Vivendo (pericolosamente) su un equilibrio instabile

Roberto Caso

Busker Will Soto walks a tightrope at the sunset celebration in Key West, Fla. The sunset celebration at Mallory Square is a daily ritual for visitors to this subtropical island at the bottom of the Florida Keys island chain. Photo by Bob Krist/Florida Keys News Bureau

R. Caso, Diritto d’autore tra forme (esclusive) e idee (libere): vivendo (pericolosamente) su un equilibrio instabile, IUAV, Venezia, 3 maggio 2023, Zenodo: https://zenodo.org/record/7870217#.ZEoyznZBy3I

“La lezione mira a introdurre gli studenti allo studio dei limiti del diritto di esclusiva d’autore con riferimento alla dicotomia tra forma espressiva (protetta) e idee (non protette), nonché in riferimento alla citazione. La discussione tra docente e studenti si basa sul metodo casistico-problematico. Sono perciò discussi alcuni casi decisi da giudici italiani sulla base della normativa europea e italiana. Sono anche forniti cenni comparatistici al copyright statunitense e ai fondamenti filosofici del diritto d’autore”.

Il diritto d’autore, la regolazione dei dati, il patrimonio culturale e l’accesso aperto

1° dicembre 2022

R. Caso, Il diritto d’autore, la regolazione dei dati, il patrimonio culturale e l’accesso aperto, I progetti di digitalizzazione della documentazione tecnica con uno sguardo al PND e alle linee guida per la digitalizzazione, Fondazione 1563 Arte e Culturale, ANAI, 1° dicembre 2022

Diritto d’autore e proprietà intellettuale: questioni aperte

30 novembre 2022

Diritto d’autore e proprietà intellettuale: questioni aperte. Proprietà Intellettuale vs Scienza Aperta. Promesse e contraddizioni del bilanciamento giudiziale dei diritti. Università di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza, Camera civile di Brescia, 30 novembre 2022. Presentazione disponibile su Zenodo.

CopyrightX – University of Trento (Italy) 2021-2022

The course CopyrightX – University of Trento (Italy) is based on materials developed by William Fisher for CopyrightX at Harvard Law School.

Il corso CopyrightX – University of Trento (Italy) è basato sui materiali sviluppati da William Fisher per CopyrightX alla Harvard Law School.

Harvard CopyrightX Course

Information

Bando per la selezione dei partecipanti

Docenti: Roberto Caso, Giulia Dore

CopyrightX Trento reading

1. The Foundations of Copyright Law

2. Fairness and Personality Theories

3. The Subject Matter of Copyright

4. Welfare Theory

5. Authorship

6. The Mechanics of Copyright

7. The Rights to Reproduce and Modify

  • 17 U.S.C. 106
  • Art. 4, 13, 18, L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
  • Art. 2, Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society
  • Steinberg v. Columbia Pictures Industries, Inc., 663 F.Supp. 706 (S.D.N.Y. 1987) [pdf] [MS Word] [h2o] [Illustrations]
  • Rentmeester v. Nike, Inc. (9th Cir. 2018) [pdf]
  • Mannion v. Coors Brewing Co., 377 F.Supp. 2d 444 (S.D.N.Y. 2005): paragraphs 81-94 [pdf] [MS Word] [h2o[Illustrations]
  • Cass. ord., 12 dicembre 2017, n. 29811

8. The Rights to Distribute, Perform, and Display

  • Kirtsaeng v. John Wiley & Sons (U.S. Supreme Court, March 19, 2013) [pdf] [MS Word] [h2o]
  • American Broadcasting Companies v. Aereo, Inc., 134 S.Ct. 2498 (2014) [pdf] [MS Word] [h2o]
  • EUCJ, UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.(2012) (C-128/11)
  • EUCJ, GS Media BV v. Sanoma Media Netherlands BV et al. (2016) (C‑160/15)
  • EUCJ,VCAST Limited v. RTI SpA (2017) (C‑265/16)
  • EUCJ, Nederlands Uitgeversverbond et al. v. Tom Kabinet Internet BV et al. (C‑263/18)

