Proprietà intellettuale

Roberto Caso

Voce del Dizionario AISA della scienza aperta

25 agosto 2022, modificata il 26 e il 28 agosto 2022, pdf qui, e su Zenodo

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_Intellectual_Property_Organization_(WIPO)_members_world_map.png

L’espressione “proprietà intellettuale” è di quelle che dominano la scena della contemporaneità. Eppure il suo uso come categoria giuridica che identifica numerosi differenti diritti di esclusiva su attività umane è molto recente. Attualmente la categoria include diritti d’autore, brevetti per invenzione, marchi, disegni industriali, indicazioni geografiche, segreti commerciali. Secondo una ricostruzione di un autorevole studioso della materia, l’uso della macrocategoria inizia a diffondersi a seguito dell’istituzione nel 1967 dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà (World Intellectual Property Organization o WIPO). La WIPO è un’agenzia delle Nazioni Unite che conta 193 Paesi membri ed è dedita allo sviluppo di un sistema normativo internazionale “bilanciato” ed efficace di proprietà intellettuale.

L’uso della macrocategoria si è poi definitivamente imposto – o è stato imposto dall’Occidente – attraverso una delle normative più emblematiche del capitalismo globale: l’accordo nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Commercio sui diritti di proprietà intellettuale del 1994 (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights o TRIPS).

Attraverso gli accordi normativi internazionali gli Stati hanno parzialmente ceduto la propria sovranità nazionale. Le grandi linee di sviluppo nonché il c.d. bilanciamento tra proprietà intellettuale e altri diritti sono nelle mani di organi e corti internazionali.

L’Unione Europea ha competenza nella materia e ha inserito la proprietà intellettuale nell’art. 17.2 della Carta dei Diritti Fondamentali, accostandola al vero diritto di proprietà e privandola, almeno a livello della lettera del testo, della clausola sociale.

La categoria della proprietà intellettuale rimane però filosoficamente e giuridicamente controversa per diverse ragioni.

a) Accumuna diritti che poco hanno a che fare l’uno con l’altro. Tali diritti hanno ragioni giustificative e finalità differenti. Il diritto d’autore disciplina le opere dell’ingegno della letteratura, dell’arte e della scienza. Il brevetto per invenzione riguarda l’innovazione industriale. Il marchio serve a identificare prodotti e servizi. E così via. La riconducibilità di questi diritti alla proprietà è discussa sia nel pensiero giusnaturalista sia in quello utilitarista.

b) Stabilisce un accostamento forzato tra diritti di esclusiva su beni tangibili (la proprietà in senso stretto) con i diritti di esclusiva su beni intangibili che hanno natura profondamente diversa. I beni tangibili sono rivali al consumo. I beni intangibili no: possono essere fruiti contemporaneamente da un numero infinito di persone. Lo stesso riferimento al bene intangibile come frutto dell’attività del pensiero umano è controverso.

c) Nasconde retoricamente la natura monopolistica del diritto di esclusiva. Un conto è parlare di proprietà, altro è parlare di monopolio. Nei sistemi capitalistici ad economia liberale il monopolio viene, almeno in linea teorica, contrastato dal diritto. Mentre la proprietà è un pilastro del capitalismo liberale. Nelle costituzioni in cui il diritto di proprietà è un diritto fondamentale – e non è il caso della Costituzione italiana – l’accostamento esplicito o implicito della proprietà intellettuale alla proprietà, significa fondamentalizzare il diritto, cioè renderlo inattaccabile da norme di legge ordinaria che contrastano con il contenuto costituzionale.

Negli ultimi decenni la normativa degli accordi internazionali ha esteso progressivamente il contenuto della c.d. proprietà intellettuale. Beni della conoscenza che in passato erano comuni oggi sono sottratti alla destinazione universale e gravati da esclusive. Ma c’è di più e di peggio. La proprietà intellettuale riguarda sempre di più il controllo delle infrastrutture tecnologiche e della loro logica (gli algoritmi) costituendo una barriera di accesso a monte del sistema di comunicazione e di progresso della conoscenza.

La proprietà intellettuale alimenta il capitalismo dei monopoli intellettuali che genera gravi disuguaglianze e mette a rischio la democrazia. Disuguaglianze tra Paesi ricchi e Paesi poveri. Disuguaglianze, anche nei Paesi ricchi, tra persone che possono pagare il prezzo per l’accesso alla conoscenza e persone che non hanno questa possibilità. Si pensi, ad esempio, all’accesso ai testi e alle altre risorse formative della scuola e dell’università.

Peraltro, il fenomeno della concentrazione nelle mani di pochi soggetti del controllo esclusivo di informazioni, dati e capacità computazionale si basa oggi non solo sul diritto (la c.d. proprietà intellettuale) ma anche (e soprattutto) sul potere di fatto delle grandi piattaforme commerciali di Internet.

Nel campo della scienza la tendenza a privatizzare la conoscenza, cioè ad estendere le esclusive (giuridiche e di fatto) fino al controllo della ricerca di base, dei mattoni fondamentali del sapere, dei beni essenziali per la vita (ad es., farmaci e vaccini) e delle infrastrutture della comunicazione (prima fra tutte: Internet) mette a rischio la distinzione tra ricerca animata dal progresso della conoscenza (in particolare, la ricerca del settore pubblico per l’interesse di tutti) e ricerca orientata al profitto (di pochi). Alimenta i conflitti di interesse. Omologa le istituzioni accademiche e scientifiche alle aziende.

Fin dai primi anni 2000 c’è chi mette in guardia sul fatto che la scienza aperta è inconciliabile con la continua espansione della proprietà intellettuale. Quel monito è oggi più vero che mai.

Un autunno caldo per la scienza aperta?

Roberto Caso

24 agosto 2023, modificato il 25 agosto 2022 (versione 3.0: Zenodo e pdf qui).

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Metalmeccanici.jpg

Il nuovo vento della politica

Il vento della politica sta cambiando ancora. A livello globale e a livello nazionale. Quale futuro avrà la scienza aperta a partire da questo autunno?

L’idea di rendere gratuitamente accessibili e giuridicamente riutilizzabili i risultati della scienza su Internet, di rendere più democratico, equo e trasparente il processo di formazione e di discussione critica della scienza potrebbe essere in crisi di fronte ai (nuovi) rigurgiti nazionalisti e imperialisti. Insomma, la scienza aperta è espressione del principio della destinazione universale dei beni e del valore del dialogo pubblico e pacifico tra uomini, applicati a un nuovo scenario tecnologico in cui la costruzione e la comunicazione cooperativa della conoscenza passa attraverso la Rete. Un principio (la libertà della conoscenza, la conoscenza come bene comune) e un valore (l’uso pubblico della ragione) che si contrappongono frontalmente a chiusure di confini e colonizzazioni più o meno violente.

La pandemia e il dissolversi di una nuova speranza

Nel migliore dei mondi possibili, la pandemia avrebbe dovuto rappresentare una spinta potente allo sviluppo della scienza aperta, a partire dalla riforma dei diritti d’autore e dei brevetti. Le cose sono andate in modo diverso. I farmaci salvavita, compresi i vaccini, sono rimasti, salvo lodevoli eccezioni, nel controllo delle Big Pharma. L’editoria scientifica, oramai trasformatasi nell’imprenditoria dell’analisi dei dati, è saldamente nelle mani di grandi monopoli: lo dimostrano i c.d. contratti trasformativi, accordi tra grandi imprese della comunicazione scientifica e consorzi di biblioteche che, al di là delle declamazioni, consentono ai giganti commerciali di accrescere i loro profitti e aumentano le diseguaglianze tra chi può e chi non può entrare nel gioco della comunicazione scientifica.

L’estate del 2022 e le nuove (?) politiche in materia di ricerca e scienza aperta

Durante l’estate del 2022 sono stati pubblicati documenti di policy e studi istituzionali che guardano al futuro prossimo della ricerca e dell’Open Science.

A livello europeo ed italiano tra i tanti documenti rilevanti si segnalano:

– il Piano Nazionale della Scienza Aperta del Ministero dell’Università e della Ricerca italiano parte del Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027 (Decreto Ministeriale n. 268 del 28 febbraio 2022, pubblicato il 15 giugno 2022 [sic!]; il PNR era stato approvato dal CIPE il 15 dicembre 2020);

– le conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea su Research assessment and implementation of Open Science del 10 giugno 2022;

– l’Agreement on Reforming Research Assessment del 20 luglio 2022;

quattro studi (agosto 2022) della Commissione Europea su vari aspetti normativi (copyright e pubblicazioni scientifiche, copyright e riuso dei dati, Open Data Directive, Data Governance and Data Act, Digital Services Act e Digital Markets Act), che incidono sulla ricerca e sull’Open Science.

Contraddizioni e nodi irrisolti: un paio di esempi

I documenti auspicano modifiche delle norme sulla c.d. proprietà intellettuale e riforme delle prassi della valutazione della ricerca.

Tuttavia, nessuno dei testi citati vuole sciogliere i nodi e le contraddizioni di fondo. Nodi e contraddizioni che sollecitano la seguente domanda: la scienza aperta per come concepita dall’Unione Europea e dall’Italia è antagonista del capitalismo dei monopoli intellettuali e della sorveglianza, del neoproprietarismo e della privatizzazione della conoscenza o ne è strumento?

Non potendo qui entrare nel dettaglio di tutti i documenti, ci si limiterà a un paio di esempi.

Il primo esempio riguarda l’impatto del diritto d’autore sull’apertura delle pubblicazioni scientifiche nonché sul diritto umano alla scienza e alla ricerca.

Il Piano Nazionale della Scienza Aperta (pag. 6) si esprime nel modo seguente.

