Audizione dell’AISA al Senato

5 ottobre 2021

Audizione dell’AISA per le Commissioni II e VIII del Senato della Repubblica

Il testo dell’intervento di AISA sull’attuazione della direttiva copyright, previsto per il 5 ottobre alle ore 15.40, è visibile qui e riprodotto in calce. Si tratta di una versione significativamente ampliata del testo già reso pubblico qui.

“Spett.li Segreterie

2a Commissione permanente –

8a Commissione permanente –

Senato della Repubblica

COMM02A@senato.it

COMM08A@senato.it

Trento, 4 ottobre 2021

Oggetto: Schema di decreto legislativo in attuazione della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 295 – XVIII Legislatura.

Con riferimento al documento in oggetto, l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA), che aveva partecipato alle audizioni informali presso la 14a Commissione permanente (Politiche dell’Unione Europea) del Senato della Repubblica Italiana sul disegno di legge n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019-2020), intende proporre alcuni rilievi critici.

a) La scienza aperta è incompatibile con la continua estensione dei diritti di proprietà intellettuale

Scienza aperta significa scienza pubblica e democratica. Uno degli aspetti fondamentali della scienza aperta è l’Open Access ai risultati della ricerca, in particolare pubblicazioni e dati. Open Access significa che i risultati devono essere gratuitamente accessibili al pubblico su Internet con diritti di riuso. I diritti di riuso sono resi possibili dalla cancellazione delle barriere riconducibili a proprietà intellettuale, contratti e misure tecnologiche.

L’Unione Europea e l’Italia dichiarano a parole di voler promuovere la scienza aperta, ma nei fatti perseguono politiche di estensione dei diritti di proprietà intellettuale (si vedano, a titolo di esempio, il Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE della Commissione UE del 25 novembre 2020 COM(2020) 760 final, nonché le Linee di intervento strategiche per il trienno 2021-2023 del MISE approvate con decreto ministeriale del 23 giugno 2023). Ciò costituisce una palese contraddizione. L’espansione della scienza aperta è incompatibile con il rafforzamento della proprietà intellettuale.

A questa contraddizione non sfuggono la Direttiva (UE) 2019/790, la legge di delegazione europea 2019-2020 (l. 22 aprile 2021, n. 53) e lo schema di decreto legislativo qui in commento. Prima di procedere ai rilievi critici sui contenuti dello schema di decreto, occorre premettere alcune osservazioni sulle modalità con cui si è proceduto all’elaborazione del testo normativo.

b) Una procedura di normazione anomala e opaca

La procedura di normazione seguita dal Ministero della Cultura (MIC) per lo schema di decreto in oggetto si è svolta secondo modalità anomale e opache. Nei giorni 15 e 16 luglio u.s. il Ministero della Cultura ha organizzato audizioni informali sullo schema di decreto legislativo, convocando via email alcuni portatori di interesse. Altri portatori di interesse, che erano stati ascoltati in Parlamento a margine dei lavori sulla legge di delegazione europea e rispetto ai quali esiste documentazione pubblica, scritta e video, sono stati semplicemente ignorati. Di questa procedura si è venuti a conoscenza solo grazie alla pubblicazione sul proprio sito web da parte di Audicoop della lettera di convocazione da parte del MIC (https://meiweb.it/2021/07/13/schema-di-decreto-legislativo-recante-attuazione-della-direttiva-ue-direttiva-ue-2019790-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-sul-diritto-dautore-e-sui-diritti-connessi-nel-mercato-unico-di/). L’AISA, che risulta tra i soggetti non convocati, venuta a conoscenza delle audizioni convocate dal MIC, ha scritto il 20 luglio u.s. allo stesso Ministero chiedendo di essere ascoltata, ma senza ottenere alcuna risposta (https://aisa.sp.unipi.it/mancate-audizioni-presso-il-ministero-della-cultura-sul-decreto-legislativo-in-recepimento-della-direttiva-copyright/).

È forse superfluo ricordare che, nelle procedure legislative, la consultazione dei portatori di interesse risponde a regole e prassi volte a principi di pubblicità, trasparenza e inclusione. Questi principi sono stati in questa occasione consapevolmente calpestati dal legislatore. La direttiva 2019/790 è un testo normativo che ha diviso il Parlamento europeo, suscitato una valanga di critiche da parte degli accademici esperti della materia e alimentato un vasto movimento di opinione fortemente contrario alla sua approvazione.

L’AISA si rallegra perciò che il Senato le abbia restituito il diritto di parola in questa procedura di normazione.

c) La mancanza di una visione d’insieme sulla proprietà intellettuale di una società democratica

La direttiva 2019/790 e la sua attuazione in Italia mediante modifica della l. 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore o lda) ripropongono la classica visione unionale che riduce il diritto d’autore a una mera questione di mercato. Invece, il diritto d’autore è un pezzo fondamentale della democrazia. La misura e il modo con cui la comunità scientifica può pubblicare, ripubblicare e condividere i risultati della ricerca influiscono sul modo in cui evolve o involve una democrazia. Spazi più ampi di libertà nella pubblicazione e nella condivisione dei risultati della ricerca scientifica si traducono in maggiore libertà accademica e contribuiscono allo sviluppo di un dibattito pubblico e critico sulle dinamiche politiche ed economiche. Viceversa, vincoli più stringenti, come quelli che derivano da diritti di esclusiva – peraltro, sempre più attributi in via originaria e diretta agli intermediari commerciali e non agli autori – restringono i margini di libertà di informazione ed espressione del pensiero.

In buona sostanza, la direttiva 2019/790 guarda al diritto d’autore del mercato unico digitale come una questione tra intermediari commerciali vecchi (gli editori) e nuovi (Big Tech e grandi piattaforme di Internet). I cittadini, gli autori, gli scienziati, gli insegnanti, le università, le scuole, gli istituti di tutela del patrimonio culturale sono collocati ai margini della scena. La loro tutela è affidata a strumenti residuali, macchinosi e di incerta interpretazione come le eccezioni e limitazioni ai diritti di esclusiva. Mentre i diritti di esclusiva vengono rafforzati, e la responsabilità per la loro violazione aggravata, il promesso rafforzamento delle eccezioni e limitazioni si traduce in un corpo normativo intricato, confuso, contradditorio e prono agli interessi degli intermediari commerciali.

A ben vedere, la direttiva 2019/790 si colloca con coerenza nell’alveo di un’ampia strategia dell’Unione Europea che, persino in epoca pandemica, ripropone come formula magica l’equazione “più esclusive = più innovazione” (si veda la già citata Comunicazione della Commissione UE COM(2020) 760 final del 25.11.2020 che contiene il Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE). Nonostante dati e teoria della proprietà intellettuale smentiscano l’equazione, il legislatore unionale e quello nazionale procedono sicuri verso il rafforzamento e la proliferazione delle esclusive, focalizzandosi solo su alcuni interessi particolari e smarrendo la visione ampia e lungimirante che guarda agli interessi generali di una società democratica.

Un fugace sguardo all’inizio della storia del diritto d’autore europea può aiutare a comprendere il punto. I legislatori che approvarono, durante la Rivoluzione francese, la prima legge continentale sul diritto d’autore erano infatti ben consapevoli della sua natura politica, cosmopolitica e pubblica prima che commerciale e privata. “Con la stampa” – sosteneva la relazione con la quale Sieyès presentava la sua proposta – “la libertà non è più confinata in repubbliche di piccole dimensioni, ma si espande per regni ed imperi. La stampa è, per l’estensione dello spazio, quello che era la voce dell’oratore nella piazza pubblica di Atene e di Roma”.[1] Ma, a quanto pare, i legislatori europei e italiani, pur deliberando su spazi paragonabilmente ampi (Internet), non hanno occhi che per alcuni interessi.

A livello italiano, la controprova della focalizzazione sugli interessi degli intermediari commerciali è offerta dalla stasi di una delle poche iniziative legislative che puntava al rafforzamento del diritto dell’autore (e non dell’editore) scientifico. Il riferimento è alla proposta di legge Gallo (DDL 1146 Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell’articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all’informazione scientifica). La proposta, la cui ultima discussione in Parlamento risale al novembre 2019, prevede l’introduzione dell’art. 42-bis nella legge sul diritto d’autore volto a riconoscere all’autore il diritto di ripubblicare la propria opera scientifica in accesso aperto.

d) Il diritto degli editori delle pubblicazioni giornalistiche

Il nuovo diritto connesso riconosciuto agli editori di pubblicazioni giornalistiche poggia su fondamenta economiche e giuridiche fragili.

Centinaia di accademici indipendenti hanno sconsigliato a più riprese (vedi qui: https://www.create.ac.uk/wp-content/uploads/2017/02/OpenLetter_EU_Copyright_Reform_24_02_2017.pdf?x24425 e qui: https://www.create.ac.uk/blog/2018/04/26/eu_copyright_directive_is_failing/) di includere tale diritto connesso nella direttiva. In primo luogo, esso si pone in cima a un’altra serie di diritti esclusivi sulle pubblicazioni giornalistiche (diritti d’autore, diritto sui generis sulle banche dati, diritti sulle emissioni radio-televisive, ecc.). La proliferazione di diritti di esclusiva su notizie e articoli di giornali infligge una ferita profonda alla libera circolazione delle informazioni in una società democratica. In secondo luogo, l’attuazione del nuovo diritto connesso sarà diversa in ciascuno degli Stati membri dell’UE determinando una frammentazione che costituirà un’ulteriore barriera alla libera circolazione delle informazioni sul territorio dell’Unione. In terzo luogo, il diritto avvantaggerà gli editori e le agenzie giornalistiche che hanno già una posizione consolidata sul mercato, svantaggiando soggetti e imprese – magari di piccole dimensioni – che praticano giornalismo innovativo e indipendente.