9. Fair use and Misuse

10. Cultural Theory

11. Supplements to Copyright: Secondary Liability and Para-copyright

  • Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. v. Grokster, 545 U.S. 913 (2005) [pdf] [MS Word] [h2o]
  • Viacom v. YouTube, 676 F.3d 19 (CA2 2012) [pdf] [MS Word] [h2o]
  • EUCJ, Sabam v. Netlog (C‑360/10) (2012) (link)
  • EUCJ, Nintendo Co. Ltd v. PCBox srl (Causa C‑355/12) (2014) (link)
  • Art. 6, Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society
  • Art. 17, Directive 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC (link)

12. Remedies

Diritto d’autore e arte 2021-2022

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A sinistra Millet, «The End of Day» 1867-69, a destra Van Gogh «Evening: The End of the Day (after Millet)», 1889

Docenti: Roberto Caso, Giulia Dore

Informazioni qui

Calendario delle lezioni: qui (può subire variazioni)

Lezione 1 Introduzione

Slide: Lezione 1

Letture:

M.C. Pievatolo, La comunicazione del sapere. La questione del diritto d’autore, Bollettino telematico di filosofia politica, 2007-2008

A. Manzoni, Lettera di Alessandro Manzoni al signor professore Girolamo Boccardo intorno ad una questione di così detta proprietà letteraria, 1860

copyrighthistory.org

Visioni:

Copying Is Not Theft, 2010

Lezione 2 Il metodo casistico-problematico – Diritto e tecnologia, diritto e arte

Slide: Lezione 2

Letture:

G. Pascuzzi, Cosa intendiamo per «metodo casistico»?, Trento Law and Technology Research Papers; nr. 29, 2016

R. Caso, Il metodo casistico-problematico, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

R. Caso, Gli argomenti interpretativi, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

R. Caso, La tecnica argomentativa del bilanciamento dei diritti, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

R. Caso, Diritto e tecnologia, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

Università di Torino, Archivio di diritto e storia costituzionali, Tecniche interpretative della Corte costituzionale

–> Diritto civile A-E

–> LawTech Group

Visioni:

The Paper Chase (di James Bridges) – una scena

Lezione 3 Come si cerca l’informazione giuridica – Come si affronta un esame scritto

Slide: Lezione 3

Letture:

R. Caso, Come si cerca l’informazione giuridica, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

R. Caso, La dottrina giuridica italiana in Open Access – Una sitografia in costruzione

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza – Open Access

R. Caso, Come si affronta un esame scritto, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

–> Diritto civile A-E

Lezione 4 Diritto d’autore ed evoluzione tecnologica: cenni

Slide: Lezione 4

Letture:

U. Izzo, Alle origini del copyright e del diritto d’autore. Tecnologia, interessi e cambiamento giuridico, Carocci, 2010 (Cap. 1 disponibile qui)

R. Caso, Alle origini del copyright e del diritto d’autore: spunti in chiave di diritto e tecnologia, 2010

M.C. Pievatolo, L’età del privilegio, in Il Mulino, 2 aprile 2019

Lezione 5 Creatività e originalità

Slide: Lezione 5

Letture:

M.C. Pievatolo, Fichte: l’originalità come fondamento della proprietà intellettuale, in M.C. Pievatolo, La comunicazione del sapere. La questione del diritto d’autore, 2007-2008

F. Macmillan, Il diritto d’autore nell’era digitale: verso il declino dell’originalità dell’opera?, in G. Resta (a cura di), L’armonia nel diritto. Contributi a una riflessione su diritto e musica, Roma, 2020, 109-120

Codice civile, art. 2575-2576

L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 1, 6

L. 20 giugno 1978, n. 399, Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato. (GU n.214 del 02-08-1978 – Suppl. Ordinario), art. 10

Corte di Cassazione civ., Sez. I, 19 febbraio 2015, n. 3340, Soc. Universal Music Publishing Ricordi c. De Gregori, in Foro it., 2015, I, 2031

Trib. pen. Napoli, 27 maggio 1908 (D’Annunzio c. Scarpetta)

L. Moscati, Sulla parodia e la causa D’Annunzio Scarpetta, Historia et ius 20 (2021)

Galvano Della Volpe

G. Dore, “Plagio e diritto d’autore. Un’analisi comparata e interdisciplinare“, CEDAM – Wolters Kluwer, 2021

Ascolti:

Iva Zanicchi, Zingara, 1969

Francesco De Gregori, Prendi questa mano, zingara, 1976 (2011)

Visioni:

Qui rido io (2021, regia di Mario Martone) – Clip “Il primo poeta d’Italia

Lezione 6 Dicotomia idea/espressione – Principio dell’esaurimento

Slide: Lezione 6

Letture:

I. Kant, L’illegittimità della ristampa dei libri (trad. it. di Maria Chiara Pievatolo), 1785

Codice civile, art. 2575-2576

L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 1, 6

Trib. Torino 24 aprile 2008, in Foro it., 2009, I,  1285

Trib. Milano 3 febbraio 2017, in Foro it., 2017, I, 3488

Corte di Giustizia 19 dicembre 2019,  C‑263/18 (Tom Kabinet)

Visioni:

The Social Network (2010) di David Fincher (una scena)

Lezione 7 I diritti morali: fondamenti

Slide: Lezione 7

Letture:

Codice civile, art. 2577

L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 1, 6, 20

Cass. Torino, udienza 5 dicembre 1908; The Gramophone company limited  c. Ricordi ed altri, in Foro it., 1909, I, 603

Cass. 4 settembre 2013, n. 20227, in Foro it., 2013, I, 3189

L. Moscati, I diritti morali e la Conferenza di Roma del 1928 per la revisione della Convenzione di Berna, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2015, 465

Visioni:

The Gost Writer

Lezione 8 Le eccezioni e limitazioni

Slide: Lezione 8

Letture:

Art. 2, 21, 33 Cost.

L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 70

Trib. pen. Napoli, 27 maggio 1908 (D’Annunzio c. Scarpetta)

Corte di Giustizia 3 settembre 2014, C‑201/13 (Deckmyn)

F. Mezzanotte, Le “eccezioni e limitazioni” al diritto d’autore UE, in AIDA, 2016

E. Maroni, Eccezioni e limitazioni al diritto d’autore nell’Unione Europea: profili critici e spunti comparatistici applicati al settore GLAM alla luce dell’emergenza COVID-19, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 72. Trento: Università degli Studi di Trento

Lezione 9 I contratti: cessioni e licenze

Slide: Lezione 9

Letture:

L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, 107 ss.

M. Bertani, La disciplina del contratto di edizione nell’ordinamento italiano (s.d., ma 2009)

L. Lessig, Cultura libera, 2005, 154 ss.

Le licenze Creative Commons

Piccole Donne (2019, regia di Greta Gerwig) una scena

Lezione 10 La tutela civile

Slide: Lezione 10

Letture:

L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 156 ss.

Trib. Firenze 10 luglio 2006

Cass. 3 giugno 2015, n. 11464

Cass. 22 giugno 2016, n. 12954

F. Bruno, Risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale e retroversione degli utili. Un’analisi comparata, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 73. Trento: Università degli Studi di Trento

Lezione 11 Il plagio-contraffazione: i fondamenti

Slide: Lezione 11

Letture:

R. Caso, Plagio, diritto d’autore e rivoluzioni tecnologiche, in R. Caso (a cura di), Plagio e creatività: un dialogo tra diritto e altri saperi. Atti dei Seminari tenuti il 21 e il 28 aprile 2010 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, Università degli Studi di Trento, Trento 2011 5

G. Dore, “Plagio e diritto d’autore. Un’analisi comparata e interdisciplinare“, CEDAM – Wolters Kluwer, 2021

Cass. 26 gennaio 2018, n. 2039, caso Emilio Vedova, in Foro it., 2018, I, 855

Visioni:

Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, Emilio Vedova: una biografia per immagini

Lezione 12 La riproduzione di opere delle arti visive di pubblico dominio

Slide: Lezione 12

Letture:

Art. 14 direttiva 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale

Art. 32-quater l. 1941/633

M. Arisi, Riproduzioni di opere visive in pubblico dominio: l’Articolo 14 della Direttiva (EU) 2019/790 e la trasposizione in Italia, in Aedon, numero 1, 2021, issn 1127-1345

La riproduzione di opere delle arti visive di dominio pubblico e l’attuazione della direttiva europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, seminario online, 10 febbraio 2021