“Il principio dell’accesso aperto è nato spontaneamente nella comunità scientifica, ma oggi è oggetto di normative e soft law a livello internazionale e nazionale. Il quadro normativo attuale, in particolare la legge sul diritto d’autore, ostacola lo sviluppo dell’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche.
Due sono le priorità:
a) promuovere un diritto irrinunciabile e inalienabile di ripubblicazione immediata (senza termini di embargo) per le pubblicazioni scientifiche finanziate parzialmente o totalmente con fondi pubblici;
b) estendere la portata in ambito scientifico delle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore. In particolare, si raccomanda di attuare la Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. Occorre definire le modalità e gli strumenti per aprire all’accesso quanto pubblicato in accesso chiuso ai fini dello svolgimento di esercizi di valutazione imposti dallo Stato.”

A parte il riferimento anacronistico all’attuazione della Direttiva (UE) 2019/790 – già avvenuta con il D.lgs. n. 177 del 2021 che peraltro ha disatteso gli auspici che provenivano dal mondo della scienza aperta -, c’è da dubitare che il diritto di ripubblicazione possa improvvisamente trasformarsi in un obiettivo politico prioritario del nuovo parlamento e, soprattutto, del nuovo governo (qualsiasi colorazione politica essi dovessero assumere). Ne è prova il fatto che il diritto di ripubblicazione in accesso aperto era parte della c.d. proposta Gallo avanzata durante la corrente legislatura, ma arrestatasi in Senato e rimasta alla fine, dopo tre diversi governi, lettera morta.

Nello studio della Commissione Europea si delineano diverse opzioni di modifica della normativa europea sul copyright in favore della ricerca scientifica, alcune delle quali riguardano anche il diritto di ripubblicazione (secondary publication right). A fronte dell’immobilismo italiano, occorrerà vedere se l’Unione Europea vorrà effettivamente perseguire la strada di una modifica profonda del diritto d’autore a favore della scienza (conoscenza) aperta, una modifica che però garantisca l’assoluto rispetto della libertà e dell’autonomia scientifico-accademica.

Più in generale, rimane il problema della scelta di fondo dell’Unione Europea: l’aver voluto inserire la c.d. proprietà intellettuale del capitalismo globale tra i diritti fondamentali (v. l’art. 17.2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea) privandola, almeno a livello della lettera della disposizione, della clausola sociale presente, invece, nell’art. 42 della nostra Costituzione in riferimento al diritto di proprietà (in senso stretto). Tale operazione ha diversi obiettivi: far rientrare nel concetto di proprietà ciò che non lo è (il diritto d’autore, il brevetto per invenzione, i marchi, i segreti commerciali), accumunare tutti i diritti di esclusiva su entità intangibili sotto il cappello di una categoria che evoca il dominio assoluto e dispotico e blindare le stesse esclusive con la garanzia costituzionale del carattere fondamentale del diritto (garanzia sorvegliata dalla Corte di Giustizia UE e, indirettamente, dalla Corte EDU).

Le speranze di un riequilibrio del diritto d’autore e del brevetto per invenzione rimangono nelle mani dei giudici (delle corti internazionali e nazionali) con tutti i rischi (ma anche le opportunità) che ciò comporta.

Il secondo esempio riguarda le possibili riforme del sistema di valutazione della ricerca.

Nelle conclusioni del Consiglio UE su Research assessment and implementation of Open Science si rinviene una parte dedicata (pagg. 4 ss.) ad alcuni principi che dovrebbero guidare la riforma dei sistemi europei di valutazione.

a) Disegnare un approccio che esprima un maggiore bilanciamento tra valutazione qualitativa e quantitativa della ricerca, con relativo rafforzamento degli indicatori qualitativi e uso responsabili di quelli quantitativi.

b) Riconoscere tutte le forme di contributo alla ricerca e all’innovazione e tutte le forme di processo di formazione della scienza. Non solo pubblicazioni, ma anche dataset, software, metodologie, protocolli, brevetti ecc.

c) Prendere in considerazione ai fini della carriera tutte le attività di ricerca e innovazione. Ad esempio, la supervisione dei giovani ricercatori, i ruoli di leadership, la capacità imprenditoriale, l’interazione della società inclusi il public engagement e la citizen science.

d) Prendere in considerazione le specificità della disciplina di riferimento, la tipologia di ricerca (di base o applicata), lo stadio della carriera, le missioni dell’istituzione di ricerca.

e) Garantire che l’integrità (etica) della ricerca rappresenti la più elevata priorità e non sia contraddetta da incentivi che muovono in direzione opposta.

f) Garantire la diversità, l’eguaglianza di genere e la promozione delle donne nella scienza.

Al di là della genericità che caratterizza tutti i documenti programmatici di questo genere e di alcune banalità, spicca una visione che fa di tutte le erbe un fascio. Non emerge quella che dovrebbe essere la vera priorità: conservare una distinzione e un equilibrio tra ricerca pubblica finalizzata all’interesse di tutti e ricerca privata. Si conferma invece una visione aziendalistica della ricerca e della scienza aperta che cannibalizza tutto il mondo del sapere. Così, secondo il Consiglio UE, il male non sta negli indicatori in sé, ma nell’uso sbilanciato degli stessi.

Qualche spunto positivo emerge con riferimento ai principi di apertura che dovrebbero governare gli esercizi di valutazione con particolare riferimento agli indicatori quantitativi (pag. 7). Si auspica che le banche dati e i dati bibliometrici siano, in linea di principio, aperti e trasparenti (chissà cosa ne pensa l’ANVUR). Ma nessuno elemento di concretezza si rinviene con riferimento al modo con cui rendere operativo l’auspicio. In ogni caso, non una parola sull’idea di affidare ad agenzie governative, cioè alla spada invece che alla bilancia, la governance attraverso i numeri della ricerca accademica.

Conclusioni

In conclusione, per quello che emerge dagli ultimi documenti di policy dedicati alla materia, l’Open Science dell’Unione Europea si avvia a diventare (se già non lo è già) strumento del capitalismo neoliberista.

Se fosse diffusa una diversa visione della scienza aperta tra ricercatori e cittadini, si potrebbe pronosticare un autunno caldo. Ma l’apertura democratica della scienza come altri temi fondamentali non trova spazio né nella formazione scolastica né nel dibattito pubblico dei mass media. La cosa non sorprende. Se i cittadini hanno una vaga idea di cosa sia la scienza – e ne abbiamo avuto prove evidenti durante la pandemia -, è difficile che possano comprendere quale valore abbia per la tenuta della democrazia la scienza aperta nel senso qui delineato.

Facile prevedere che nessuna delle priorità verrà affrontata in autunno e nei mesi a venire. Non il contrasto ai monopoli intellettuali, non una seria riforma della valutazione della ricerca volta a ristabilire autonomia e libertà accademica, non la costruzione di infrastrutture di comunicazione realmente indipendenti dai padroni della Rete.

Science a­­s usual… pardon: business as usual.

Riferimenti

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Diritto e arte: un interassente provvedimento del Consiglio di Stato

La nozione di opera d’arte (unica) nella legislazione sugli appalti pubblici e il suo rapporto con il diritto d’autore

22 agosto 2022

Immagine tratta dal sito web del Consiglio di Stato: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/consiglio-di-stato1

Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 20 luglio 2022, N. 06324/2022REG.PROV.COLL./N. 10190/2020 REG.RIC.

Ecco di seguito un estratto della motivazione che si legge per intero qui.

“Alla luce di quanto esposto non è revocabile in dubbio il fatto che il progetto di A.H. costituisca un’opera d’arte rilevante ai fini dell’applicabilità dell’art. 63 del d. lgs. 50/2016., anche se un’opera d’arte del tutto peculiare.

A mente dell’articolo 2575 del codice civile formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Secondo l’articolo 1 della legge 633/1941 («Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio») sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Il carattere creativo necessario per la tutelabilità di un’opera dell’ingegno implica la novità e l’originalità, ancorché relative, dell’opera e consiste nell’individualità della rappresentazione, ossia nell’idoneità dell’opera ad esprimere in modo personale un sentimento, un’idea, un fatto. Elemento caratteristico dell’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore è la funzione tipica di stimolo a reazioni emotive nel percipiente.

L’articolo 2 della legge 633/1941 contiene un elenco (non tassativo, come si dirà) delle opere protette dal diritto d’autore tra cui:

a) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;

b) i disegni e le opere dell’architettura;

c) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

L’opera di A.H. presenta tratti comuni con le tipologie di opere citate ma non è incasellabile in nessuna di esse: non è un’opera appartenente alle cosiddette “arti figurative” anche se la scenografia e la rappresentazione hanno un ruolo significativo in essa; non è un mero disegno o un’opera dell’architettura perché queste ultime riguardano di regola edifici; non è certamente un’opera del disegno industriale pur avendo carattere creativo e valore artistico.

Come si è detto, l’elenco di cui all’art. 2 della l. 633/1941 non è tassativo ma meramente esemplificativo (Cassazione civile, sez. I, 19/07/1990, n. 7397): pur non rientrando l’opera di André Heller tra quelle elencate nella norma citata essa ha tutte le caratteristiche dell’opera d’arte. È frutto dell’ingegno umano, è originale, è nuova, ha valore artistico, mira a suscitare e comunicare emozioni. Tecnicamente può essere considerata come un’opera composta perché è la risultante della combinazione attuata da più forme diverse dell’attività creativa le quali, pur potendo conservare una propria autonomia ontologica e funzionale, concorrono a formare le parti costitutive di una nuova opera con una sua autonoma e definita individualità.

Proprio il fatto che l’opera di H. non sia immediatamente riconducibile alla elencazione esemplificatoria contenuta nell’art. 2 della l. 633/1941 è una prova indiretta della sua assoluta unicità (ed al concetto di unicità fa riferimento l’art. 63 del d. lgs. 50/2016).

