere la solidarietà e riformare la proprietà intellettuale a livello internazionale e nazionale.
Libertà, eguaglianza e fratellanza (solidarietà). A forza di declamare principi e valori traditi dai fatti non solo perdiamo forza e credibilità verso le minacce provenienti da mondi diversi dal nostro, ma distruggiamo la nostra storia e la nostra identità.
Il 17 giugno 2022 le agenzie di stampa rimbalzavano due notizie apparentemente lontane e slegate.
La prima riguarda la decisione del governo britannico, per mano della ministra Priti Patel, di estradare l’australiano Julian Assange, fondatore nel 2006 di Wikileaks, negli Stati Uniti. Ad Assange e Wikileaks si devono, tra l’altro, la rivelazione dei crimini di guerra statunitensi commessi in Afghanistan e Iraq. Prima un anno e mezzo agli arresti domiciliari, poi rifugiato nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra e infine negli ultimi 3 anni recluso in una prigione inglese di massima sicurezza, Assange è privo della libertà personale da quasi dodici anni senza aver subito una condanna (men che meno definitiva). In altri termini, è un cittadino innocente in attesa di un giudizio (di uno Stato straniero). Ha dovuto affrontare decisioni altalenanti dei giudici inglesi per poi subire un ordine di estradizione da parte della ministra Patel. Le sue condizioni fisiche e mentali lo espongono al rischio di perdere la vita. L’ultima speranza, sul piano giuridico, è affidata all’impugnazione dell’atto ministeriale da presentare entro un termine brevissimo e a un eventuale ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani.
La seconda concerne la decisione in seno all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO nell’acronimo inglese) di raggiungere un accordo compromissorio nella materia dei brevetti sui vaccini che, in sostanza, lascia intatto l’attuale quadro normativo sulla proprietà intellettuale. In definitiva, l’accordo rigetta la proposta volta a sospendere tutti i diritti di proprietà intellettuale su farmaci, vaccini e dispositivi medici utili a contrastare il COVID-19. La proposta era stata avanzata da India e Sudafrica nell’ottobre del 2020 e poi sostenuta da molti Paesi nonché da un vasto movimento di opinione.
Cosa lega le due notizie? La fragilità della democrazia occidentale e di due dei suoi valori fondanti: la libertà (di informazione) e la solidarietà. In questi mesi, la comunicazione dei governi occidentali si concentra, retoricamente, sulle minacce esterne alla democrazia liberale – Russia e Cina in testa – ma tace sulle debolezze e le contraddizioni interne.
La decisione di estradare Assange viene da un governo conservatore, politicamente indebolito, di un Paese che, a seguito della Brexit, appare sempre più allo sbando e prono alla potenza americana. Come ha messo in evidenza Vincenzo Vita su Il Manifesto il meccanismo giuridico inglese che porta all’estradizione è “curioso”. La decisione finale spetta a un ministro. Cioè è una decisione non collegiale di un solo rappresentante del potere esecutivo. La culla della democrazia liberale mostra evidentemente tutte le sue fragilità.
La decisione di non sospendere i diritti di proprietà intellettuale chiude una danza macabra durata più di un anno e mezzo in cui hanno prevalso le pressioni delle Big Pharma per mantenere in piedi un sistema in cui decidono i poteri privati (e non gli elettori dei Parlamenti) e le strategie geopolitiche del blocco occidentale con l’Unione Europea in testa. Provando a immedesimarsi negli occhi di chi proviene da Paesi poveri sprovvisti di informazioni, conoscenze e tecnologie per la tutela della salute, tale decisione suona come l’ennesima manifestazione di arroganza del potere coloniale. Il colonialismo, infatti, non funziona solo commettendo genocidi e depredando risorse naturali, ma anche negando beni immateriali (la proprietà intellettuale) che servono a salvare vite umane. Nicoletta Dentico su Sbilanciamoci ha scritto incisivamente sulla vicenda utilizzando la metafora della guerra.
“L’economia della conoscenza scientifica ed i meccanismi legalizzati di ‘appropriazione della scienza’ (come sostengono accreditati economisti) da parte di Big Pharma, anche quando l’innovazione è generata con finanziamenti pubblici (come, ma non solo, nel caso di Covid-19), definisce un crinale di guerra aperta tra il Nord e il Sud del mondo. Nessuno si scandalizzi per il paragone con la guerra tra Russia e Ucraina. Anche questa lo è. […] Su questo fronte, come sul recente conflitto europeo, il multilateralismo esce a pezzi, in un dialogo tra sordi non più in grado di intercettare le istanze di cambiamento e di trovare una mediazione conveniente alla sfida delle future pandemie”.