L’attuazione italiana peggiora il quadro normativo già ampiamente compromesso dalle scelte contenute nella direttiva.

Come diversi commentatori e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel suo parere del 31 agosto 2021, hanno rilevato a margine dello schema di decreto, l’art. 1 lett. b dello schema di decreto introduce disposizioni normative che sono estranee alla direttiva, eccedono il perimetro fissato dalla legge di delegazione e comprimono la concorrenza sul mercato giornalistico.

In particolare, come rilevato dall’autorità antitrust “le tutele accordate dalla Direttiva Copyright non dovrebbero, […], essere perseguite con strumenti di natura pubblicistica – peraltro particolarmente invasivi – e con interventi di regolazione che determinano ingiustificati vincoli alla autonomia negoziale delle parti e, in definitiva, al funzionamento dei mercati, soprattutto in assenza di evidenze circa possibili fallimenti del mercato”.

e) La nuova responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online

La Commissione europea nella sua Comunicazione “Orientamenti relativi all’articolo 17 della direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale” COM(2021) 288 final del 4 giugno 2021 ha espresso alcune linee guida sull’interpretazione dell’art. 17. Pur non essendo giuridicamente vincolante, il documento della Commissione dovrebbe essere tenuto in considerazione nel recepimento della direttiva.

Uno degli orientamenti della Commissione afferma che i “paragrafi 7 [disponibilità di contenuti che non violano il diritto d’autore], 8 [assenza di un obbligo generale di sorveglianza; trasparenza delle prassi dei prestatori di servizi di condivisione dei contenuti online] e 9 [meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace da parte degli utenti] dell’articolo 17 sono formulati come obblighi di risultato. Nelle rispettive leggi di attuazione gli Stati membri devono pertanto garantire che tali obblighi prevalgano in caso di conflitto con altre disposizioni di cui all’articolo 17, e in particolare con quanto disposto all’articolo 17, paragrafo 4 [presupposti per l’esenzione di responsabilità del prestatore di servizi]”.

Dalla prevalenza di queste disposizioni discende anche un altro orientamento della Commissione in base al quale “caricamenti, che non sono manifestamente lesivi del diritto d’autore o dei diritti connessi, dovrebbero in linea di principio essere ammessi online e possono [rectius, dovrebbero] essere oggetto di una verifica umana ex post qualora i titolari dei diritti si oppongano inviando una segnalazione”.

Lo schema di decreto invece non distingue tra contenuti manifestamente lesivi e non. Il distacco dagli orientamenti della Commissione determina un aggravamento del rischio di violazione di diritti fondamentali insito nel nuovo regime di responsabilità, la cui attuazione passa per l’utilizzo da parte dei prestatori di tecnologie per loro natura fallibili.

Si suggerisce di riformulare il testo del decreto e di tenere conto degli orientamenti della Commissione UE qui riportati.

f) Eccezioni e limitazioni in campo scientifico-accademico e opzioni legislative di attuazione della direttiva

Come si è già rilevato, il meccanismo delle eccezioni e limitazioni è di per sé debole. In altri termini, non è idoneo a difendere adeguatamente l’interesse di scienziati e accademici a condividere liberamente dati, informazioni, conoscenze.

Al di là dell’intrinseca debolezza del meccanismo, la Direttiva (UE) 2019/790 lasciava gli Stati membri liberi di rendere le eccezioni e limitazioni presenti nella medesima direttiva più ampie (v. art. 25 della direttiva: “Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più ampie, compatibili con le eccezioni e limitazioni di cui alle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, per gli utilizzi o gli ambiti oggetto delle eccezioni o delle limitazioni di cui alla presente direttiva”). Il legislatore italiano non ha usufruito di questa libertà di estensione, anzi ha ristretto il campo di applicazione delle eccezioni. Questa scelta ha un impatto negativo sulla scienza aperta.

Estrazione di testo e dati

La definizione di estrazione di testo e dati fornita dallo schema di decreto legislativo è ingiustificatamente restrittiva. La definizione della direttiva è ricavabile dai considerando 8-19. In particolare, il considerando 8 offre la seguente definizione: “un’analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati”.

Il riferimento contenuto nello schema di decreto legislativo a “grandi quantità” di testi, suoni, immagini o dati è concettualmente errato e non corrisponde alla definizione offerta dal legislatore unionale.

Lo schema di decreto legislativo, inoltre, traspone l’eccezione di cui all’art. 4 della Direttiva, senza specificare in che modo il titolare del diritto d’autore possa riservare il diritto di utilizzo dell’opera. La direttiva stessa al considerando 18 prevede che “nel caso dei contenuti resi disponibili al pubblico online, dovrebbe essere ritenuto appropriato riservare tali diritti solo attraverso l’uso di strumenti che consentano una lettura automatizzata, inclusi i metadati e i termini e le condizioni di un sito web o di un servizio”. Alla luce del tipo di operazione svolta con l’estrazione di testo e dati, sarebbe di fatto richiesto uno sforzo sproporzionato al legittimo utilizzatore se questo dovesse manualmente leggere i termini contrattuali dei dati che intende estrarre dalle banche dati. Sarebbe, dunque, auspicabile – come rilevato anche da Creative Commons Italia e Wikimedia Italia – che il nostro legislatore specificasse che nel caso in cui le risorse oggetto di estrazione siano disponibili al pubblico in rete, il titolare possa riservare il diritto di utilizzo dell’opera solo attraverso mezzi che consentano la lettura automatizzata di tale decisione.

Utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere

Il legislatore unionale lasciava aperte opzioni legislative atte a restringere o estendere l’operatività delle eccezioni e limitazioni. Ciò vale anche per l’eccezione prevista dall’art. 5, par. 1, sull’utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere, un’eccezione che attiene a una materia fondamentale per la scienza aperta qual è l’insegnamento. In particolare, l’art. 5, par. 2, prevede che gli Stati membri “possono prevedere che l’eccezione o limitazione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi o non si applichi per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell’istruzione o gli spartiti musicali, ove siano facilmente reperibili sul mercato opportune licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e rispondano alle necessità e specificità degli istituti di istruzione”.

L’art. 9, c. 1, lett. b, della legge di delegazione europea (l. 2021/53) ha stabilito che il governo potesse limitare o escludere l’applicazione dell’eccezione in campo didattico secondo quanto previsto dalla direttiva.

Il testo dello schema di decreto legislativo peggiora il quadro inserendo ulteriori restrizioni non presenti nell’art. 5 della direttiva. Infatti, esso limita l’eccezione a determinati utilizzi “riassunto, citazione, riproduzione, traduzione e adattamento” mentre la direttiva parla in via generale di “utilizzo digitale di opere e altri materiali”. Si suggerisce di espungere il riferimento a “riassunto, citazione, riproduzione, traduzione e adattamento”.

Rapporti tra misure tecnologiche di protezione ed eccezioni e limitazioni

L’art. 1, c. 1, lett. g dello schema di decreto costituisce l’attuazione dell’art. 7 della direttiva. Si tratta di un’attuazione errata. L’art. 7 della direttiva mira disciplinare l’interazione tra uso delle misure tecnologiche di protezione ed eccezioni e limitazioni previste dagli art. da 3 e a 6. Al considerando 7 la direttiva statuisce espressamente che l’uso misure tecnologiche di protezione non deve impedire di beneficiare delle eccezioni e delle limitazioni previste dalla stessa direttiva. Invece, l’art. 1, c. 1, lett. g dello schema, in riferimento ai nuovi art. 70-bis e 70-ter della l. 1941/633 limita ingiustificatamente il diritto del beneficiario dell’eccezione all’estrazione di una copia dell’opera o del materiale. Si suggerisce di modificare la disposizione normativa in modo da garantire la fruizione di tutte le eccezioni e limitazioni previste dagli articoli da 3 a 6 della direttiva nonostante l’operatività di misure tecnologiche di protezione applicate a opere e materiali.

Opere fuori commercio

I requisiti per la definizione delle opere fuori commercio sono eccessivamente restrittivi. In particolare, lo sono nel campo delle opere scientifiche. Come rilevato anche da altri portatori di interesse e in particolare da Wikimedia Italia e Creative Commons Italia, lo schema di decreto legislativo andrebbe riformulato. Più specificamente, nella definizione di opere fuori commercio andrebbero comprese anche le opere che non sono mai state in commercio e il termine di presunzione andrebbe ridotto da dieci a tre anni.

g) Riproduzione delle opere delle arti visive in pubblico dominio

L’art. 14 della Direttiva UE 2019/790 è formulato con l’obiettivo di estendere il pubblico dominio. Lo scopo della norma è, come si evince dalla sua lettera, di fare in modo che il materiale derivante dalla riproduzione di un’opera delle arti visive di pubblico dominio non sia soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi. Tuttavia, la norma presuppone, sia pure implicitamente, una libertà, cioè quella appunto di riprodurre le opere in pubblico dominio. Tale libertà andrebbe esplicitata nella disposizione legislativa di recepimento, indicando precisamente che tale libertà riguarda anche le opere delle arti visive di pubblico dominio che rivestono la qualifica di beni culturali soggetti alla disciplina del codice dei beni culturali (d.lgs. 2004/42). In altre parole, andrebbe non solo cancellata, come suggerito da Creative Commons Italia e Wikimedia Italia, l’attuale clausola di salvezza delle disposizioni del codice, ma anche inserita un’esplicita deroga alle medesime disposizioni.