D’altronde il riconoscimento del “valore artistico” ad un’opera non può che derivare (almeno inizialmente) da una valutazione fatta dalla comunità degli appassionati, esperti dei singoli rami dell’arte, i quali molto spesso fanno da “apripista” al riconoscimento poi attribuito dalla collettività dei cittadini. L’attribuzione ad un’opera del valore di “opera d’arte” (come la storia insegna) agli inizi è molto spesso il frutto di un giudizio di persone di cultura, particolarmente competenti sia dello specifico ramo artistico, sia delle correnti socioculturali alle quali l’artista si ispira e delle quali l’opera è espressione. Ciò si verifica soprattutto quando un’opera rompe gli schemi e i canoni in precedenza seguiti e, di conseguenza, non compresi dalla massa del pubblico, ma apprezzati da critici illuminati. Posto l’apprezzamento che le opere di Heller riscuotono nel mondo, non si può non riconoscere che ad esse, dalla comunità dei critici e dalle persone culturalmente competenti del ramo (nonché di gusto raffinato), sia stato attribuito il valore di “opera d’arte”.

Alla luce delle considerazioni esposte si può ritenere che:

– il progetto di A.H. costituisce un’opera d’arte per la quale il Comune di Bressanone ben poteva ricorrere alla procedura prevista dall’art. 63 del d. lgs. 50/2016;

– contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, nella specie non ci si trova di fronte ad un appalto pubblico di servizi ma all’acquisizione di un’opera d’arte unica che può essere acquistata esclusivamente dall’artista che ne è autore; se si fosse trattato di un quadro di Caravaggio nessuno avrebbe dubitato della possibilità di ricorrere ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara; possono sorgere problemi quando ci si trova di fronte a forme d’arte innovative: ma, una volta chiarito che il progetto di A.H. costituisce un’opera d’arte, le conseguenze vengono da sé”.

Il diritto di ripubblicazione in ambito scientifico (secondary publication right) – Bibliografia e sitografia

Bibliografia

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R. Caso, Il diritto d’autore accademico nel tempo dei numeri e delle metriche, Trento LawTech Research Papers, nr. 36, Trento, Università degli studi di Trento, 2018

R. Caso, The Darkest Hour: Private Information Control and the End of Democratic Science, Trento LawTech Research Papers, nr. 35, Trento, Università degli studi di Trento, 2018, in I. De Gennaro, H. Hofmeister, R. Lüfter (eds.), Academic Freedom in the European Context. Legal, Philosophical and Institutional Perspectives, in Palgrave Critical University Studies book series (PCU), Springer Nature, 2022, 259-288

R. Caso, La legge italiana sull’accesso aperto agli articoli scientifici: prime note comparatistiche, Trento LawTech Research Papers, nr. 18, Trento, Università degli Studi di Trento, 2014; in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, nr. 4/2013, pp. 681-702

R. Caso, Scientific knowledge unchained: verso una policy dell’università italiana sull’Open Access [Scientific knowledge unchained: towards an Open Access policyfor Italian universities], Trento LawTech Research Papers, nr. 16, Trento, Università degli Studi di Trento, 2013

Digital Republic (Ана Лазарова), The long-awaited amendments to the Bulgarian Copyright Act are a fact as of 01.12.2023, 01.12.2023

European Commission (written by C. Angelopulos), Study on EU copyright and related rights and access to and reuse of scientific publications, including open access – Exceptions and limitations, rights retention strategies and the secondary publication right, 01.08.2022

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S. Faro, G. Peruginelli & D. De Angelis (2024). Conservazione dei diritti dell’autore e diritto di pubblicazione secondaria in ambito scientifico. Cnr Edizioni. https://doi.org/10.32091/VolRight2Pub2024, 31.10.2024

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L. Guibault, Owning the Right to Open Up Access to Scientific Publications (January 3, 2011). OPEN CONTENT LICENSING: FROM THEORY TO PRACTICE, L. Guibault and C. Angelopoulos, ed., Amsterdam University Press, 2011, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1829889

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P. B. Hugenoltz, ALLEA Statement in Support of Secondary Publication Rights for Scholarly Article, Kluwer Copyright Blog, 16 Nov. 2024

P. B. Hugenoltz, ALLEA Statement on Open Access Publication under “Big Deals” and the New Copyright Rules, Kluwer Copyright Blog, 12 Dec. 2022

IGSG (CNR), Right2Pub. Balancing Publication Right: la voce della comunità scientifica su “rights retention” e “secondary publishing right”, 30.09.2023

S. Khoo, The Plan S Rights Retention Strategy is an administrative and legal burden, not a sustainable open access solution, Insights – 34, 2021

S. Khoo, Why the Plan S Rights Retention Strategy Probably Won’t Work, The Scholarly Kitchen, Jul 27, 2021

K. Krapez, Secondary Publication Right of Scholarly Works: A Comparative Analysis of Regulations in Slovenia and the EU Member States, 76 PRAVNIK 585 (2021)

M.C., Janssens, Academic Publishing: Open Access as an Alternative Licensing Market for Academic Publishing and Scientific Communication (September 30, 2022). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4234371 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4234371

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A. Lazarova, Introducing a zero-embargo Secondary Publication Right in Bulgaria, 09.02.2024

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C. Morrison, J. Secker, B. Vezina, J. Ignasi Labastida I, V. Proudman, (2020). Open Access: An Analysis of Publisher Copyright and Licensing Policies in Europe, 2020. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4046624

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N. Peifer, Regulatory Aspects of Open Access, 1 (2010) JIPITEC 131, https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-1-3-2010/2791

Plan S, Rights Retention Strategy

M.C. Pievatolo, Intervista alla Prof.ssa Maria Chiara Pievatolo. Proprietà intellettuale o scienza aperta?, DIMT, 15 luglio 2022

M.C. Pievatolo, I custodi del sapere, Bollettino Telematico di Filosofia Politica, 31 maggio 2021

M.C. Pievatolo, Agorà o museo? Una proposta di legge per l’accesso aperto, Roars, 25 settembre 2018

M.C. Pievatolo, Il diritto d’autore preso sul serio: una legge per liberare la letteratura scientifica, Roars, 28 giugno 2016

E. Priest, Copyright and the Harvard Open Access Mandate, (2012) 10(7) Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 377

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S. Rouah, R. D. Bourdon, Access to Scientific Works, Exclusive Rights and Free Science, “Revue internationale du droit d’auteur” (2019)

B. Selman, L. Guibault, M. Swartz, Legislating Open Access: Making the Case for a Secondary Publishing Right in Canada (November 21, 2024). Preprint under consideration by the Journal of Copyright in Education and Librarianship (JCEL)., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=5029611 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5029611

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K. Stockmar, T. Dreier, A. Geyer-Schulz, Legal Promotion of Open Access Archives and Possible Implications: The Proposal of the German Conference of Education Ministers, 2006

E. Stoica, Rights Retention Strategy or How to End a Mexican Stand Off – Part Two, Kluwer Copyright Blog, 20.08.2024

E. Stoica, Rights Retention Strategy or How to End a Mexican Stand Off – Part One, Kluwer Copyright Blog, 19.08.2024

P. Suber, Author Rights and the Harvard Open Access Policies: a Response to Patrick Alexander (2021) 34 Insights 1

G. Tsakonas, K. Zoutsou, M. Perivolari, (2023). Secondary Publishing Rights in Europe: status, challenges & opportunities. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.8428315

University of Zurich, Project to anchor a second publication right in Switzerland, 31.05.2023

D. Visser, The Open Access provision in Dutch copyright contract law, (2015) 10(11) JIPLP, 872

Policy e riferimenti normativi

AISA, Proposta di modifica alla legge italiana sul diritto d’autore, 2016

AISA, Diritto di ripubblicazione in ambito scientifico: testi normativi di riferimento

AISA, La proposta di legge Gallo

AIE, A.S. 1146 Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all’informazione scientifica. Nota dell’Associazione Italiana Editori

ALLEA, ALLEA Advocates for EU-Wide Secondary Publication Rights and Better Negotiation of Future “Big Deals”, 12 Dec. 2022

EU Commission, European Research Area Policy Agenda. Overview of actions for the period 2022-2024, 2021

Knowledge Rights 21, A Position Statement from Knowledge Rights 21 on Secondary Publishing Rights, 2022

LIBER, Secondary Publisher Right, v. 2, 2021

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recheche (Francia) – Ouvrire la Science, Mettre en œuvre la stratégie de non-cession des droits sur les publications scientifiques, Jullet 2022

Ministero dell’Università e della Ricerca (Italia), Piano nazionale della scienza aperta, p. 6

US bill, Fair Access to Science and Technology Research Act

US bill, Public Access to Public Science (PAPS) Act

Progetti di ricerca

reCreating Europe

Right to Research in International Copyright Law

Conferenze e seminari

19.12.2023, Il diritto alla ricerca. Nuove frontiere e profili evolutivi del diritto d’autore, ore 9-14 – Biblioteca Vallicelliana – Sala Borromini
Piazza della Chiesa Nuova 18, Roma

05.05.2023, “Copyright as a vehicle for access to science and culture: looking ahead”, LUISS, Roma (online)

reCreating Europe Final Conference – Brussels, 21st-22nd March 2023

Workshop on “An EU copyright & data legislative framework fit for research: barriers, challenges and potential measures”, with Giulia Dore, 23 & 24 February 2023, Brussels and online meeting

Primo Convegno del gruppo di lavoro Open Science della CoPER, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma 6-7 dicembre 2022

GDE 22: Open Science and Intellectual Property: the Dilemma, Fide Foundation and TIPSA (Transatlantic Intellectual Property Academy), Thu, 10 November 2022, 17:30 – 18:30 CET [online]

Copyright Evidence: Synthesis and Futures, University of Glasgow, Advanced Research Centre (ARC) 17-18 October 2022 [online]

AISA, Scienza aperta e società democratiche, 20-21.10.2022 (presentazioni qui)

Un’esplosione di conoscenza: dalla teoria alla pratica per ridurre le disuguaglianze“, XI Convegno nazionale NILDE sul Document Delivery e la cooperazione interbibliotecaria, Sessione pomeridiana 14.30-17.30 – Discutendo di Open Science, Università di Messina, 28 settembre 2022

Academic Copyright, Open Access and the “Moral” Second Publication Right, Istituto Italo-Cinese, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan (online), 19 May 2022

Academic Copyright. Open Access and the “Moral” Second Publication Right, “New Perspectives on Copyright”, LawTech Seminars, 28 aprile 2022, Università di Trento, Palazzo di Giurisprudenza, ore 14-17.00

Webinar — Secondary Publishing Right: Exploring Opportunities and Limitations, reCreanting Europe, 13.12.2021

Interviste

Scienza aperta: anche una questione di diritti d’autore, intervista di Roars a Roberto Caso, 4 maggio 2023

Roberto Caso: intervista per CLAKP su “Diritto di ripubblicazione in ambito scientifico”

AISA bando premi tesi scienza aperta 2022

4 agosto 2022

Anche quest’anno, in occasione del suo VII convegno annuale che si terrà a Roma presso la sede centrale del CNR il 20 e 21 ottobre, l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) premierà le migliori tesi di dottorato e di specializzazione o di laurea magistrale dedicate alla scienza aperta e presentate negli anni 2020, 2021 e 2022.