La mobilitazione in giro per il mondo a favore di Assange può ancora provare a difendere la libertà di espressione. Nel nostro Paese è degna di nota la presa di posizione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) che per bocca del suo segretario generale Raffaele Lorusso ha dichiarato che:
“La decisione del governo di Londra di consentire l’estradizione di Julian Assange negli Usa è un attacco alla libertà di informare”
La FNSI organizza per il 21 giugno presso la sua sede la presentazione dell’appello contro l’estradizione di Assange promosso dal premio Nobel per la Pace Adolfo Pérez Esquive alla quale saranno presenti, tra gli altri, Stefania Maurizi, Vincenzo Vita e Armando Spataro.
C’è da augurarsi che si moltiplichino anche le iniziative per difendere la solidarietà e riformare la proprietà intellettuale a livello internazionale e nazionale.
Libertà, eguaglianza e fratellanza (solidarietà). A forza di declamare principi e valori traditi dai fatti non solo perdiamo forza e credibilità verso le minacce provenienti da mondi diversi dal nostro, ma distruggiamo la nostra storia e la nostra identità.
L’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) ha iniziato a pubblicare il nuovo Dizionario della Scienza Aperta. Lo scopo dell’iniziativa è di pubblicare periodicamente brevi voci informative sul lessico dell’Open Science anche al fine di contrastare inesattezze e falsità sul mondo dell’apertura della conoscenza.
L’autore di un testo scientifico generalmente non guadagna dalla riproduzione e commercializzazione delle copie delle sue pagine. In particolare, l’autore di un articolo destinato a una rivista scientifica non ha interesse a ricevere un compenso economico, ma a veder diffuso, letto e criticato il suo contributo scientifico.
Nell’attuale sistema di valutazione della scienza scienza si ricorre al conteggio più o meno sofisticato delle citazioni ricevute dal contributo scientifico o dalla rivista dove è pubblicato al fine di redigere classifiche che influenzano lo sviluppo (o il declino) di università e dipartimenti nonché determinano la carriera degli scienziati. Questo perverso sistema induce una serie di distorsioni dell’autorialità scientifica. Tra queste distorsioni figura anche la pressione ad accettare contratti-capestro in cui l’editore impone al ricercatore la cessione gratuita dei diritti economici d’autore a fronte della pubblicazione. Una volta ceduti i diritti economici, è l’editore e non l’autore a decidere quale circolazione possa avere il testo.
L’editore inserisce il contributo in grandi banche dati digitali che vengono commercializzate a carissimo (e crescente) prezzo mediante licenze d’uso che attribuiscono non la proprietà sui contenuti ma semplicemente diritti d’uso. Nell’ambito della ricerca finanziata con fondi pubblici, i contribuenti pagano più volte la ricerca: finanziando lo stipendio, per il lavoro stabile o precario, dell’autore scientifico, del curatore della pubblicazione e del revisore dell’articolo, nonché acquisendo diritti d’uso su contenuti che rimangono nel controllo dell’editore. Inoltre, gli autori dei testi scientifici, che sono i principali fruitori delle banche dati scientifiche proprietarie, cedono gratuitamente i propri dati personali a un apparato commerciale che applica i dettami del capitalismo della sorveglianza all’editoria scientifica. Gli editori sono oggi imprese di analisi dei dati che sorvegliano il comportamento della comunità accademico-scientifica allo scopo di orientarne metodi di lavoro e finalità.
L’art. 42 della legge n. 633 del 1941 (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi), con riferimento a uno scenario tecnologico, economico e sociale completamente differente da quello contemporaneo, riconosce un limitato di diritto di ripubblicazione all’autore di articoli o di altre opere pubblicate in opere collettive. Ma fuori dai confini dell’Italia alcuni Paesi – Germania, Paesi Bassi, Francia, Belgio, Austria – hanno inserito nella propria legislazione un nuovo e più robusto diritto di ripubblicazione (messa a disposizione del pubblico) in Open Access. In alcune leggi, il diritto assume i tratti dell’irrinunciabilità e dell’inalianebilità. Qualsiasi tentativo da parte dell’editore di aggirare le prerogative dell’autore viene neutralizzato dalla legge.
Il diritto irrinciabile e inalienabile di ripubblicazione in accesso aperto costituisce espressione di autonomia e libertà di pensiero in ambito scientifico. Decidere se, quando e dove pubblicare e ripubblicare il proprio testo scientifico è espressione di libertà accademica. Il diritto di ripubblicazione in Open Access rappresenta una delle premesse giuridiche per restituire il controllo dei testi alla comunità scientifica.