Cordialmente,

Prof. Roberto Caso

Presidente dell’Associazione Italiana

per la promozione della Scienza Aperta


[1] Sieyès, Emmanuel Joseph (1790) Rapport de M. l’abbé Sieyès sur la liberté de la presse, et projet de loi contre les délits qui peuvent se commettre par la voie de l’impression, et par la publication des écrits et des gravures, http://www.copyrighthistory.org/cam/tools/request/showRecord?id=record_f_1790″

Diritto comparato della privacy 2021-2022

William James Sidis photographed at his Harvard graduation in 1914
Fonte Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/William_James_Sidis#/media/File:William_James_Sidis_1914.jpg

Docenti: Roberto Caso, Paolo Guarda, Guido Noto La Diega (visiting professor)

Informazioni disponibili qui

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Calendario del corso disponibile qui (il calendario può subire variazioni)

LEZIONE 1. IL CORSO: SCOPI, METODO, ORGANIZZAZIONE

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Scopi

Metodo

Organizzazione

LEZIONE 2. IL METODO CASISTICO E PROBLEMATICO E DI LAW AND TECHNOLOGY

Lezione 2: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitoli 1 e 4

G. Pascuzzi, Cosa intendiamo per «metodo casistico»?, Trento Law and Technology Research Papers; nr. 29, 2016

R. Caso (a cura di), Guida alla ricerca ed alla lettura delle decisioni delle corti statunitensi. Trento, Università di Trento, 2006

Harvard – Facoltà di legge (di Scott Turow) – Mondadori 2013 (ed. orig. 1977) – un estratto

Visioni:

The Paper Chase (di James Bridges) – una scena

Learn Law Better, Paper Chase vs Law Professor

LEZIONE 3. GLI ARGOMENTI INTERPRETATIVI E IL BILANCIAMENTO DEI DIRITTI

Lezione 3: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitoli 2-3

Università di Torino, Archivio di diritto e storia costituzionali, Tecniche interpretative della Corte costituzionale

G. Tarello, Argomenti interpretativi, in Digesto civ., vol. I, Utet, Torino, 1987, 419

G. Pascuzzi, Il problem solving nelle professioni legali, Bologna, Il Mulino, 2017

LEZIONE 4. IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

Lezione 4: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 12

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, art. 12

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 8

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, art. 7

S. D. Warren, L. D. Brandeis, The Right to Privacy, in Harvard Law Review, Vol. 4, No. 5. (Dec. 15, 1890), pp. 193-220

Cass. 27 maggio 1975 n. 2129, in Foro it, 1976, I, 2895 (caso Soraya)

A. De Cupis, Il diritto alla riservatezza esiste, in Foro it., 1954, 89

R. Pardolesi, Riservatezza: problemi e prospettive, in Spinelli (a cura di), Responsabilità civile, Bari, 1974, vol. II, pp. 316 ss.

S. Rodotà, Riservatezza, in Enciclopedia Treccani, 2000

LEZIONE 5. IL RIGHT TO PRIVACY IN USA – SEMINARIO

Lezione 5: slide

Letture:

Samuel Warren and Louis Brandeis, The Right to Privacy, 4 Harvard L.R. 193 (Dec. 15, 1890)

LEZIONE 6. IL RIGHT TO PRIVACY IN CANADA – SEMINARIO

Lezione 6: slide

Letture:

T. Scassa, A Human Rights-Based Approach to Data Protection in Canada (June 5, 2020). in Dubois, E. and Martin-Bariteau, F. (eds.), Citizenship in a Connected Canada: A Research and Policy Agenda, Ottawa, ON: University of Ottawa Press (2020), Ottawa Faculty of Law Working Paper No. 2020-26,

LEZIONE 7. IL DIRITTO ALL’OBLIO (ITA-EU-USA)

Lezione 7: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 14

Regolamento (UE) 2016/679, Art. 17

Sidis v. F-R Publishing Co, 113 F.2d 806 (Harvard H2O)

Cass. 9 aprile 1998, n. 3679

Cass., sez. un., 22 luglio 2019, 19681

S. Barbas, The Sidis Case and the Origins of Modern Privacy Law (March 1, 2012). Columbia Journal of Law & the Arts, Vol. 36, No. 1, Fall 2012 , SUNY Buffalo Legal Studies Research Paper No. 2013-011, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2151880

R. Pardolesi, L’ombra del tempo e (il diritto al)l’oblio, in Questione Giustizia 2017/1

Documenti:

Sidis Archives (Sidis vs. The New Yorker)

William James Sidis (Wikipedia)

Visioni:

A. de Concini, L’uomo più INTELLIGENTE della STORIA – William J. Sidis, 15 luglio 2020

LEZIONE 8. LA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: IL GDPR – 1

Lezione 8: slide

Letture: 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679

European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Handbook on European data protection law, 2018

LEZIONE 9. LA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: IL GDPR – 2 

Lezione 9: slide

Letture: 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679

European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Handbook on European data protection law, 2018

LEZIONE 10. PRIVACY IN THE LAWS OF THE UK

Lezione 10: slide

Letture:

  • Campbell v Mirror Group Newspapers Ltd [2004] UKHL 22
  • Murray v Big Pictures (UK) Ltd [2008] EWCA Civ 446
  • Big Brother Watch and Others v the United Kingdom (Application nos. 58170/13, 62322/14 and 24969/15)

LEZIONE 11. INTRODUCTION TO THE UK GDPR, INCLUDING INTERNATIONAL DATA TRANSFER

Lezione 11: slide

Letture:

LEZIONE 12. LIABILITY AND REMEDIES FOR INFRINGEMENTS OF PRIVACY AND DATA PROTECTION

Lezione 12: slide

Letture:

  • WM Morrison Supermarkets Plc v Various Claimants [2020] UKSC 12; [2020] A.C. 989; [2020] 3 WLUK 454 (SC)
  • Rondon v Lexisnexis Risk Solutions UK Ltd [2021] EWHC 1427 (QB)
  • Vidal-Hall v Google Inc [2016] Q.B. 1003
  • Lloyd v Google LLC [2020] Q.B. 747

LEZIONE 13. “COMMON” LAW? PRIVACY IN SCOTLAND

Lezione 13: slide

Letture:

LEZIONE 14. PRIVACY AND INTERNET OF THINGS

Lezione 14: slide

Letture:

LEZIONE 15. PRIVACY AND REMOTE TEACHING

Lezione 15: slide

Letture:

LEZIONE 16. PRIVACY BY DESIGN (EU-CANADA)

Lezione 16: slide

Letture:

Regolamento (UE) 2016/679, art. 25

EDPB, Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default, 2020

A. Cavoukian, Privacy by design: The 7 foundational principles, 2009

G. Bincoletto, La privacy by design. Un’analisi comparata nell’era digitale, Aracne editrice, 2019 (cap. IV – La privacy by design nel diritto europeo)

LEZIONE 17. PRIVACY E RICERCA. ANALISI DI ALCUNI CASI

Lezione 17: slide

Letture:

R. Ducato, Data protection, scientific research and the role of information, in Computer Law and Security Review, 2020, vol. 37

G. Comandé, Ricerca in sanità e data protection… un puzzle risolvibile, in Riv. it. medicina legale, 2019, 189

Approfondimenti

P. Guarda, Il regime giuridico dei dati della ricerca scientifica, Trento, 2021

LEZIONE 18: PROCESSI AUTOMATIZZATI, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ASSISTENTI VOCALI

Lezione 18: slide

Letture:

P. Guarda, ‘Ok Google, Am I Sick?’: Artificial Intelligence, e-Health, and Data Protection Regulation, in Biolaw Journal – Rivista di Biodiritto, 2019, n. 1, 359-375

P. Guarda P., L. Petrucci, Quando l’intelligenza artificiale parla: assistenti vocali e sanità digitale alla luce del nuovo regolamento generale in materia di protezione dei dati, in Biolaw Journal – Rivista di Biodiritto, 2020, n. 2, 425-446

Commissione Europea, LIBRO BIANCO sull’intelligenza artificiale – Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia, 2021

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione – COM/2021/206 final

LEZIONE 19. IL TRASFERIMENTO TRANSFRONTALIERO DI DATI

Lezione 19: slide

Letture:

CGUE, C-362/14 – Maximillian Schrems contro Data Protection Commissioner (“Schrems I”)

CGUE, C-311/18 – Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems (“Schrems II”)

– EDPB, Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data

LEZIONE 20. RISCHI ED OPPORTUNITÀ DELL’IDENTITÀ DIGITALE E DELL’IA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: IL PUNTO DI VISTA DI UN TECNICO – Seminario

Lezione 20: slide

Letture:

CONCLUSIONI

L’attuazione della direttiva copyright in Italia: una procedura oscura e distorta

Charles W. Saalburg – The Wasp (San Francisco) Vol. 26, 1891 https://archive.org/stream/waspjanjune1891
“The Assemblyman is perplexed” (immagine tratta da Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_di_pressione#/media/File:The_Wasp_1891-03-14_cover.jpg)

Roberto Caso

20 settembre 2021 (pubblicato con il titolo Direttiva Copyright, troppi punti oscuri nella “versione” italiana: gli errori del MIC, su agendadigitale.eu, 7 ottobre 2021)

La direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (detta anche direttiva copyright o, in inglese, CDSM directive) è un testo normativo elefantiaco, intricato e divisivo. Di più, come rilevato a più riprese da schiere di accademici esperti della materia della proprietà intellettuale (v. qui), esso è malamente concepito. Facile prevedere che la sua attuazione negli Stati membri dell’UE, oltre a fallire nei dichiarati intenti di armonizzazione e di riduzione del potere delle grandi piattaforme Internet, diventerà un formidabile generatore di (un enorme) contenzioso giudiziario a livello nazionale e unionale.