Le indicazioni sulle modalità di partecipazione al concorso, il cui bando scade il 10 settembre 2022, sono consultabili a partire da questa pagina.

Pubblicati quattro studi della Commissione Europea su varie normative rilevanti per la ricerca scientifica

1° agosto 2022

Pubblicati quattro studi della Commissione Europea su varie normative rilevanti per la ricerca scientifica:

Diritto comparato della privacy 2022-2023

Roberto Caso, Paolo Guarda, Zoi Krokida (visting professor)

William James Sidis photographed at his Harvard graduation in 1914
Fonte Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/William_James_Sidis#/media/File:William_James_Sidis_1914.jpg

LEZIONE 1. IL CORSO: SCOPI, METODO, ORGANIZZAZIONE

Lezione 1: slide

Scopi

Metodo

Organizzazione

LEZIONE 2. IL METODO CASISTICO E PROBLEMATICO – IL METODO DI LAW AND TECHNOLOGY

Lezione 2: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitoli 1 e 4

G. Pascuzzi, Cosa intendiamo per «metodo casistico»?, Trento Law and Technology Research Papers; nr. 29, 2016

R. Caso (a cura di), Guida alla ricerca ed alla lettura delle decisioni delle corti statunitensi. Trento, Università di Trento, 2006

Harvard – Facoltà di legge (di Scott Turow) – Mondadori 2013 (ed. orig. 1977) – un estratto

Visioni:

The Paper Chase (di James Bridges) – una scena

Learn Law Better, Paper Chase vs Law Professor

LEZIONE 3. GLI ARGOMENTI INTERPRETATIVI – IL BILANCIAMENTO DEI DIRITTI – IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

Lezione 3: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitoli 2, 3 e 12

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, art. 12

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 8

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, art. 7

S. D. Warren, L. D. Brandeis, The Right to Privacy, in Harvard Law Review, Vol. 4, No. 5. (Dec. 15, 1890), pp. 193-220

Cass. 27 maggio 1975 n. 2129, in Foro it, 1976, I, 2895 (caso Soraya)

A. De Cupis, Il diritto alla riservatezza esiste, in Foro it., 1954, 89

R. Pardolesi, Riservatezza: problemi e prospettive, in Spinelli (a cura di), Responsabilità civile, Bari, 1974, vol. II, pp. 316 ss.

S. Rodotà, Riservatezza, in Enciclopedia Treccani, 2000

LEZIONE 4. IL DIRITTO ALL’OBLIO (ITA-EU-USA)

Lezione 4: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 14

Regolamento (UE) 2016/679, Art. 17

Sidis v. F-R Publishing Co, 113 F.2d 806 (Harvard H2O)

Cass. 9 aprile 1998, n. 3679

Cass., sez. un., 22 luglio 2019, 19681

S. Barbas, The Sidis Case and the Origins of Modern Privacy Law (March 1, 2012). Columbia Journal of Law & the Arts, Vol. 36, No. 1, Fall 2012 , SUNY Buffalo Legal Studies Research Paper No. 2013-011, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2151880

R. Pardolesi, L’ombra del tempo e (il diritto al)l’oblio, in Questione Giustizia 2017/1

Documenti:

Sidis Archives (Sidis vs. The New Yorker)

William James Sidis (Wikipedia)

Visioni:

A. de Concini, L’uomo più INTELLIGENTE della STORIA – William J. Sidis, 15 luglio 2020

LEZIONE 5. LA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: IL GDPR – 1

Lezione 5: slide

Letture: 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679

European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Handbook on European data protection law, 2018

LEZIONE 6. IL RIGHT TO PRIVACY IN USA – SEMINARIO

Lezione 6: slide

Letture:

Samuel Warren and Louis Brandeis, The Right to Privacy, 4 Harvard L.R. 193 (Dec. 15, 1890)

LEZIONE 7. IL RIGHT TO PRIVACY IN CANADA – SEMINARIO

Lezione 7:

Letture:

T. Scassa, A Human Rights-Based Approach to Data Protection in Canada (June 5, 2020). in Dubois, E. and Martin-Bariteau, F. (eds.), Citizenship in a Connected Canada: A Research and Policy Agenda, Ottawa, ON: University of Ottawa Press (2020), Ottawa Faculty of Law Working Paper No. 2020-26,

LEZIONE 8. LA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: IL GDPR – 2 

Lezione 8:

Letture: 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679

European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Handbook on European data protection law, 2018

LEZIONE 9 PRIVACY BY DESIGN (EU-CANADA)

Lezione 9: slide

Letture:

Regolamento (UE) 2016/679, art. 25

EDPB, Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default, 2020

A. Cavoukian, Privacy by design: The 7 foundational principles, 2009

G. Bincoletto, La privacy by design. Un’analisi comparata nell’era digitale, Aracne editrice, 2019 (cap. IV – La privacy by design nel diritto europeo)

LEZIONE 10. PRIVACY E RICERCA. ANALISI DI ALCUNI CASI

Lezione 10: slide

Letture:

R. Ducato, Data protection, scientific research and the role of information, in Computer Law and Security Review, 2020, vol. 37

G. Comandé, Ricerca in sanità e data protection… un puzzle risolvibile, in Riv. it. medicina legale, 2019, 189

Approfondimenti

P. Guarda, Il regime giuridico dei dati della ricerca scientifica, Trento, 2021

LEZIONE 11. PRIVACY IN THE LAWS OF THE UK

Lecture 11: slide

Letture:

  • Campbell v Mirror Group Newspapers Ltd [2004] UKHL 22
  • Murray v Big Pictures (UK) Ltd [2008] EWCA Civ 446
  • Big Brother Watch and Others v the United Kingdom (Application nos. 58170/13, 62322/14 and 24969/15)

LEZIONE 12. INTRODUCTION TO THE UK GDPR, INCLUDING INTERNATIONAL DATA TRANSFER

Lezione 12: slide

Letture:

LEZIONE 13. LIABILITY AND REMEDIES FOR INFRINGEMENTS OF PRIVACY AND DATA PROTECTION

Lezione 13: slide

Letture:

  • WM Morrison Supermarkets Plc v Various Claimants [2020] UKSC 12; [2020] A.C. 989; [2020] 3 WLUK 454 (SC)
  • Rondon v Lexisnexis Risk Solutions UK Ltd [2021] EWHC 1427 (QB)
  • Vidal-Hall v Google Inc [2016] Q.B. 1003
  • Lloyd v Google LLC [2020] Q.B. 747

LEZIONE 14. “COMMON” LAW? PRIVACY IN SCOTLAND

Lezione 14: slide

Letture:

LEZIONE 15. PRIVACY AND INTERNET OF THINGS

Lezione 15: slide

Letture:

LEZIONE 16. PRIVACY AND REMOTE TEACHING

Lezione 16: slide

Letture:

LEZIONE 17: SANITA’ DIGITALE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (da definire)

Lezione 17: slide

Letture:

P. Guarda, ‘Ok Google, Am I Sick?’: Artificial Intelligence, e-Health, and Data Protection Regulation, in Biolaw Journal – Rivista di Biodiritto, 2019, n. 1, 359-375

P. Guarda P., L. Petrucci, Quando l’intelligenza artificiale parla: assistenti vocali e sanità digitale alla luce del nuovo regolamento generale in materia di protezione dei dati, in Biolaw Journal – Rivista di Biodiritto, 2020, n. 2, 425-446

LEZIONE 18. PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI TRA NUOVE TECNOLOGIE E SORVEGLIANZA – SEMINARIO PROF. MASSIMO DURANTE

Lezione 18:  

Letture:

LEZIONE 19. CRYPTOGRAPHY AND SOCIETY: THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY – SEMINARIO PROF. SILVIO RANISE

Lezione 19:

Letture:

LEZIONE 20. DPIA TRA GDPR E PRASSI: LA PROSPETTIVA DEL DPO – SEMINARIO FABRIZIO VENTURELLI

Lezione 20: slide

Letture:

WP29, Linee guida in materia di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai fini del regolamento (UE) 2016/679, adottate il 4 aprile 2017 come modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017 (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/611236)

WP29, Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, Adottate il 13 dicembre 2016 – Versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017 (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612048/en).

CONCLUSIONI

Diritto civile 2022-2023

I diritti della personalità

La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati

Casi e problemi di diritto civile

Testi di riferimento

Roberto Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

Informazioni disponibili qui

Calendario disponibile qui. Il calendario può subire variazioni.