Lezione 13 I diritti morali nelle arti visive

Slide: Lezione 13

Slide: Lezione 13b

Letture:

Cass. civ. [ord.], 11 giugno 2018, n. 15158

Trib. Milano 24 settembre 2009

Lezione 14 Copyright exceptions in public places

Lezione 14: Marta Iljadica, Copyright exceptions in public places (slide)

Dr. Marta Iljadica (University of Glasgow, School of Law, Intellectual Property, CREATe) Copyright exceptions in public places

Collegamenti:

ReCreating Europe – Rethinking digital copyright law for a culturally diverse, accessible, creative Europe

Letture:

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, art. 5.3 h

Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 107-108

UK Copyright, Designs and Patents Act 1988

M. Iljadica, ‘Copyright and the right to the city’ (2017) Northern Ireland Legal Quarterly 68(1): 59-78, https://doi.org/10.53386/nilq.v68i1.22

G. Resta, Il regime giuridico dell’immagine dei beni, Enciclopedia Treccani, 2013

C. Battistella, La libertà di panorama: profili critici e spunti comparatistici, Trento LawTech Group Student Paper, nr. 75, 2022

–> Lezione 8 e 12

Lezione 15 Arte appropriativa

Slide: Lezione 15

Letture:

Trib. Venezia 7 novembre 2015

A. Donati, Quando l’artista si appropria dell’opera altrui, in Riv. dir. ind., 2018

F. Minio, Riflessioni in tema di tutela giuridica dell’appropriation art in ambito figurativo, in Aedon, 3/2019

Lezione 16 Arte appropriativa e parodia

Slide: Lezione 16

Letture:

Trib. Milano 13 luglio 2011

Visioni:

Aberto Giacometti (Wikimedia Commons)

John Baldessari “Giacometti Variations

Rogers v. Koons

Immagine tratta da Wikepedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Rogers_v._Koons

Lezione 17 Copyright exceptions and the Marrakesh Treaty

Prof. Delia Ferri
Professor of Law – Co-Director Assisting Living and Learning (ALL) Institute
Delia.ferri@mu.ie
https://www.maynoothuniversity.ie/people/delia-ferri

University of Trento
22 March 2022
Copyright exceptions and the Marrakesh Treaty

Locandina, outline.

Lezione 18 Arte, tecnologia e Non Fungible Token (NFT)

Slide: Lezione 18

Seminario Dott.ssa Marta Arisi

Letture:

Bodó, Balázs and Giannopoulou, Alexandra and Quintais, João and Mezei, Péter, The Rise of NFTs: These Aren’t the Droids You’re Looking For (January 4, 2022). European Intellectual Property Review, Issue 5, 2022, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4000423

Visioni,

Internazionale (Financial Times): Cosa sono gli nft e come cambiano il mondo dell’arte, 19 gennaio 2022

Lezione 19 Disegno industriale e valore artistico

Slide: Lezione 19. Introduzione


Presentazione del libro “Design e innovazione digitale
Prof.ssa Barbara Pasa – Università IUAV di Venezia

Letture:

L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 2, n. 10)

Corte di Giustizia 12 settembre 2019, C-683/17, Cofemel

R. Caso, G. Dore, Opere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio, Trento LawTech Research Papers, nr. 40, Trento, Università degli studi di Trento, 2020

Lezione 20 Street art e diritto

Slide: Lezione 20

Letture:

Cass. pen. 20 aprile 2016, n. 16371

N.A. Vecchio, Problemi giuridici della street art, in Dir. informazione e informatica, 2016

L. Giordani, Graffiti, street art e diritto d’autore: un’analisi comparata, LawTech Student Paper n. 41, 2018

M.R. Marella, Le opere di Street Art come Urban Commons, in Rivista Critica del Diritto Privato, 2020, 471

Lezione 21. Conclusioni

Slide: Lezione 21

Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua
riproducibilità tecnica. Arte e società di massa
, in accademiaravenna.net

Wikipedia, “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica

I. Kant, L’illegittimità della ristampa dei libri (trad. it. di M.C. Pievatolo), 1785

M.C. Pievatolo, Kant: l’illegittimità della ristampa dei libri

La metafora di un dilemma fondamentale

La lezione prova a illustrare alcune premesse storiche e concettuali della direttiva copyright 2019/790. Mentre gran parte del dibattito sul copyright si focalizza su questioni economiche, la discussione sul diritto d’autore nell’era digitale riguarda questioni politiche fondamentali che attengono alla tenuta delle società demcratiche.