La direttiva interviene su molteplici e rilevanti aspetti del diritto d’autore. Tra questi si possono qui ricordare:

a) eccezioni e limitazioni a diritto d’autore e diritti connessi nell’ambiente digitale e nel contesto transfrontaliero nonché per finalità di conservazione del patrimonio culturale (art. 3-7);

b) riproducibilità delle opere d’arte di pubblico dominio (art. 14);

c) diritto connesso dell’editore su pubblicazioni di carattere giornalistico (art. 15);

d) responsabilità dei prestatori di servizi online (ad es. YouTube) che memorizzano contenuti caricati dagli utenti (art. 17).

Il testo normativo è stato approvato dal Parlamento europeo il 26 marzo 2021 con una maggioranza di 348 voti a favore e 274 contrari. L’approvazione del Consiglio dell’’UE è giunta di lì a poco con una maggioranza qualificata (avevano votato contro Italia [sic!], Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Finlandia, Svezia).

L’art. 17 della direttiva è stato poi impugnato dalla Polonia davanti alla Corte di Giustizia, che ancora deve pronunciarsi sulla sua legittimità (l’Avvocato Generale si è già espresso per il rigetto del ricorso polacco).

Molti Stati membri dell’Unione Europea sono in ritardo rispetto al termine di attuazione della direttiva scaduto il 7 giugno 2021 (v. qui).

L’Italia è tra questi (v. qui). Dopo l’approvazione della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53), la procedura di attuazione è passata nelle mani del Governo.

Il Ministero della Cultura (MIC) ha elaborato una prima bozza di schema di decreto legislativo che ha sottoposto al parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore. Né la bozza originale, né il parere del comitato sono stati resi pubblici.

Il 15 e 16 luglio 2021 il MIC ha svolto audizioni informali sullo schema di decreto legislativo, convocando via email solo alcuni selezionati stakeholder. Altri portatori di interesse, che erano stati ascoltati in Parlamento durante i lavori sulla legge di delegazione europea, non sono stati convocati (ad esempio, Creative Commons – Capitolo italiano, Wikimedia Italia, Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta: v. qui, qui e qui). Eppure l’elenco dei soggetti ascoltati in Parlamento e la relativa documentazione audio e video erano pubblicamente accessibili dai siti web parlamentari. Di questa oscura e distorta procedura il pubblico è venuto a conoscenza solo grazie al post sul proprio sito web da parte di Audicoop della lettera di convocazione del MIC.

Il testo dello schema di decreto legislativo è stato trasmesso i primi giorni di agosto alle Camere per i pareri delle commissioni competenti. La discussione nelle commissioni è in corso (v. qui e qui).

Un membro del comitato consultivo del MIC ha dichiarato alla stampa che il testo trasmesso alle Camere è completamente diverso da quello sottoposto al parere del comitato consultivo.

La consultazione pubblica dei portatori di interesse è un aspetto delle procedure legislative che risponde a principi e regole della democrazia partecipativa sempre più formalizzate. Ad esempio, la Commissione dell’UE ha recentemente rivisto le proprie linee guida di “better regulation”. Un intero capitolo è dedicato alla “Stakeholder consultation“. Sebbene la formalizzazione di queste procedure non sia esente da critiche, è innegabile che essa muova nella giusta direzione: porre principi e regole che valgono per tutti e rendono il processo di normazione inclusivo, trasparente e controllabile, anche a futura memoria.

Le consultazioni pubbliche possono essere ridotte a un rito formale volto ad ammantare decisioni già prese dal velo della disponibilità ad ascoltare, oppure possono essere l’occasione per rendere più equilibrati e migliori i testi normativi. In ogni caso, il legislatore – soprattutto quando si tratta del governo – dovrebbe prendere molto sul serio le modalità con cui consultare pubblicamente i portatori di interesse.

In questa prospettiva, non vi è dubbio che il modello di consultazione pubblica normalmente in uso risponde a una procedura che inizia con un annuncio pubblico sul sito web istituzionale rivolto a tutti gli interessati ad esprimersi stabilendo un congruo termine massimo per la presentazione delle osservazioni. Le posizioni degli interessati vengono poi rese pubbliche sullo stesso sito web istituzionale. Dopo la scadenza del termine l’organo di normazione pubblica il documento in cui risponde alle osservazioni ricevute e un documento normativo definitivo. Di tutta la procedura resta traccia in modo che il pubblico possa maturare una propria opinione sul se e sul come il legislatore ha operato una sintesi degli interessi particolari guardando all’interesse generale.

Questo tipo di consultazione pubblica è quanto mai opportuno quando il legislatore mette mano a interventi normativi importanti finalizzati a incidere profondamente e a lungo sull’ordinamento. Per fare un esempio recente e attinente alla materia della proprietà intellettuale, allo scopo di iniziare il processo di revisione del codice della proprietà industriale il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un documento provvisorio con le linee strategiche di riforma, ha chiamato con un annuncio pubblico i portatori di interesse a esprimersi in un determinato tempo, ha caricato sul sito web istituzionale le osservazioni ricevute e sullo stesso sito ha pubblicato le linee strategiche definitive.

È davvero sorprendente che il MIC non abbia pensato a una procedura simile per un intervento importante sul diritto d’autore come quello indotto dalla direttiva copyright e abbia invece scelto di convocare con comunicazione privata solo alcuni portatori di interesse.

Al di là dei contenuti normativi dello schema di decreto legislativo che recano le stimmate di una (verbosa) direttiva e di una (laconica) legge delega, entrambe sbilanciate a favore degli interessi commerciali legati alla proprietà intellettuale, il modo con cui si è proceduto a elaborare le nuove disposizioni legislative condanna la c.d. modernizzazione del diritto d’autore a un’intrinseca debolezza.

“Una procedura di normazione anomala ed opaca”: AISA sull’attuazione della direttiva copyright

Osservazioni di AISA sullo schema di decreto legislativo in attuazione della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale per l’uso della Commissione XIV del Senato della Repubblica. Il documento inviato al Senato è visibile qui.

Il testo del documento è riprodotto qui di seguito.

“Spett.le Segreteria 14a Commissione permanente – Politiche dell’Unione europea Senato della Repubblica

Trento, 15 settembre 2021

Oggetto: Schema di decreto legislativo in attuazione della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 295 – XVIII Legislatura.

Con riferimento al documento in oggetto, l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA), che aveva partecipato alle audizioni informali presso la XIV Commissione permanente (Politiche dell’Unione Europea) del Senato della Repubblica Italiana sul disegno di legge n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019), intende proporre alcuni rilievi critici.

a) Una procedura di normazione anomala e opaca

La procedura di normazione seguita dal Ministero della Cultura (MIC) per lo schema di decreto in oggetto si è svolta secondo modalità anomale e opache. Nei giorni 15 e 16 luglio u.s. il Ministero della Cultura ha organizzato audizioni informali sullo schema di decreto legislativo, convocando via email alcuni portatori di interesse. Altri portatori di interesse, che erano stati ascoltati in Parlamento a margine dei lavori sulla legge di delegazione europea e rispetto ai quali esiste documentazione pubblica, scritta e video, sono stati semplicemente ignorati. Di questa procedura si è venuti a conoscenza solo grazie alla pubblicazione sul proprio sito web da parte di Audicoop della lettera di convocazione da parte del MIC (https://meiweb.it/2021/07/13/schema-di-decreto-legislativo-recante-attuazione-della-direttiva-ue-direttiva-ue-2019790-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-sul-diritto-dautore-e-sui-diritti-connessi-nel-mercato-unico-di/). L’AISA, che risulta tra i soggetti non convocati, venuta a conoscenza delle audizioni convocate dal MIC, ha scritto il 20 luglio u.s. allo stesso Ministero chiedendo di essere ascoltata, ma senza ottenere alcuna risposta (https://aisa.sp.unipi.it/mancate-audizioni-presso-il-ministero-della-cultura-sul-decreto-legislativo-in-recepimento-della-direttiva-copyright/).

È forse superfluo ricordare che, nelle procedure legislative, la consultazione dei portatori di interesse risponde a regole e prassi volte a principi di pubblicità, trasparenza e inclusione. Questi principi sono stati in questa occasione consapevolmente calpestati dal legislatore. La direttiva 2019/790 è un testo normativo che ha diviso il Parlamento europeo, suscitato una valanga di critiche da parte degli accademici esperti della materia e alimentato un vasto movimento di opinione fortemente contrario alla sua approvazione. Le modalità anomale e opache con le quali si sta procedendo alla sua attuazione in Italia renderanno ancor più debole il risultato finale.

b) La mancanza di una visione d’insieme sulla proprietà intellettuale di una società democratica

La direttiva 2019/790 e la sua attuazione in Italia mediante modifica della l. 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore o lda) ripropongono la classica visione unionale che riduce il diritto d’autore a una mera questione di mercato. Invece, il diritto d’autore è un pezzo fondamentale della democrazia. La misura e il modo con cui la comunità scientifica può pubblicare e condividere i risultati della ricerca influiscono sul modo in cui evolve o involve una democrazia. Spazi più ampi di libertà nella pubblicazione e nella condivisione dei risultati della ricerca scientifica si traducono in maggiore libertà accademica e contribuiscono allo sviluppo di un dibattito pubblico e critico sulle dinamiche politiche ed economiche. Viceversa, vincoli più stringenti, come quelli che derivano da diritti di esclusiva – peraltro, sempre più attributi in via originaria e diretta agli intermediari commerciali e non agli autori – restringono i margini di libertà di informazione ed espressione del pensiero.

In buona sostanza, la direttiva 2019/790 guarda al diritto d’autore del mercato unico digitale come una questione tra intermediari commerciali vecchi (gli editori) e nuovi (Big Tech e grandi piattaforme di Internet). I cittadini, gli autori, gli scienziati, gli insegnanti, le università, le scuole, gli istituti di tutela del patrimonio culturale sono collocati ai margini della scena. La loro tutela è affidata a strumenti residuali e macchinosi come le eccezioni e limitazioni ai diritti di esclusiva. Mentre i diritti di esclusiva vengono rafforzati, e la responsabilità per la loro violazione aggravata, il promesso rafforzamento delle eccezioni e limitazioni si traduce in un corpo normativo intricato, confuso, contradditorio e prono agli interessi degli intermediari commerciali.