Moodle. Per seguire il corso è necessario iscriversi alla comunità Moodle Unitn di riferimento

Introduzione

Lezione 0: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Introduzione

G. Alpa, Diritto civile 1. Nozione, in Enciclopedia Treccani, 2017

G. Alpa, Diritto civile 2. Storia, fonti, codici, in Enciclopedia Treccani, 2017

G. Pascuzzi, Soldatini e danni collaterali: i settori scientifico-disciplinari, in Roars, 18 gennaio 2014

La prova scritta:

Un esempio di prova scritta (commento del docente)

Un altro esempio

Visioni:

Gattaca – La porta dell’universo (di Andrew Niccol) trailer

Snowden (di Olivers Stone) trailer

Il prigioniero (serie tv) (ideatori Patrick McGoohan e George Markstein) trailer

Lezione 1 Il metodo casistico-problematico

Lezione 1: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 1

G. Pascuzzi, Cosa intendiamo per «metodo casistico»?, Trento Law and Technology Research Papers; nr. 29, 2016

A. Gianola, L’insegnamento universitario del diritto privato alla prova della trasformazione digitale, 2022

S. Turow, Harvard – Facoltà di legge, Mondadori 2013 (ed. orig. 1977) – un estratto

Approfondimenti:

B. Pasciuta, L. Loschiavo, La formazione del giurista Contributi a una riflessione, Roma Tre-Press, 2018

Visioni:

The Paper Chase (di James Bridges) – una scena

Learn Law Better, Paper Chase vs Law Professor

Lezione 2 Gli argomenti interpretativi

Lezione 2: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 2

Università di Torino, Archivio di diritto e storia costituzionali, Tecniche interpretative della Corte costituzionale

G. Tarello, Argomenti interpretativi, in Digesto civ., vol. I, Utet, Torino, 1987, 419

G. Pascuzzi, Il problem solving nelle professioni legali, Bologna, Il Mulino, 2017

Lezione 3 La tecnica argomentativa del bilanciamento dei diritti

Lezione 3: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 3

R. Bin, Ragionevolezza e divisione dei poteri, in Diritto&questioni pubbliche – n.2 agosto 2002

G. Pino, Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali Una mappa dei problemi, in «Ragion Pratica», 28, 2007, pp. 219-276

P. Grossi, La invenzione del diritto: a proposito della funzione dei giudici, 2017

C. Salvi, Globalizzazione e critica del diritto, 2020

F. Giovanella, Copyright and Information Privacy. Conflicting Rights in Balance, Edward Elgar, 2017, chapter 1

Università di Torino, Archivio di diritto e storia costituzionali, Tecniche interpretative della Corte costituzionale

Lezione 4 Diritto e tecnologia

Lezione 4: slide

LawTech – The Law and Technology Group

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 4

Approfondimenti in altri corsi all’Università di Trento – Facoltà di Giuriprudenza:

Diritto dell’era digitale

Diritto comparato della proprietà intellettuale

Lezione 5 Come si cerca l’informazione giuridica

Lezione 5: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 5

R. Caso, La dottrina giuridica italiana in Open Access – Una sitografia in costruzione

Lezione 6 Come si affronta un esame scritto

Lezione 6: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 6

L. 19 aprile 1925, n. 475, repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche

L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 70

Codice etico dell’Università di Trento (2014), art. 5.10 (Integrità – Risultati dell’ingegno e plagio)

Codice d’onore degli studenti (Università di Trento, 2016), Condotte specifiche 1.g)

Un esempio di prova scritta (commento del docente)

Un altro esempio

Lezione 7 L’evoluzione dei diritti della persona e della personalità

Lezione 7: slide

Prof. Roberto Pardolesi “Aporie e paradossi dei diritti della personalità

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 7

G. Resta, Diritti della personalità: problemi e prospettive, in Dir. inf., 2007, 1043, ripubblicato in G. Resta, Dignità, persone, mercati, Giappichelli, Torino, 2014, 73-96

Visioni:

G. Resta, Responsabilità civile e diritti della personalità, Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza Lezioni magistrali sulla responsabilità civile 3 aprile 2014

Lezione 8 Il diritto all’immagine

Lezione 8: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 8

Codice civile, art. 10

L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art.96-97

App. Torino Udienza 3 marzo 1903; Pres. Bolognini, Est. Pratis; Maga (Avv. Ceresole) c. Cominetti (Avv.Lorio), in Foro it., 1904, I, 633

Corte costituzionale, 12 apr. 1973 nr. 38

Lezione 9 Il diritto allo sfruttamento commerciale della notorietà

Lezione 9: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 9

Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc, 202 F.2d 866 (2d Cir. 1953) 

Cass. 10 novembre 1979, n. 5790, in Foro it., 1980, I, 81

Pret. Roma ord. 18 aprile 1984, in Foro it., 1984, I, 2030 (caso Dalla)

App. Roma 8 settembre 1986, in Foro it., 1987, I, 919

Cass. 2 maggio 1991, n. 4785, in Foro it., 1992, I, 831 (caso Armani)

LEZIONE 10 IL DIRITTO AL NOME

Lezione 10: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 10

Costituzione italiana: lavori preparatori (Archivio Quirinale; Nascita della Costituzione a cura di F. Calzaretti; Fonti storiche di diritto costituzionale in rete a cura di R. Bin)

Costituzione italiana, art. 2

Costituzione italiana, art. 3

Costituzione italiana, art. 22

Codice civile, art. 6-9

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 3, 8

App. Napoli 18 giugno 1906, in Foro it., 1906, I, 1398

Corte costituzionale, 31 maggio 2022 n. 131, in Foro it., 2022, I, 2233

Lezione 11 Il diritto morale d’autore

Lezione 11: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 11

Codice civile, art. 2577

L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 1, 6, 20

Cass. Torino, udienza 5 dicembre 1908; The Gramophone company limited  c. Ricordi ed altri, in Foro it., 1909, I, 603

Cass. 4 settembre 2013, n. 20227

Visioni:

The Gost Writer

Altri corsi all’Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza:

Diritto comparato della proprietà intellettuale

Diritto d’autore e arte

Lezione 12 Il diritto alla riservatezza

Lezione 12: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 12

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, art. 12

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 8

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, art. 7

S. D. Warren, L. D. Brandeis, The Right to Privacy, in Harvard Law Review, Vol. 4, No. 5. (Dec. 15, 1890), pp. 193-220

Cass. 27 maggio 1975 n. 2129, in Foro it, 1976, I, 2895 (caso Soraya)

Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259, in Foro it., 1984, I, 2711, con nota di R. Pardolesi

A. De Cupis, Il diritto alla riservatezza esiste, in Foro it., 1954, 89

R. Pardolesi, Riservatezza: problemi e prospettive, in Spinelli (a cura di), Responsabilità civile, Bari, 1974, vol. II, pp. 316 ss.

S. Rodotà, Riservatezza, in Enciclopedia Treccani, 2000

Visioni:

Latin Lover di Franco Indovina, in I Tre volti (1965) – una scena

Lezione 13 Il diritto alla identità personale

Lezione 13: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 13

Pret. Roma, ord. 6 maggio 1974, in Foro it., 1974, I, 1806

Cass. 22 giugno 1985 n. 3769 , in Foro it., 1985, I, 2211 (caso Veronesi)

Cass. 7 febbraio 1996, n. 978 , in Foro it., 1996, I, 1253

G. Pino, Il diritto all’identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali, in Libera circolazione e protezione dei dati personali, a cura di R. Panetta, Giuffrè, Milano, 2006, t. 1., pp. 257-321

Approfondimenti

E. Poddighe, Tatuaggi e identità personale, Dir. informazione e informatica, 3/2022, 557

Lezione 14 Il diritto all’oblio

Lezione 14: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 14

Regolamento (UE) 2016/679, Art. 17

Sidis v. F-R Publishing Co, 113 F.2d 806 (Harvard H2O)

Cass. 9 aprile 1998, n. 3679

Cass., sez. un., 22 luglio 2019, 19681

R. Pardolesi, L’ombra del tempo e (il diritto al)l’oblio, in Questione Giustizia 2017/1

Approfondimenti.

European Court of Human Rights [Corte Europea dei Diritti Umani], 25.11.2021 [Final 25.02.2022], (Application no. 77419/16)

Documenti:

Sidis Archives (Sidis vs. The New Yorker)

William James Sidis (Wikipedia)

Lezione 15 Il danno alla persona e il diritto alla vita

Lezione 15: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 15

Il diritto all’integrità fisica

Cass. pen., ud. 31 gennaio 1934, in Foro it., 1934, II, 146, con nota di G. Arangio Ruiz

Il diritto alla vita e il danno da uccisione

Cass., sez. un., ud. 22 dicembre 1925, in Foro it., 1926, I, 328

Cass., sez. III civ., 23 gennaio 2014, n. 1361, in Foro it., 2014, I, 719

Cass. civ., sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350

R. Caso, Il bene della vita e la struttura della responsabilità civile, in Foro it., 2014, I, 769

R. Caso, Le Sezioni unite negano il danno da perdita della vita: giorni di un futuro passato, in Foro it., settembre 2015, I, 2698

U. Izzo, La perdita della vita come danno relazionale: analisi storico-comparativa di una convergenza transistemica, 2018

Lezione 16 la sorveglianza di massa e il trasferimento dei dati fuori dall’unione europea

Lezione 16: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 16

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, art. 8

Regolamento (UE) 2016/679

Corte di Giustizia UE, 16 luglio 2020, causa C-311/18 (caso Schrems II)

Comitato europeo per la protezione dei dati, “Domande frequenti sulla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-311/18” 23 luglio 2020 (trad. it. a cura del Garante per la protezione dei dati personali)

Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n 64 del 26 marzo 2020 – “Didattica a distanza: prime indicazioni”

Garante per la protezione dei dati personali, Ordinanza ingiunzione nei confronti di Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano – 16 settembre 2021 [9703988]

Zoom Privacy Statement

R. Ducato et al., Emergency Remote Teaching: a study of copyright and data protection policies of popular online services (Part II), Kluwer Copyright Blog, June 4, 2020

M.C. Pievatolo, Teledidattica: proprietaria e privata o libera e pubblica, in Roars, 8 giugno, 2020

–> Diritto comparato della privacy 2022-2023 –> Lezione 16

Lezione 17 la sorveglianza digitale nel conflitto tra diritto d’autore e protezione dei dati personali

Lezione 17: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 17

Corte Giustizia UE 29 gennaio 2008 C-275/06 (Promusicae)

G. Resta, Anonimato, responsabilità, identificazione: prospettive di diritto comparato, in Dir. informazione e informatica, 2014, 171

G. Resta, in G. Alpa e G. Resta, Le persone e la famiglia 1. Le persone fisiche e i diritti della personalità, in Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 2019, pp. 486-508

R. Caso, Il conflitto tra copyright e privacy nelle reti Peer to Peer: il caso Peppermint: profili di diritto comparato, in Diritto dell’Internet, 2007, 471

R. Caso, Il conflitto tra diritto d’autore e protezione dei dati personali: appunti dal fronte euro-italiano, in Diritto dell’Internet, 2008, pp. 466-472.