La borsa e la vita

VI convegno annuale dell’Associazione Italiana per la promozione della Scienza aperta (in videoconferenza)

AISA – Scienza aperta – VI convegno annuale

La borsa e la vita. Scienza aperta e pandemia

Il sesto convegno annuale dell’AISA, organizzato dall’Università di Palermo, si è svolto il 14 -15 ottobre 2021 in teleconferenza.

Video disponibili qui:

– sessione del 14 ottobre: <https://www.youtube.com/watch?v=Rcb_gDpA2Q4>
– sessione del 15 ottobre: <https://www.youtube.com/watch?v=8Xzyj-KfD3Q>

Le slide sono disponibili qui di seguito.

Roberto Caso, Introduzione

Massimo Carboni, GARR, GARR e l’esperienza di strumenti aperti. Un modello di federazione delle risorse di video conferenza

Rossana Ducato, University of Aberdeen, Guido Noto La Diega, University of Stirling, Questioni aperte in tema di diritto d’autore e privacy nell’Internet delle piattaforme per la didattica a distanza

Davide Borrelli, Università Suor Orsola Benincasa, La disruption valutativa della scienza: che cosa ci ha insegnato la pandemia?

Paola Galimberti, Consiglio direttivo AISA, Università di Milano, Contratti trasformativi: un passo avanti per chi?

Giovanni Destrobisol, Consiglio direttivo AISA, Sapienza Università di Roma, Paolo Anagnostou Sapienza Università di Roma, e Marco Capocasa, Sapienza Università di Roma, COVID-19 e Open Access

Stefano Ruffo, SISSA, CRUI, L’azione della CRUI a sostegno della Scienza Aperta

Nicoletta Dentico, Health Justice Programme, Society for International Development (SID), Geopolitica della proprietà intellettuale in tempo di pandemia

Caterina Sganga, Scuola Sant’Anna di Pisa, Brevetti, pandemie, crisi sanitarie: flessibilità di oggi e riforme necessarie per domani

Giorgia Bincoletto, Paolo Guarda, Università di Trento, Gestione dei dati clinici e scienza aperta: la minaccia della data exclusivity

Diritto d’autore, comunicazione al pubblico e misure tecnologiche di protezione contro il framing: VG Bild-Kunst e l’ultimo cioccolatino della Corte di Giustizia

Una riflessione a margine di una recente pronuncia della Corte di giustizia UE in materia di diritto d’autore pubblicata su Il Foro italiano di settembre 2021 e disponibile in Open Access qui: https://zenodo.org/record/5094312#.YO1FChMza3I

Audizione dell’AISA al Senato

5 ottobre 2021

Audizione dell’AISA per le Commissioni II e VIII del Senato della Repubblica

Il testo dell’intervento di AISA sull’attuazione della direttiva copyright, previsto per il 5 ottobre alle ore 15.40, è visibile qui e riprodotto in calce. Si tratta di una versione significativamente ampliata del testo già reso pubblico qui.

“Spett.li Segreterie

2a Commissione permanente –

8a Commissione permanente –

Senato della Repubblica

COMM02A@senato.it

COMM08A@senato.it

Trento, 4 ottobre 2021

Oggetto: Schema di decreto legislativo in attuazione della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 295 – XVIII Legislatura.

Con riferimento al documento in oggetto, l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA), che aveva partecipato alle audizioni informali presso la 14a Commissione permanente (Politiche dell’Unione Europea) del Senato della Repubblica Italiana sul disegno di legge n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019-2020), intende proporre alcuni rilievi critici.

a) La scienza aperta è incompatibile con la continua estensione dei diritti di proprietà intellettuale

Scienza aperta significa scienza pubblica e democratica. Uno degli aspetti fondamentali della scienza aperta è l’Open Access ai risultati della ricerca, in particolare pubblicazioni e dati. Open Access significa che i risultati devono essere gratuitamente accessibili al pubblico su Internet con diritti di riuso. I diritti di riuso sono resi possibili dalla cancellazione delle barriere riconducibili a proprietà intellettuale, contratti e misure tecnologiche.