A ben vedere, la direttiva 2019/790 si colloca con coerenza nell’alveo di un’ampia strategia dell’Unione Europea che, persino in epoca pandemica, ripropone come formula magica l’equazione “più esclusive = più innovazione” (si veda la Comunicazione della Commissione UE COM(2020) 760 final del 25.11.2020 che contiene il Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE). Nonostante dati e teoria della proprietà intellettuale smentiscano l’equazione, il legislatore unionale e quello nazionale procedono sicuri verso un progressivo rafforzamento delle esclusive, focalizzandosi solo ad alcuni interessi particolari e smarrendo la visione ampia e lungimirante che guarda agli interessi generali di una società democratica.

Un fugace sguardo all’inizio della storia del diritto d’autore continentale può aiutare a comprendere il punto. I legislatori che approvarono, durante la Rivoluzione francese, la prima legge europea sul diritto d’autore erano infatti ben consapevoli della sua natura politica, cosmopolitica e pubblica prima che commerciale e privata. “Con la stampa” – sosteneva la relazione con la quale Sieyès presentava la sua proposta – “la libertà non è più confinata in repubbliche di piccole dimensioni, ma si espande per regni ed imperi. La stampa è, per l’estensione dello spazio, quello che era la voce dell’oratore nella piazza pubblica di Atene e di Roma”[1] Ma, a quanto pare, i legislatori europei e italiani, pur deliberando su spazi paragonabilmente ampi, non hanno occhi che per piccoli interessi.

A livello italiano, la controprova della focalizzazione sugli interessi degli intermediari commerciali è offerta dalla stasi di una delle poche iniziative legislative che puntava al rafforzamento del diritto dell’autore scientifico. Il riferimento è alla proposta di legge Gallo (DDL 1146 Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell’articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all’informazione scientifica). La proposta, la cui ultima discussione in Parlamento risale al novembre 2019, prevede l’introduzione dell’art. 42-bis nella legge sul diritto d’autore volto a riconoscere all’autore il diritto di ripubblicare la propria opera scientifica in accesso aperto.

c) Conclusioni

Alla luce del poco tempo messo a disposizione non è possibile formulare osservazioni di dettaglio sulle singole disposizioni normative dello schema di decreto legislativo.

L’AISA chiede espressamente alla Segreteria della 14a Commissione permanente di rendere pubblico questo documento sul sito web del Senato della Repubblica.

Cordialmente,

Prof. Roberto Caso

Presidente dell’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta


[1] Sieyès, Emmanuel Joseph (1790) Rapport de M. l’abbé Sieyès sur la liberté de la presse, et projet de loi contre les délits qui peuvent se commettre par la voie de l’impression, et par la publication des écrits et des gravures, http://www.copyrighthistory.org/cam/tools/request/showRecord?id=record_f_1790″

Il regime giuridico dei dati della ricerca scientifica

Pubblicato (anche in Open Access) il libro di Paolo Guarda su “Il regime giuridico dei dati della ricerca scientifica”. Nel libro si parla anche di Open Science e Open Access

http://hdl.handle.net/11572/315657

Abstract

“La ricerca scientifica si basa sui dati, i quali rappresentano l’assunto di partenza per il postulato di teoremi, per la dimostrazione di tesi, per la proposta di soluzioni affidanti. I dati sono perciò le pietre, i mattoni della scienza, ma necessitano di esser organizzati mediante criteri sistematici rigorosi per divenire elemento strutturale e fondante. Il mondo del diritto ha nel tempo predisposto apparati normativi che hanno, in modo frammentato e settoriale, fornito una regolamentazione ai vari contesti interessati dalla gestione dei dati concentrando l’attenzione sullo specifico scenario applicativo, ma raramente ricercando, se non in via eccezionale e talvolta inconsapevole, una visione complessiva. Anzi, proprio l’affastellarsi di diversificate soluzioni normative relativamente a contesti che, invece, si presentavano fortemente contaminati gli uni dagli altri, ha fatto in modo che si venisse a determinare un risultato finale caratterizzato da un regime di sovra-protezione. Quest’opera si propone di esplorare le specificità del regime giuridico dei dati della ricerca scientifica, offrendo un’analisi fondata su un metodo sistematico ad un tema troppo spesso frammentato in tanti e diversi sotto-insiemi di regole. Un approccio olistico che non intende solo fornire una guida ai temi giuridici interessati, ma che fa dell’interdisciplinarità il vero valore aggiunto e la necessaria chiave di lettura dei fenomeni in atto”.

Design e innovazione digitale

10 Settembre, 18.00

ADI Design Museum

Piazza Compasso d’Oro 1, Milano
(Ingresso da Via Ceresio, 7)

V. anche R. Caso, G. Dore, Opere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio, Trento LawTech Research Papers, nr. 40, Trento, Università degli studi di Trento, 2020, in B. Pasa (cur.), Design e innovazione digitale. Dialogo interdisciplinare per un ripensamento delle tutele, Napoli, ESI, 2021, 293-322

Direttiva copyright: lo schema di decreto legislativo

L. Franceschi, L’intervista al professore Roberto Caso-Unitn-Diritti autore e web focus su direttiva Ue copyright – decreto attuativo italiano-stakeholders-ministero-cultura, Opinione. Agenzia giornalistica, 26 agosto 2021

Di Luca Franceschi

I) DIRETTIVA UE COPYRIGHT

1) Quali sono gli elementi fondamentali previsti nella direttiva dell’Unione europea circa il diritto d’autore connesso al mercato digitale?

Gli scopi dichiarati della direttiva 2019/790 sono l’adeguamento e il completamento dell’armonizzazione del quadro normativo dell’Unione Europea sul diritto d’autore e sui diritti connessi con riferimento al nuovo contesto digitale. Tale intervento si propone inoltre di porre rimedio all’attuale stato di incertezza giuridica che caratterizza la materia. La direttiva interviene su molteplici aspetti. I principali sono i seguenti:

a) eccezioni e limitazioni a diritto d’autore e diritti connessi nell’ambiente digitale e nel contesto transfrontaliero;
b) diritto connesso dell’editore su pubblicazioni di carattere giornalistico (art. 15);
c) responsabilità dei prestatori di servizi online (ad es. YouTube) che memorizzano contenuti caricati dagli utenti (art. 17);

Al di là degli obiettivi di fondo, la principale (e reale) finalità della direttiva è di correre in soccorso di alcuni intermediari del mercato della creatività (quelli che hanno operato il lobbying più efficace): ovvero i grandi editori della carta stampata, della musica e del cinema messi nell’angolo dai grandi prestatori di servizi online (le grandi piattaforme) della galassia americana GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft).

L’acceso dibattito su questo testo normativo si è, non a caso, focalizzato sull’art. 15 (diritto connesso sulle pubblicazioni giornalistiche) e sull’art. 17 (responsabilità dei prestatori di servizi online).

Nella visione del legislatore europeo il diritto d’autore è essenzialmente una questione di equilibri di potere tra grandi intermediari vecchi (editori) e nuovi (piattaforme). In altri termini, come dice il titolo della direttiva, il diritto d’autore è solo una questione di mercato. Ci si dimentica che il diritto d’autore non riguarda solo il mercato, ma diritti fondamentali come la libertà di espressione, il diritto di accedere e di condividere informazioni e conoscenza.
Nell’ottica miope e distorta del legislatore europeo, la direttiva mira a colmare il c.d. value gap, ovvero il divario tra ciò che viene messo a profitto dalle grandi piattaforme americane e quanto riescono a guadagnare gli editori europei.
Insomma, il diritto d’autore viene impropriamente utilizzato come strumento per riequilibrare il potere dei grandi intermediari.

È facile prevedere che la direttiva è destinata per certo a fallire negli obiettivi di fondo e molto probabilmente nel soccorso ai grandi editori europei. Il risultato del processo di attuazione, ancora in corso in Italia come in molti stati membri UE, sarà quello di un quadro normativo frammentato, incerto e fortemente squilibrato a favore di potenti interessi commerciali.

II) DECRETO ATTUATIVO ITALIANO

2) Lo “schema di decreto legislativo” circa l’attuazione della direttiva (UE) 2019/790 -sul diritto d’autore- quali innovazioni prevede?

Lo schema di decreto legislativo sembra distaccarsi significativamente in alcuni punti sia dalla scarna legge delega sia dalla verbosa direttiva. Come rilevato dai primi commentatori dello schema di decreto, il rischio di una violazione del diritto europeo e di un eccesso di delega è concreto.
Ad esempio, con riferimento al diritto connesso degli editori di pubblicazioni giornalistiche si stabilisce a favore degli editori un diritto di riproduzione e comunicazione al pubblico. Il diritto di esclusiva è negoziabile dalle parti. Ma lo schema di decreto stabilisce che l’utilizzo delle pubblicazioni giornalistiche oggetto del contratto tra editori e prestatori di servizi deve corrispondere a un c.d. equo compenso. Di più, lo schema di decreto regolamenta la negoziazione tra editori e piattaforme sottoponendola al controllo dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). Insomma, una sorta di mercato supervisionato dallo Stato. Come dire che gli editori non hanno sufficiente potere negoziale nei confronti delle piattaforme e devono appoggiarsi allo Stato. Ovviamente tutto questo ha un costo per le tasche dei cittadini che dovranno pagare attraverso la fiscalità generale il mantenimento di questo pesante e farraginoso meccanismo. È molto probabile, inoltre, che lo stesso meccanismo generi un notevole contenzioso con ulteriori costi che ricadranno sulle casse pubbliche.