F. Giovanella, Copyright and Information Privacy. Conflicting Rights in Balance, Edward Elgar, 2017, chapter 1

LEZIONE 18 IL DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE DEI DATI E LA DE-INDICIZZAZIONE

Lezione 18: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 18

Corte Giustizia UE grande sezione; sentenza 13 maggio 2014, C-131/12 (caso Costeja)

Corte Giustizia UE grande sezione, sentenza 24 settembre 2019, C‑507/17 (Google c. CNIL)

Corte Giustizia UE grande sezione, sentenza 24 settembre 2019, C-136/17

European Data Protection Board, Guidelines 5/2019 part I

Approfondimenti:

F. Giovanella, From the “right to delisting” to the “right to relisting, Media Laws, 2022

LEZIONE 19 CONTRASTO ALLA PANDEMIA, SORVEGLIANZA DIGITALE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Lezione 19: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 19

Decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, art. 6

Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento di autorizzazione al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Sistema di allerta Covid-19 – App Immuni – 1° giugno 2020

DPCM 25 ottobre 2020, art. 3.1.b)

Sito web Immuni

Immuni, Informativa privacy

SECORETCH, AUTO-IMMUNI – Gli anticorpi della democrazia

G. Resta, La protezione dei dati personali nel diritto dell’emergenza Covid-19, Giustizia civile, 5.5.2020

D. Poletti, Contact tracing e app Immuni. Atto secondo, in Persona e mercato 2021/1

Visioni:

App di contact tracing e tracking: privacy e controllo del contagio, 8 giugno 2020

Lezione 20 Privacy by design e privacy by default

Lezione 20: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 20

Regolamento (UE) 2016/679, art. 25

A. Cavoukian, Privacy by design: The 7 foundational principles, 2009

G. Bincoletto, La privacy by design. Un’analisi comparata nell’era digitale, Aracne editrice, 2019 (cap. IV – La privacy by design nel diritto europeo)

Approfondimenti:

G. Bincoletto, Data Protection by Designin the E-Health Care Sector. Theoretical and Applied Perspectives, Nomos, 2021

R. Ducato, A. Strowel (eds.), Legal Design Perspectives: Theoretical and Practical Insights from the Field, Ledizioni, 2021

Lezione 21 processo decisionale automatizzatO

Lezione 21: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 21

Regolamento (UE) 2016/679, art. 22

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione – COM/2021/206 final

C. Stato, sez. VI, 08-04-2019, n. 2270

C. Stato, sez. VI, 13-12-2019, n. 8472

Garante per la protezione dei dati personali, Piattaforma web per l’elaborazione di profili reputazionali – 24 novembre 2016 [doc. web n. 5796783]

Cass. 25 maggio 2021, n. 14381

A. Simoncini, L’algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà, in BioLaw Journal –Rivista di BioDiritto, n. 1/2019

M.C. Cavallaro, G. Smorto, Decisione pubblica e responsabilità dell’amministrazione nella società dell’algoritmo, in Federalismi, 4 settembre 2019

P. Guarda, L. Petrucci, Quando l’intelligenza artificiale parla: assistenti vocali e sanità digitale alla luce del nuovo regolamento generale in materia di protezione dei dati, in BioLaw Journal – Rivista di biodiritto, n. 2/2020

G. Pascuzzi, Le valutazioni degli studenti le fa l’algoritmo (a proposito di Educational Data Mining), 13 ottobre 2020

G. Comandè, Leggibilità algoritmica e consenso al trattamento dei dati personali, note a margine di recenti provvedimenti sui dati personali, in Danno e Responsabilità, n. 2/2022, Ipsoa, Milano, ripubblicato in Altalex

Visioni:

“Sully” (2016) di Clint Eastwood – una scena

Lezione 22 intelligenza artificiale e diritto d’autore

Lezione 22: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 22

Commissione UE, LIBRO BIANCO sull’intelligenza artificiale – Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia, 19.2.2020

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione – COM/2021/206 final

Parlamento Europeo, Proposta di risoluzione sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale, 2020/2015(INI) 2020

European Commission, Intellectual property and artificial intelligence. A literature review (eds. M. Iglesias, S. Shamuilia, A. Anderberg), 2019

P. Mezei, From Leonardo to the Next Rembrandt – The Need for AI-Pessimism in the Age of Algorithms (July 24, 2020). UFITA, Issue 2/2020 (forthcoming)

L. Travisanello, Macchine intelligenti che creano ed inventano. Profili e rilievi critici del nuovo rapporto tra intelligenza artificiale e diritti di proprietà intellettuale, LawTech Student Paper nr. 54, 2020

Visioni:

The Next Rembrandt

LEZIONE 23 LA MERCIFICAZIONE DELLA SCIENZA. La proprieta’ intellettuale contro (il diritto d’autore e) l’open access

Lezione 23: slide

Letture:

Cost. art. 9, 21, 33, 34

Huniversal Declaration of Human Rights, art. 27

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, art. 15

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, art. 10, 11, 13, 14

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 23

L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 42

DDL n. 1146 (Parlamento Italiano, Senato della Repubblica), art. 1, comma 2

AISA, Diritto di ripubblicazione in ambito scientifico

Science Commons, SPARC, Addendum al contratto editoriale di pubblicazione

L. 19 aprile 1925, n. 475, repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche

L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 70

Codice etico dell’Università di Trento (2014), art. 5.10 (Integrità – Risultati dell’ingegno e plagio)

Codice d’onore degli studenti (Università di Trento, 2016), Condotte specifiche 1.g)

A. Swartz, Guerilla Open Access Manifesto, 2008

R. Caso, – Il diritto d’autore accademico nel tempo dei numeri e delle metriche, Trento, LawTech Research Paper nr. 36, Trento, Università degli studi di Trento, 2018

Approfondimenti:

R. Caso, G. Dore, Academic Copyright, Open Access and the “Moral” Second Publication Right, Trento LawTech Research Paper nr. 47, 2021, in European Intellectual Property Review, 6/2022, 332-342

Lezione 24 Brevetti per invenzione e diritti della persona

Lezione 24: slide

Letture:

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 24

R. Caso, Pandemia e vaccini. L’irrisolvibile antagonismo tra scienza aperta e proprietà intellettuale, versione 2.0, 23 maggio 2021, Trento LawTech Research Papers, nr. 44, Trento, Università degli studi di Trento, maggio 2021

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, art. 1, art. 17

Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

Corte giustizia Unione europea, 6 luglio 2010, C-428/08

Corte giustizia Unione europea, 18 ottobre 2011, C-34/10

G. Resta, La conoscenza come bene comune:quale tutela?, 2013

Approfondimenti in altri corsi all’Università di Trento – Facoltà di Giuriprudenza:

Diritto comparato della proprietà intellettuale

Diritto alimentare comparato

Lezione 25 Datificazione

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 25

Letture:

S. Zuboff, Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization, Journal of Information Technology (2015) 30, 75–89. doi:10.1057/jit.2015.5

P. Pecere, L’età del capitalismo della sorveglianza, Il Tascabile, 29 luglio 2020

D. Messina, La protezione dei dati personali alla luce della vicenda ‘Cambridge Analytica’, in Federalismi, 2018

Ascolti:

A. M. Giordano, intervista Shoshana Zuboff per Radio3 Mondo

Conclusioni

Slide: Conclusioni

T. Ascarelli, Antigone e Porzia, 1955

A. Swartz, Legacy, 2006

G. Pascuzzi, Insegnare all’università, 2018

N. Lugersi (cur.), L’università che vorremmo. Proposte e riflessioni di studenti ed ex studenti; Università tra numeri e scelte. Le opinioni degli studenti su futuro, didattica, relazioni, etica e altro, Ledizioni, Milano, 2021

Tom Hanks, dal film Philadelphia (1993) diretto da Jonathan Demme

Cos’è che le piace del diritto?

https://www.youtube.com/watch?v=0RNAPVTepcc

Il capitalismo della sorveglianza e dei monopoli intellettuali: il caso dell’Università

Università di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza, 28 giugno 2022

Il capitalismo della sorveglianza e dei monopoli intellettuali: il caso dell’Università, Workshop month 4 Re.Co.Se. project: The Legal Dimensions of Comprehensive Security, Università di Foggia, 28 giugno 2022

La fragilità della democrazia 2

L’estradizione di Assange e la mancata sospensione della proprietà intellettuale per il contrasto del COVID-19

I want you for U.S. Army : nearest recruiting station / James Montgomery Flagg. 1917. Library of Congress..War poster with the famous phrase “I want you for U. S. Army” shows Uncle Sam pointing his finger at the viewer in order to recruit soldiers for the American Army during World War I. The printed phrase “Nearest recruiting station” has a blank space below to add the address for enlisting…http://hdl.loc.gov/loc.pnp/ppmsca.50554

Roberto Caso versione estesa 2.0 21 giugno 2022 pubblicato su Agenda Digitale, 23 giugno 2022 con il titolo “Assange e vaccini, ecco le contraddizioni etiche dell’Occidente“, versione breve 1.0 18 giugno 2022 qui

1. L’estradizione di Assange e la mancata sospensione degli accordi TRIPS sulla proprietà intellettuale

Il 17 giugno 2022 le agenzie di stampa rimbalzavano due notizie apparentemente lontane e slegate.