3) Del Decreto italiano vi sono elementi migliorabili?

Tutto il decreto è migliorabile. Sarebbe meglio riscriverlo da cima a fondo.
In ogni caso, gli errori più gravi sono a monte, nella direttiva. Il legislatore europeo non ha ascoltato le voci di chi chiedeva un maggiore equilibrio tra titolari del diritto di esclusiva e tutti gli altri portatori di interessi a cominciare dai fruitori delle opere e dei materiali protetti che operano nel mondo dell’università, della scuola e delle istituzioni culturali. Ad esempio, centinaia di accademici esperti di proprietà intellettuale avevano bocciato senza appello in una lettera aperta il diritto connesso degli editori sulle pubblicazioni giornalistiche. Non si negava il problema della concentrazione di potere economico e informativo nelle mani delle grandi piattaforme, ma si proponeva di affrontarlo con strumenti giuridici diversi dal diritto d’autore (ad es., il diritto antitrust e il diritto tributario).
L’istituzione di un nuovo diritto connesso ha precedenti fallimentari. Nel 1996 sotto la pressione di alcuni gruppi di interesse facenti capo alle imprese che gestiscono banche dati, il legislatore comunitario istituì un diritto connesso a favore del costitutore delle banche dati con lo scopo dichiarato di avvantaggiare le imprese europee rispetto a quelle americane. L’idea corrispondeva a un’equazione: più protezione è uguale a vantaggio competitivo. L’obiettivo di politica del diritto è stato un fallimento totale: non solo le imprese europee non hanno ottenuto alcun vantaggio competitivo, ma il diritto connesso sulle banche dati ha prodotto effetti collaterali nel campo della didattica e della ricerca, impedendo la libera circolazioni di dati e informazioni. Oggi a distanza di 25 anni la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica per un’eventuale revisione della direttiva. Insomma, gli errori del passato non hanno insegnato niente.

III) EDITORI ITALIANI

4) Gli editori italiani quali vantaggi economici potranno apprezzare in concreto? Vi è una stima del business?

Distinguerei i grandi editori, che forse potranno ricevere – almeno nel breve periodo – qualche vantaggio economico, dai piccoli editori e da altri intermediari che rischiano di essere schiacciati. Il risultato finale consisterà, molto probabilmente, in una sensibile riduzione del pluralismo delle fonti di informazioni.

5) Un esempio concreto: Google quanto e come riconoscerà il compenso ad un sito di news di un giornale nazionale piuttosto che ad agenzia di stampa?

Bisognerà attendere il regolamento dell’AGCOM che determinerà i criteri per stabilire il c.d. equo compenso. In ogni caso, alcuni criteri generali sono già fissati dallo schema di decreto e sono destinati ad avvantaggiare i grandi editori e le grandi testate.

6) Il singolo autore/editore chi dovrebbe contattare e con quali modalità?

Il diritto spetta all’editore e non all’autore. L’editore riconosce poi all’autore una quota compresa tra il 2 e il 5 per cento dell’equo compenso ottenuto dal prestatore dei servizi della società dell’informazione (piattaforma Internet).
Una delle parti interessate avvia la negoziazione. Se non si raggiunge un accordo, ci si può rivolgere all’AGCOM per la determinazione dell’equo compenso. Se anche la cifra determinata dall’autorità non porta alla stipula del contratto, ci si può rivolgere al giudice.
Invece gli spazi di libertà dei fruitori delle pubblicazioni giornalistiche – tra i quali ci sono ovviamente anche agenzie di stampa, editori e giornalisti – sono affidati a una disposizione che sottrae all’esclusiva del diritto connesso gli utilizzi privati o non commerciali da parte di singoli utilizzatori, i collegamenti ipertestuali, utilizzo di singole parole o estratti molto brevi. Lo schema di decreto definisce l’estratto molto breve “qualsiasi porzione che non dispensi dalla necessità di consultazione dell’articolo nella sua integrità”. La formula è talmente ambigua da candidarsi a uno dei più potenti generatori di contenzioso. Insomma, avrebbe meglio figurato in un gioco agostano da Settimana enigmistica.

IV) STAKEHOLDERS

7) Quali player istituzionali e privati sono stati coinvolti dal Governo italiano?
L’AGCOM e diverse associazioni di categoria. Una costante degli ultimi anni è di accrescere il potere dell’AGCOM nella materia. Invece, sarebbe stato bene che la materia fosse lasciata alla competenza esclusiva del giudice ordinario.

8) Vi sono soggetti che ancora devono essere sentiti?

Mentre il Parlamento ha coinvolto nelle audizioni anche i rappresentanti di interessi facenti capo al mondo no profit, della ricerca scientifica e delle istituzioni del patrimonio culturale, il Ministero della cultura si è “dimenticato” di consultare alcuni portatori di interessi ascoltati in Parlamento. Si tratta di una procedura davvero singolare, anche in considerazione del fatto che gli elenchi dei soggetti ascoltati in Parlamento è pubblico. Inoltre, la consultazione pubblica non è stata lanciata dal MIC con le consuete procedure che consentono di partecipare e seguire l’intero processo – annuncio del ministero sul proprio sito web, pubblicazione delle risposte dei portatori di interesse ecc. – ma chiamando singolarmente gli stakeholder.

V) MINISTERO CULTURA

9) Quale è il ruolo propulsivo del Ministero alla Cultura?

Il ruolo del Ministero sembra decisivo. La materia del diritto d’autore fa capo alla struttura burocratica del MIC. Peraltro, il MIC dispone per legge di un Comitato consultivo permanente che ha emanato un parere sullo schema di decreto. Mi risulta che il parere non è pubblico. Uno dei membri del comitato ha dichiarato alla stampa che il parere è stato dato su un testo completamente diverso da quello che il Governo ha trasmesso al Parlamento. Ovviamente, non disponendo né del parere del comitato, né dei testi precedenti alla versione definitiva dello schema di decreto non è possibile farsi una propria opinione. Insomma, una procedura caratterizzata da assoluta opacità.

10) Il Sottosegretario all’Editoria segue questo iter normativo?
Dalle dichiarazioni che rilascia alla stampa evinco che segue con attenzione il percorso del decreto legislativo.

VI) AISA
11) L’associazione italiana Scienza aperta, di cui le è presidente, è stata ascoltata in Parlamento: quali elementi avete portato all’attenzione dei parlamentari e quale riscontro reale avete ottenuto?

L’AISA, allineandosi ad altri portatori di interessi come Wikimedia e Creative Commons, ha suggerito un’attuazione della direttiva che conduca a un rafforzamento del sistema delle eccezioni e limitazioni a diritto d’autore e diritti connessi.
Tale indicazione si salda peraltro con una precedente proposta della medesima associazione volta a introdurre nella legge sul diritto d’autore italiana un diritto di ripubblicazione irrinunciabile e indisponibile in capo all’autore scientifico sulle proprie opere. Un vero diritto dell’autore e non dell’editore. Il diritto sarebbe strumentale all’attuazione dell’Open Access alle pubblicazioni scientifiche. In altre parole, se l’autore ha pubblicato con la classica formula dell’editoria ad accesso chiuso a pagamento per il lettore, può ripubblicare in accesso aperto – accesso gratuito e con diritti di riuso – senza dover chiedere l’autorizzazione all’editore.
La proposta dell’AISA era stata parzialmente accolta nella proposta di legge dell’On. Gallo sull’accesso aperto, ma poi l’iter legislativo si è arrestato nel novembre 2019 per la pressione degli editori italiani.
Insomma, l’AISA cerca di far presente al legislatore che il diritto d’autore non è solo una questione di mercato, ma un tema che attiene alla democrazia. Le leggi sul diritto d’autore degli ultimi decenni sono state scritte alimentando la concentrazione di potere e restringendo gli spazi di libero accesso e condivisione della conoscenza. Ciò determina un grave rischio per la democrazia. Uno dei tanti di quest’epoca sventurata.

Il diritto connesso sulle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online

Furgal, Ula, The EU Press Publishers’ Right: Where Do Member States Stand? (April 27, 2021). Journal of Intellectual Property Law and Practice (Forthcoming), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3848563

Sganga, Caterina, The Many Metamorphoses of Related Rights in EU Copyright Law: Unintended Consequences or Inevitable Developments? (April 21, 2021). Forthcoming in GRUR Int., 10/2021, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3831543

Priora, Giulia, Diritto d’autore e accesso all’informazione giornalistica: accanimento o lungimiranza del legislatore comunitario? (Copyright Protection and Access to News Information: Dogged Determination or Prescient Vision of the EU Legislator?) (March 1, 2021). Diritto dell’Informazione e dell’Informatica 4/2020, 833-855, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3805763 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3805763

Scalzini, Silvia, The New Related Right for Press Publishers: What Way Forward? (July 31, 2020). Eleonora Rosati (ed.), Handbook of European Copyright Law (Routledge, Forthcoming) , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3664847 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3664847

Moscon, V. (2019). Use and Abuse of Neighbouring Rights and the Growing Need for a Sound Understanding: The Case of Online News Protection in Europe. In S. Frankel (Ed.), The Object and Purpose of Intellectual Property (pp. 308-332). Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.

Pamela Samuelson (Berkeley Law School) Legally Speaking: Questioning A New Intellectual Property Right For Press Publishers/November 19, 2018

Moscon, Valentina, Neighbouring Rights: In Search of a Dogmatic Foundation. The Press Publishers’ Case (July 5, 2018). In: T. Pihlajarinne, J. T. Vesala, O. Honkkila (eds.), Online Distribution of Content, Cheltenham, Elgar, 2019, pp. 40-61, Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 18-17, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3208601


Statement from EU Academics on Proposed Press Publishers’ Right, 24 April 2018

Rita Matulionyte (Macquarie Law School) The proposed press publishers’ right: 5 historical lessons to learn/

Eugénie Coche (IViR) Copyright reform: a new right for press publishers – to have or not to have?/ /

Thomas Margoni (2018) Why the incoming EU copyright law will undermine the free internet: https://theconversation.com/why-the-incoming-eu-copyright-law-will-undermine-the-free-internet-99247, 2018

V. Falce, M.L. Bixio, Verso un nuovo diritto connesso a favore degli editori on line. Brevi note su recenti derive (iper)-protezionistiche, Dmit.it, 2017

Modernisation of European Copyright Rules Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition – Part E – Protection of Press Publications Concerning Digital Uses (Article 11 COM(2016) 593) Last Update: 28.09.17

C. Geiger, O. Bulayenko, G. Frosio, The Introduction of a Neighboring Right for Press Publishers at EU Level: The Unneeded (and Unwanted) Reform, 2017

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Peukert, Alexander, An EU Related Right for Press Publishers Concerning Digital Uses. A Legal Analysis (December 20, 2016). Research Paper of the Faculty of Law, Goethe University Frankfurt am Main No. 22/2016, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2888040 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2888040

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Università delle piattaforme: il business dei dati personali e la fine dell’autonomia

Pubblicato su Agenda Digitale il 12 agosto 2021

8 luglio 2021

Roberto Caso

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Prisoner#/media/File:The_Prisoner_(logo).jpg

Pandemia e piattaforme per la didattica a distanza

Durante la pandemia il tema del ruolo delle Big Tech nella didattica a distanza è stato sollevato più volte. Molte università italiane hanno fatto ricorso a strumenti di videoconferenza come Microsoft Teams, Google Meet e Zoom. L’uso di questi strumenti per finalità didattiche ha acceso i riflettori sui rischi di trattamento illecito dei dati personali nell’ambito delle piattaforme che fanno capo alla galassia GAFAM delle Big Tech americane.

In particolare, i nodi sono venuti al pettine quando la Corte di Giustizia con la sentenza 16 luglio 2020 C-311/18 (Schrems II) ha invalidato la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 sullo scudo UE-USA per la privacy, determinando in via generale l’illeceità del trasferimento dei dati personali dall’Unione Europea agli Stati Uniti.

Il problema si pone per l’università come per la scuola.

La dipendenza dalle piattaforme americane appare ancor più sorprendente alla luce del fatto che esistono soluzioni basate su software open source che possono essere gestite in autonomia dalle istituzioni formative. Due esempi: la rete nazionale a banda ultralarga dedicata alla comunità dell’istruzione e della ricerca ideata e gestita dal Consortium GARR, un’associazione senza fini di lucro fondata sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha messo a disposizione di scuola e università un ventaglio di strumenti per i servizi di videoconferenza e il Politecnico di Torino ha fatto leva sul software a codice aperto Big Blue Button per erogare didattica a distanza.

Nonostante studi (vedi qui e qui), articoli (vedi qui, qui, qui e qui) e prese di posizione pubblica (vedi qui e qui) abbiano sollecitato i decisori politici a una soluzione alternativa all’uso delle piattaforme dei giganti americani, la situazione di dominio di queste ultime appare, dopo un anno e mezzo di pandemia, immutata.

Guardiamo rapidamente ad alcuni fatti che hanno contribuito a mantenere lo status quo.

a) La reazione del Garante per la protezione dei dati personali è stata finora estremamente timida (per non dire: timorosa). Si vedano da ultimo gli accenni rinvenibili nella relazione annuale.

b) L’inerzia del Governo e in particolare del Ministero dell’Università e della Ricerca.

c) Le grandi piattaforme commerciali hanno già da tempo preso il controllo di alcune infrastrutture fondamentali delle università italiane, a cominciare dalla posta elettronica. Insomma, il terreno era stato diffusamente arato e reso fertile. Le istituzioni universitarie locali e centrali non solo non hanno fatto niente per contrastare il fenomeno, ma lo hanno (più o meno) consapevolmente alimentato.

Dalla posta elettronica all’editoria: una dinamica ripetitiva

L’esempio della posta elettronica è paradigmatico. Basti pensare a Google. Scegliere per un’università di dismettere il proprio servizio di email per far leva su Gmail, significa consentire al titano di Mountain View di penetrare nelle proprie infrastrutture con un cavallo di Troia dove alberga un pacchetto dei servizi complementari come Calendar, Drive, Docs e appunto Meet.

Consegnarsi mani e piedi a grandi piattaforme commerciali oligopolistiche non innesca solo una classica situazione di dipendenza tecnologica ed economica, ma pone altresì un problema di protezione dei dati personali che si riflette sull’autonomia dell’università e delle sue componenti (docenti, studenti e personale amministrativo).

Il problema non è rappresentato solo dalla certezza di finire sotto lo sguardo invasivo della National Security Agency o di qualche altra agenzia di spionaggio statunitense, ma anche dall’influenza che le piattaforme commerciali sono in grado di esercitare sull’evoluzione dell’università.

La dinamica che ha caratterizzato da ultimo il ricorso alle grandi piattaforme commerciali replica, infatti, quanto già avviene da anni nel campo dell’editoria e delle banche dati scientifiche.

L’editoria scientifica è sempre più concentrata nelle mani di poche entità commerciali, le quali dei tradizionali editori non hanno più niente. Queste entità si sono trasformate in imprese di analisi dei dati, spesso nel controllo di fondi speculativi di investimento, che traggono la loro forza dal delirio valutativo-bibliometrico che impera nella ricerca scientifica e nell’accademia. Com’è stato sottolineato di recente, tali imprese nel concedere alle università il solo accesso (e non la proprietà) ai contenuti delle proprie banche dati hanno soppiantato le biblioteche, ridotte alla funzione subalterna di mere dispensatrici di accesso temporaneo a un sapere posseduto e ordinato altrove secondo logiche e algoritmi opachi.

Le banche dati si trovano nei cloud controllati dalle imprese di information analytics le quali sorvegliano e profilano il comportamento dei fruitori (in primo luogo, docenti e ricercatori), al fine di prevedere e, soprattutto, di orientare la ricerca del futuro.

Non a caso chi ha studiato attentamente il fenomeno ha messo in evidenza che le piattaforme commerciali come Microsoft puntano a colonizzare tutti i servizi relativi alle diverse fasi che portano dalla ricerca alla pubblicazione e divulgazione di risultati dello studio.

Standard chiusi, proprietà intellettuale e misure tecnologiche facilitano la concentrazione di potere, riducendo la concorrenza, frammentano artificiosamente i mercati e catturano in una morsa duratura (c.d. lock-in) i fruitori dei servizi.

Le mani delle piattaforme sulla didattica

Le grandi piattaforme della galassia GAFAM ripropongono per la didattica universitaria il modello commerciale sperimentato con successo nella colonizzazione di altre infrastrutture digitali strategiche come la posta elettronica e le banche dati scientifiche.

L’impatto culturale di questa dinamica sarà ancora più profondo di quello che ha determinato il mutamento della natura della ricerca.

La gran parte degli studenti universitari ignora la realtà qui descritta o ne coglie solo una piccola porzione. Il che è facilmente spiegabile con il fatto che scuola e università non insegnano a guardare criticamente all’evoluzione delle tecnologie digitali e di Internet.

In un mondo accademico sempre più apatico e narcotizzato, dove i professori si percepiscono per lo più come travet o come “entrepreneurial scientist”, gli spazi di uso pubblico della ragione e, quindi, di libertà e autonomia si riducono drammaticamente.

Si tratta di un circolo vizioso. Gli studenti ignorano perché i docenti non insegnano a guardare criticamente alla dimensione digitale dove si esplica e si esplicherà, anche quando la pandemia da Covid-19 sarà finita, una parte importante della didattica.

Conclusioni

Per evitare la definitiva affermazione della c.d. università delle piattaforme occorre mettere mano a diverse contromisure, note a chi conosce la materia.

a) Occorre collocare al centro dell’insegnamento scolastico e universitario l’analisi critica del controllo delle infrastrutture di comunicazione del sapere.

b) Aggredire a monte il potere di monopoli e oligopoli. Il che si traduce innanzitutto in interventi normativi sull’interoperabilità, sulla proprietà intellettuale e sulla valutazione della ricerca e della didattica nonché in applicazioni tempestive e incisive della normativa sulla protezione dei dati personali.

L’agenda politica è scritta da tempo e riguarda un pezzo fondamentale della democrazia: la scuola e l’università. Manca la volontà, a livello europeo e italiano, per attuarla.

Lotta alla pandemia e sospensione della proprietà intellettuale: la voce dell’accademia

Roberto Caso

15 luglio Luglio 2021 (pubblicato sull’Alto Adige 18 luglio 2021, ripubblicato su L’Adige 20 luglio 2021). Più di 120 accademici, esperti nella materia della proprietà intellettuale, dichiarano pubblicamente di essere a favore della proposta di India e Sudafrica di sospensione dell’accordo TRIPS al fine di contrastare la pandemia da COVID-19

Nell’ottobre del 2020 India e Sudafrica hanno chiesto davanti all’Organizzazione Mondiale del Commercio o World Trade Organization (WTO) la sospensione temporanea (waiver) dell’accordo  Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), cioè dell’accordo internazionale sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale (brevetti per invenzione, marchi, copyright, segreti commerciali) su farmaci (compresi i vaccini) e dispositivi medici anti-COVID-19. La richiesta è sostenuta da più di 100 paesi, ma ha finora incontrato l’opposizione delle grandi nazioni industrializzate dove hanno sede le multinazionali della produzione farmaceutica (c.d. Big Pharma).

L’obiettivo della sospensione è la rapida condivisione su scala globale di conoscenze e tecnologie necessarie alla lotta contro la pandemia.