La prima riguarda la decisione del governo britannico, per mano della ministra Priti Patel, di estradare l’australiano Julian Assange, fondatore nel 2006 di Wikileaks, negli Stati Uniti. Ad Assange e Wikileaks si devono, tra l’altro, la rivelazione dei crimini di guerra statunitensi commessi in Afghanistan e Iraq. Prima un anno e mezzo agli arresti domiciliari, poi rifugiato nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra e infine negli ultimi tre anni recluso in una prigione inglese di massima sicurezza, Assange è privo della libertà personale da quasi dodici anni senza aver subito una condanna (men che meno definitiva). In altri termini, è un cittadino innocente in attesa di un giudizio (di uno Stato straniero). Ha dovuto affrontare decisioni altalenanti dei giudici inglesi per poi subire un ordine di estradizione da parte della ministra Patel. Le sue condizioni fisiche e mentali lo espongono al rischio di perdere la vita. L’ultima speranza, sul piano giuridico, è affidata all’impugnazione dell’atto ministeriale da presentare entro un termine brevissimo e a un eventuale ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani, la quale, peraltro, in questi giorni si è espressa in via d’urgenza contro il Regno Unito bloccando la deportazione di rifugiati in Ruanda.

La seconda concerne la decisione in seno all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC o WTO nell’acronimo inglese) di raggiungere un accordo compromissorio nella materia dei brevetti sui vaccini che, in sostanza, lascia intatto l’attuale quadro normativo sulla proprietà intellettuale. In definitiva, l’accordo rigetta la proposta volta a sospendere tutti i diritti di proprietà intellettuale su farmaci, vaccini e dispositivi medici utili a contrastare il COVID-19. La proposta era stata avanzata da India e Sudafrica nell’ottobre del 2020 e poi sostenuta da molti Paesi nonché da un vasto movimento di opinione.

2. La fragilità della democrazia occidentale

Cosa lega le due notizie? La fragilità della democrazia occidentale e di due dei suoi valori fondanti: la libertà (di informazione) e la solidarietà. In questi mesi, la comunicazione dei governi occidentali si concentra, retoricamente, sulle minacce esterne alla democrazia liberale – Russia e Cina in testa – ma tace sulle debolezze e le contraddizioni interne.

La decisione di estradare Assange viene da un governo conservatore, politicamente indebolito, di un Paese che, a seguito della Brexit, appare sempre più allo sbando e prono alla potenza americana. Come ha messo in evidenza Vincenzo Vita su Il Manifesto il meccanismo giuridico inglese che porta all’estradizione è “curioso”. La decisione finale spetta a un ministro. Cioè è una decisione non collegiale di un solo rappresentante del potere esecutivo. La culla della democrazia liberale mostra evidentemente tutte le sue fragilità.

Alcuni commentatori – tra questi Andrea Monti su Repubblica – hanno sostenuto che Assange dovrebbe affrontare il processo negli USA. Ma l’accettazione da parte di un cittadino australiano, detenuto attualmente nel Regno Unito, del processo americano sconterebbe la compressione delle garanzie di giustizia che dipenderebbero dall’applicazione della legge in base alla quale gli Stati Uniti chiedono l’estradizione dell’australiano fondatore di Wikileaks: l’Espionage Act del 1917. L’amministrazione Trump nel maggio del 2019 ha infatti fondato le accuse verso il giornalista Assange sulla legge antispionaggio. Tale legge, nata allo scopo di perseguire penalmente i dissidenti contrari all’entrata degli USA nella prima guerra mondiale e poi a più riprese modificata, non distingue le spie dai whistelblower e non consente di difendersi in base al pubblico interesse. Comunque anche un’eventuale assoluzione – che sembra difficile da immaginare – non restituirebbe ad Assange gli anni di privazione di libertà che gli sono stati inflitti da uno Stato straniero, senza un processo e senza una condanna. Non si tratta quindi di un conflitto tra l’etica personale di un giornalista e il diritto, bensì “fra il diritto interno di un singolo stato, e l’etica di un cittadino straniero”, etica che si associa al diritto fondamentale alla libertà di espressione del pensiero. Insomma, si tratta di una questione giuridica (oltre che etica). Posto che tutti i Paesi occidentali riconoscono la libertà di informare e di essere informati, si tratta di decidere, attraverso gli strumenti del diritto internazionale (conflitto tra leggi territoriali), quale legge applicare. Se si ritiene, a buona ragione, che il diritto statunitense non è il diritto globale, non c’è nussun motivo giuridico che imponga ad Assange e al Paese dove è detenuto in carcere di accettare l’estradizione verso gli USA e il processo americano. Mentre ce ne sono di solidissimi che muovono verso la sua immediata liberazione.

La decisione di non sospendere i diritti di proprietà intellettuale chiude una danza macabra durata più di un anno e mezzo in cui hanno prevalso le pressioni delle Big Pharma per mantenere in piedi un sistema in cui decidono i poteri privati (e non gli elettori dei Parlamenti) e le strategie geopolitiche del blocco occidentale con l’Unione Europea in testa.

Il compromesso raggiunto si limita a consentire ai Paesi in via di sviluppo membri della OMC che non hanno capacità produttiva dei vaccini anti-COVID-19 di far uso di licenze obbligatorie di brevetti per invenzione non solo per la produzione interna, ma anche per l’esportazione verso altri Paesi in via di sviluppo anch’essi membri dell’organizzazione mondiale del commercio al fine di garantire un accesso equo ai vaccini. L’accordo, perciò, concerne i soli brevetti e lascia l’iniziativa ai singoli Stati membri dell’OMC. Per questo si discosta molto dalla proposta inziale di India e Sudafrica che invece riguardava la sospensione dell’accordo internazionale sul commercio in riferimento a tutti i diritti di proprietà intellettuale (non solo i brevetti) su tutti i farmaci (non solo vaccini) e dispositivi medici utili a contrastare la pandemia.

Provando a immedesimarsi negli occhi di chi proviene da Paesi poveri sprovvisti di informazioni, conoscenze e tecnologie per la tutela della salute, tale decisione suona come l’ennesima manifestazione di arroganza del potere coloniale. Il colonialismo, infatti, non funziona solo commettendo genocidi e depredando risorse naturali, ma anche negando beni immateriali (la proprietà intellettuale) che servono a salvare vite umane. Nicoletta Dentico su Sbilanciamoci ha scritto incisivamente sulla vicenda utilizzando la metafora della guerra.

“L’economia della conoscenza scientifica ed i meccanismi legalizzati di ‘appropriazione della scienza’ (come sostengono accreditati economisti) da parte di Big Pharma, anche quando l’innovazione è generata con finanziamenti pubblici (come, ma non solo, nel caso di Covid-19), definisce un crinale di guerra aperta tra il Nord e il Sud del mondo. Nessuno si scandalizzi per il paragone con la guerra tra Russia e Ucraina. Anche questa lo è. […] Su questo fronte, come sul recente conflitto europeo, il multilateralismo esce a pezzi, in un dialogo tra sordi non più in grado di intercettare le istanze di cambiamento e di trovare una mediazione conveniente alla sfida delle future pandemie”.

3. Conclusioni

La mobilitazione in giro per il mondo a favore di Assange può ancora provare a difendere la libertà di espressione. Nel nostro Paese è degna di nota la presa di posizione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) che per bocca del suo segretario generale Raffaele Lorusso ha dichiarato che:

La decisione del governo di Londra di consentire l’estradizione di Julian Assange negli Usa è un attacco alla libertà di informare”.

La FNSI ha organizzato per il 21 giugno presso la sua sede la presentazione dell’appello contro l’estradizione di Assange promosso dal premio Nobel per la Pace Adolfo Pérez Esquive con il coinvolgimento, tra gli altri, di Stefania Maurizi, Vincenzo Vita e Armando Spataro.

C’è da augurarsi che si moltiplichino anche le iniziative per difendere la solidarietà e riformare la proprietà intellettuale a livello internazionale e nazionale.

Libertà, eguaglianza e fratellanza (solidarietà). A forza di declamare principi e valori traditi dai fatti non solo perdiamo forza e credibilità verso le minacce provenienti da mondi diversi dal nostro, ma distruggiamo la nostra storia e la nostra identità.

La fragilità della democrazia

L’estradizione di Assange e la mancata sospensione della proprietà intellettuale per il contrasto del COVID-19

Roberto Caso, versione breve 1.0 18 giugno 2022, pubblicata su L’Adige il 20 giugno 2022 con il titolo “La fragile democrazia dell’Occidente“, versione estesa 2.0 21 giugno 2022

Il 17 giugno 2022 le agenzie di stampa rimbalzavano due notizie apparentemente lontane e slegate.

La prima riguarda la decisione del governo britannico, per mano della ministra Priti Patel, di estradare l’australiano Julian Assange, fondatore nel 2006 di Wikileaks, negli Stati Uniti. Ad Assange e Wikileaks si devono, tra l’altro, la rivelazione dei crimini di guerra statunitensi commessi in Afghanistan e Iraq. Prima un anno e mezzo agli arresti domiciliari, poi rifugiato nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra e infine negli ultimi 3 anni recluso in una prigione inglese di massima sicurezza, Assange è privo della libertà personale da quasi dodici anni senza aver subito una condanna (men che meno definitiva). In altri termini, è un cittadino innocente in attesa di un giudizio (di uno Stato straniero). Ha dovuto affrontare decisioni altalenanti dei giudici inglesi per poi subire un ordine di estradizione da parte della ministra Patel. Le sue condizioni fisiche e mentali lo espongono al rischio di perdere la vita. L’ultima speranza, sul piano giuridico, è affidata all’impugnazione dell’atto ministeriale da presentare entro un termine brevissimo e a un eventuale ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani.