A maggio del 2021 sembrava che il fronte contrario alla sospensione potesse sfaldarsi. L’amministrazione Biden aveva ventilato la possibilità di appoggiare l’istanza di India e Sudafrica (si noti, per inciso, che l’oggetto della dichiarazione americana riguarda solo i vaccini, mentre la richiesta di India e Sudafrica concerne tutti i diritti di proprietà intellettuale su farmaci e dispositivi medici).

Germania e Unione Europea (tramite la Commissione) hanno prima manifestato freddezza verso la posizione statunitense e poi ribadito apertamente la ferma contrarietà alla sospensione, mantenendo la propria linea di progressivo rafforzamento della proprietà intellettuale.

Mentre le varianti del virus dilagano e la campagna vaccinale globale dimostra tutte le sue falle dentro e fuori le nazioni più ricche, lo stucchevole balletto geopolitico dei grandi paesi appare sempre più come un inaccettabile, macabro spettacolo di un potere avido e miope.

Un imponente movimento di mobilitazione della società civile ha moltiplicato le iniziative volte a sostenere la compressione della proprietà intellettuale nonché il rafforzamento della scienza aperta e dei beni comuni della conoscenza. Si pensi, per fare solo pochi esempi, a “Declare Covid-19 Vaccine A Global Common Good Now“, “People’s Vaccine“, nonché all’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) “Diritto alle cure – No profit on pandemic“. Si tratta di un movimento basato su pulsioni emotive e poco razionali? La sospensione dei diritti di proprietà intellettuale potrebbe mettere a rischio l’innovazione tecnologica del futuro? La risposta è: no. Ne è ultima dimostrazione una lettera aperta firmata da più di 120 accademici esperti della materia della proprietà intellettuale.

La lettera è stata scritta da Hyo Yoon KangAisling McMahonGraham DutfieldLuke McDonagh e Siva Thambisetty e poi offerta alla firma di colleghi sparsi in tutto il mondo.

Il documento muove dalla consapevolezza che il problema dell’iniqua distribuzione della capacità di produrre e fornire le tecnologie di tutela della salute è innescato da molteplici fattori: le restrizioni derivanti dai diritti di proprietà intellettuale sono solo uno di essi. Ad esempio, incidono negativamente anche le restrizioni al commercio internazionale e i blocchi all’esportazione. Tuttavia, le barriere alla condivisione della conoscenza erette dai diritti di proprietà intellettuale giocano un ruolo fondamentale nell’attuale scenario.

Soluzioni basate sulla beneficienza dei paesi più ricchi o sulla disponibilità a condividere volontariamente le proprie conoscenze sono insufficienti.

Preso atto dell’indisponibilità da parte delle case farmaceutiche a condividere diritti di proprietà intellettuale, dati e know-how, la sospensione dell’accordo TRIPS diviene una misura urgente ed essenziale. Lo è ancor più alla luce della limitata efficacia di altri meccanismi come le licenze obbligatorie dei diritti di proprietà intellettuale.

Com’è stato rilevato da Joseph Stiglitz in un’intervista ad Avvenire di qualche giorno fa, la sospensione dell’accordo TRIPS doveva scattare già a ottobre 2020. Si sarebbe guadagnato tempo prezioso. Il tempo perso lo si è pagato con la vita di molte persone.

Diritto d’autore, comunicazione al pubblico e misure tecnologiche di protezione contro il framing: VG Bild-Kunst e l’ultimo cioccolatino della Corte di Giustizia

Pubblicato il n. 45 della serie dei LawTech Research Paper

Roberto Caso, Diritto d’autore, comunicazione al pubblico e misure tecnologiche di protezione contro il framing: VG Bild-Kunst e l’ultimo cioccolatino della Corte di Giustizia

https://en.wikipedia.org/wiki/Forrest_Gump#/media/File:Forrest_Gump_poster.jpg

Abstract

Nella decisione VG Bild-Kunst la Corte di Giustizia dell’Unione Europea stabilisce che l’art. 3, par. 1, della dir. 2001/29/Ce sul diritto d’autore nella società dell’informazione che regola il diritto di comunicazione al pubblico deve essere interpretato nel senso che costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi di tale disposizione il fatto di incorporare, mediante la tecnica del framing, in una pagina Internet di un terzo, opere protette dal diritto d’autore e messe a disposizione del pubblico in libero accesso con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore su un altro sito Internet, qualora tale incorporazione eluda misure di protezione contro il framing adottate o imposte da tale titolare. La decisione costituisce una pericolosa estensione del diritto di comunicazione al pubblico e della nozione di misure tecnologiche di protezione prevista dall’art. 6 della dir. 2001/29/Ue che rischia di avere un impatto negativo sul Web nonché sulla libertà di pensiero e informazione.

Proprietà intellettuale in tempo di pandemia, ripensarla o rafforzarla? La visione “euro-italiana”

Roberto Caso, Proprietà intellettuale in tempo di pandemia, ripensarla o rafforzarla? La visione “euro-italiana”, Agendadigitale.eu, 15 giugno 2021

“Mentre la società civile e una cerchia sempre più allargata di intellettuali chiedono un ripensamento complessivo della proprietà intellettuale, i policy maker guardano solo ad alcuni interessi: quelli più forti e meglio organizzati. Ma senza la messa in comune della conoscenza non arriveremo preparati alla prossima crisi”.

Opere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico

Pubblicato il saggio di Roberto Caso e Giulia DoreOpere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio” nel volume curato da Barbara Pasa “Design e innovazione digitale. Dialogo interdisciplinare per un ripensamento delle tutele: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio”.

Il saggio è disponibile in open access nella serie di Trento LawTech Research Paper.

Il libro è stato presentato in un seminario organizzato dall’AIAP (Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva) il 16 giugno 2021: video disponibile qui.

Vaccini anti-COVID tra segreti e brevetti

Roberto Caso, Vaccini anti-COVID tra segreti e brevetti, L’Adige 27 maggio 2021

Il mondo dopo la pandemia sarà migliore? A giudicare da come le potenze occidentali si stanno muovendo sulla vicenda dei brevetti e dei segreti commerciali sui vaccini, la risposta è decisamente: no. Insomma, la proprietà intellettuale costituisce un banco di prova, uno dei tanti, di quel che ci aspetta nel prossimo futuro. E, appunto, non c’è da essere ottimisti.

Riassumendo: per mesi si sono susseguiti appelli della società civile volti ad allentare le maglie dei diritti di esclusiva sulla tecnologia necessaria per prevenire e curare il COVID-19 su scala globale. La richiesta si è fatta via via più pressante per i vaccini. Le ripetute dichiarazioni del Papa sul vaccino come bene comune, le petizioni di autorevoli scienziati e capi di governo, le prese di posizione di molte associazioni come Medici Senza Frontiere, Oxfam ed Emergency, l’iniziativa “Nessun profitto sulla pandemia” hanno chiesto una limitazione della proprietà intellettuale. Nessuna delle iniziative ha finora prodotto esiti concreti. Dopo qualche (immotivato) entusiasmo suscitato dalle parole pronunciate a inizio maggio da una rappresentante dell’amministrazione americana che aprivano spazi di discussione in seno all’Organizzazione Mondiale sul Commercio, i successivi appuntamenti internazionali hanno rimesso l’Occidente in riga, riposizionandolo sulla difesa a oltranza dei diritti di proprietà intellettuale. Risultato: i paesi poveri e in via di sviluppo rimarranno fuori dalla copertura vaccinale ancora a lungo. Non è solo ingiusto nei confronti di miliardi di persone, è anche rischioso per l’Occidente. Come molti hanno rilevato, finché il virus circolerà e muterà nessuno può dirsi fuori dalla pandemia.

Eppure, alcuni politici come Boris Johnson e commentatori – anche in Italia – continuano a sostenere che la produzione dei vaccini sia un innegabile e rapido successo della ricerca privata mossa dal profitto e dall’avidità.

Questa narrazione distorce la realtà attuale e dimentica la storia, anche quella recente.

Sul piano della contemporaneità trascura il fatto che il governo degli Stati Uniti – implicito o esplicito modello di riferimento per chi celebra le virtù salvifiche del mercato – ha usato poteri e risorse economiche per guidare la produzione e la distribuzione dei vaccini. Ha finanziato la ricerca di base, detiene brevetti chiave della tecnologia mRNA, ha riversato fiumi di denaro sulle case farmaceutiche (in particolare, su Moderna), ha numerosi strumenti giuridici per fare pressione sulle case farmaceutiche.

Sul piano storico è immemore del fatto che le grandi campagne vaccinali che hanno sconfitto o drasticamente ridotto l’incidenza di malattie come il vaiolo e la poliomielite sono il frutto di sforzi collettivi volti a coordinare settore pubblico e settore privato. Non solo. Sono il frutto dell’etica della scienza aperta, cioè della scienza pubblica e democratica mossa dal solo desiderio di far progredire la conoscenza. Nella campagna vaccinale contro la poliomielite sono rimaste celebri le dichiarazioni di Salk e Sabin contro i brevetti.

La pandemia doveva essere un’occasione per ripensare la distribuzione dei ruoli del settore pubblico e di quello privato nonché per ridisegnare le politiche della proprietà intellettuale. Invece ha messo tragicamente in evidenza che le geopolitica si fa anche con i vaccini e che il nostro orizzonte valoriale si restringe sempre di più.

Un bel paradosso se si pensa che la nostra capacità di reagire al COVID-19 dipende innanzitutto da una prassi riconducibile all’etica della scienza aperta: la condivisione delle sequenze genetiche del virus e delle sue varianti. Una condivisione iniziata a gennaio del 2020 quando un gruppo di ricercatori cinesi depositò su Internet in accesso aperto la sequenza del SARS-Cov-2.