La seconda concerne la decisione in seno all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO nell’acronimo inglese) di raggiungere un accordo compromissorio nella materia dei brevetti sui vaccini che, in sostanza, lascia intatto l’attuale quadro normativo sulla proprietà intellettuale. In definitiva, l’accordo rigetta la proposta volta a sospendere tutti i diritti di proprietà intellettuale su farmaci, vaccini e dispositivi medici utili a contrastare il COVID-19. La proposta era stata avanzata da India e Sudafrica nell’ottobre del 2020 e poi sostenuta da molti Paesi nonché da un vasto movimento di opinione.

Cosa lega le due notizie? La fragilità della democrazia occidentale e di due dei suoi valori fondanti: la libertà (di informazione) e la solidarietà. In questi mesi, la comunicazione dei governi occidentali si concentra, retoricamente, sulle minacce esterne alla democrazia liberale – Russia e Cina in testa – ma tace sulle debolezze e le contraddizioni interne.

La decisione di estradare Assange viene da un governo conservatore, politicamente indebolito, di un Paese che, a seguito della Brexit, appare sempre più allo sbando e prono alla potenza americana. Come ha messo in evidenza Vincenzo Vita su Il Manifesto il meccanismo giuridico inglese che porta all’estradizione è “curioso”. La decisione finale spetta a un ministro. Cioè è una decisione non collegiale di un solo rappresentante del potere esecutivo. La culla della democrazia liberale mostra evidentemente tutte le sue fragilità.

La decisione di non sospendere i diritti di proprietà intellettuale chiude una danza macabra durata più di un anno e mezzo in cui hanno prevalso le pressioni delle Big Pharma per mantenere in piedi un sistema in cui decidono i poteri privati (e non gli elettori dei Parlamenti) e le strategie geopolitiche del blocco occidentale con l’Unione Europea in testa. Provando a immedesimarsi negli occhi di chi proviene da Paesi poveri sprovvisti di informazioni, conoscenze e tecnologie per la tutela della salute, tale decisione suona come l’ennesima manifestazione di arroganza del potere coloniale. Il colonialismo, infatti, non funziona solo commettendo genocidi e depredando risorse naturali, ma anche negando beni immateriali (la proprietà intellettuale) che servono a salvare vite umane. Nicoletta Dentico su Sbilanciamoci ha scritto incisivamente sulla vicenda utilizzando la metafora della guerra.

“L’economia della conoscenza scientifica ed i meccanismi legalizzati di ‘appropriazione della scienza’ (come sostengono accreditati economisti) da parte di Big Pharma, anche quando l’innovazione è generata con finanziamenti pubblici (come, ma non solo, nel caso di Covid-19), definisce un crinale di guerra aperta tra il Nord e il Sud del mondo. Nessuno si scandalizzi per il paragone con la guerra tra Russia e Ucraina. Anche questa lo è. […] Su questo fronte, come sul recente conflitto europeo, il multilateralismo esce a pezzi, in un dialogo tra sordi non più in grado di intercettare le istanze di cambiamento e di trovare una mediazione conveniente alla sfida delle future pandemie”.

La mobilitazione in giro per il mondo a favore di Assange può ancora provare a difendere la libertà di espressione. Nel nostro Paese è degna di nota la presa di posizione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) che per bocca del suo segretario generale Raffaele Lorusso ha dichiarato che:

“La decisione del governo di Londra di consentire l’estradizione di Julian Assange negli Usa è un attacco alla libertà di informare”

La FNSI organizza per il 21 giugno presso la sua sede la presentazione dell’appello contro l’estradizione di Assange promosso dal premio Nobel per la Pace Adolfo Pérez Esquive alla quale saranno presenti, tra gli altri, Stefania Maurizi, Vincenzo Vita e Armando Spataro.

C’è da augurarsi che si moltiplichino anche le iniziative per difendere la solidarietà e riformare la proprietà intellettuale a livello internazionale e nazionale.

Libertà, eguaglianza e fratellanza (solidarietà). A forza di declamare principi e valori traditi dai fatti non solo perdiamo forza e credibilità verso le minacce provenienti da mondi diversi dal nostro, ma distruggiamo la nostra storia e la nostra identità.

La cultura come “bene comune”. Strategie alternative di regolazione delle opere culturali

17 giugno 2022

R. Caso, La cultura come “bene comune”. Strategie alternative di regolazione delle opere culturali, “La ‘proprietà intellettuale’ delle opere dell’ingegno. Incentivo alla creatività o monopolio sulla conoscenza?“, Università di Siena, Dipartimento di giurisprudenza, Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, Via P.A. Mattioli 10, Siena, 17 giugno 2022, fruibile on-line: https://meet.google.com/nsu-oknd-vaq – https://youtu.be/0mFO_mo3mPo

L’enforcement del diritto d’autore e la tutela dei dati personali: il nuovo art. 17 dir. 2019/790

Pubblicato il nr. 77 della serie dei LawTech Student Paper

STUDENT PAPER N. 77 (NEW!)

L’ENFORCEMENT DEL DIRITTO D’AUTORE E LA TUTELA DEI DATI PERSONALI: IL NUOVO ART. 17 DIR. 2019/790

NICCOLÒ BULLATO (2022), Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 77. Trento: Università degli Studi di Trento.

Open Data e privatizzazione della conoscenza

Roberto Caso, “Open Data e privatizzazione della conoscenza“, Data Governance Summer School, Jean Monnet Module Digital Citizenship in the European Union – DiCit, Università di Napoli L’Orientale, 6 e 7 giugno 2022, Sala Conferenze – Palazzo Du Mesnil, Via Partenope 10/A con accesso alla Via Chiatamone, 61 – Napoli – Programma disponibile qui.


Dizionario della Scienza Aperta

5 giugno 2022

L’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) ha iniziato a pubblicare il nuovo Dizionario della Scienza Aperta. Lo scopo dell’iniziativa è di pubblicare periodicamente brevi voci informative sul lessico dell’Open Science anche al fine di contrastare inesattezze e falsità sul mondo dell’apertura della conoscenza.

Le prime voci pubblicate sono:

Rivista ibrida

Double dipping

Accordi trasformativi

Diritto di ripubblicazione

Diritto di ripubblicazione


Fonte: Deadline – U.S.A., Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Deadline_%E2%80%93_U.S.A.#/media/File:DeadlineUSA.jpg

Lemma per il Dizionario della Scienza Aperta dell’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA)

4 giugno 2022

Roberto Caso

Diritto di ripubblicazione

L’autore di un testo scientifico generalmente non guadagna dalla riproduzione e commercializzazione delle copie delle sue pagine. In particolare, l’autore di un articolo destinato a una rivista scientifica non ha interesse a ricevere un compenso economico, ma a veder diffuso, letto e criticato il suo contributo scientifico.

Nell’attuale sistema di valutazione della scienza scienza si ricorre al conteggio più o meno sofisticato delle citazioni ricevute dal contributo scientifico o dalla rivista dove è pubblicato al fine di redigere classifiche che influenzano lo sviluppo (o il declino) di università e dipartimenti nonché determinano la carriera degli scienziati. Questo perverso sistema induce una serie di distorsioni dell’autorialità scientifica. Tra queste distorsioni figura anche la pressione ad accettare contratti-capestro in cui l’editore impone al ricercatore la cessione gratuita dei diritti economici d’autore a fronte della pubblicazione. Una volta ceduti i diritti economici, è l’editore e non l’autore a decidere quale circolazione possa avere il testo.

L’editore inserisce il contributo in grandi banche dati digitali che vengono commercializzate a carissimo (e crescente) prezzo mediante licenze d’uso che attribuiscono non la proprietà sui contenuti ma semplicemente diritti d’uso. Nell’ambito della ricerca finanziata con fondi pubblici, i contribuenti pagano più volte la ricerca: finanziando lo stipendio, per il lavoro stabile o precario, dell’autore scientifico, del curatore della pubblicazione e del revisore dell’articolo, nonché acquisendo diritti d’uso su contenuti che rimangono nel controllo dell’editore. Inoltre, gli autori dei testi scientifici, che sono i principali fruitori delle banche dati scientifiche proprietarie, cedono gratuitamente i propri dati personali a un apparato commerciale che applica i dettami del capitalismo della sorveglianza all’editoria scientifica. Gli editori sono oggi imprese di analisi dei dati che sorvegliano il comportamento della comunità accademico-scientifica allo scopo di orientarne metodi di lavoro e finalità.

L’art. 42 della legge n. 633 del 1941 (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi), con riferimento a uno scenario tecnologico, economico e sociale completamente differente da quello contemporaneo, riconosce un limitato di diritto di ripubblicazione all’autore di articoli o di altre opere pubblicate in opere collettive. Ma fuori dai confini dell’Italia alcuni Paesi – Germania, Paesi Bassi, Francia, Belgio, Austria – hanno inserito nella propria legislazione un nuovo e più robusto diritto di ripubblicazione (messa a disposizione del pubblico) in Open Access. In alcune leggi, il diritto assume i tratti dell’irrinunciabilità e dell’inalianebilità. Qualsiasi tentativo da parte dell’editore di aggirare le prerogative dell’autore viene neutralizzato dalla legge.

Il diritto irrinciabile e inalienabile di ripubblicazione in accesso aperto costituisce espressione di autonomia e libertà di pensiero in ambito scientifico. Decidere se, quando e dove pubblicare e ripubblicare il proprio testo scientifico è espressione di libertà accademica. Il diritto di ripubblicazione in Open Access rappresenta una delle premesse giuridiche per restituire il controllo dei testi alla comunità scientifica.