L’Unione Europea e l’Italia dichiarano a parole di voler promuovere la scienza aperta, ma nei fatti perseguono politiche di estensione dei diritti di proprietà intellettuale (si vedano, a titolo di esempio, il Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE della Commissione UE del 25 novembre 2020 COM(2020) 760 final, nonché le Linee di intervento strategiche per il trienno 2021-2023 del MISE approvate con decreto ministeriale del 23 giugno 2023). Ciò costituisce una palese contraddizione. L’espansione della scienza aperta è incompatibile con il rafforzamento della proprietà intellettuale.

A questa contraddizione non sfuggono la Direttiva (UE) 2019/790, la legge di delegazione europea 2019-2020 (l. 22 aprile 2021, n. 53) e lo schema di decreto legislativo qui in commento. Prima di procedere ai rilievi critici sui contenuti dello schema di decreto, occorre premettere alcune osservazioni sulle modalità con cui si è proceduto all’elaborazione del testo normativo.

b) Una procedura di normazione anomala e opaca

La procedura di normazione seguita dal Ministero della Cultura (MIC) per lo schema di decreto in oggetto si è svolta secondo modalità anomale e opache. Nei giorni 15 e 16 luglio u.s. il Ministero della Cultura ha organizzato audizioni informali sullo schema di decreto legislativo, convocando via email alcuni portatori di interesse. Altri portatori di interesse, che erano stati ascoltati in Parlamento a margine dei lavori sulla legge di delegazione europea e rispetto ai quali esiste documentazione pubblica, scritta e video, sono stati semplicemente ignorati. Di questa procedura si è venuti a conoscenza solo grazie alla pubblicazione sul proprio sito web da parte di Audicoop della lettera di convocazione da parte del MIC (https://meiweb.it/2021/07/13/schema-di-decreto-legislativo-recante-attuazione-della-direttiva-ue-direttiva-ue-2019790-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-sul-diritto-dautore-e-sui-diritti-connessi-nel-mercato-unico-di/). L’AISA, che risulta tra i soggetti non convocati, venuta a conoscenza delle audizioni convocate dal MIC, ha scritto il 20 luglio u.s. allo stesso Ministero chiedendo di essere ascoltata, ma senza ottenere alcuna risposta (https://aisa.sp.unipi.it/mancate-audizioni-presso-il-ministero-della-cultura-sul-decreto-legislativo-in-recepimento-della-direttiva-copyright/).

È forse superfluo ricordare che, nelle procedure legislative, la consultazione dei portatori di interesse risponde a regole e prassi volte a principi di pubblicità, trasparenza e inclusione. Questi principi sono stati in questa occasione consapevolmente calpestati dal legislatore. La direttiva 2019/790 è un testo normativo che ha diviso il Parlamento europeo, suscitato una valanga di critiche da parte degli accademici esperti della materia e alimentato un vasto movimento di opinione fortemente contrario alla sua approvazione.

L’AISA si rallegra perciò che il Senato le abbia restituito il diritto di parola in questa procedura di normazione.

c) La mancanza di una visione d’insieme sulla proprietà intellettuale di una società democratica

La direttiva 2019/790 e la sua attuazione in Italia mediante modifica della l. 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore o lda) ripropongono la classica visione unionale che riduce il diritto d’autore a una mera questione di mercato. Invece, il diritto d’autore è un pezzo fondamentale della democrazia. La misura e il modo con cui la comunità scientifica può pubblicare, ripubblicare e condividere i risultati della ricerca influiscono sul modo in cui evolve o involve una democrazia. Spazi più ampi di libertà nella pubblicazione e nella condivisione dei risultati della ricerca scientifica si traducono in maggiore libertà accademica e contribuiscono allo sviluppo di un dibattito pubblico e critico sulle dinamiche politiche ed economiche. Viceversa, vincoli più stringenti, come quelli che derivano da diritti di esclusiva – peraltro, sempre più attributi in via originaria e diretta agli intermediari commerciali e non agli autori – restringono i margini di libertà di informazione ed espressione del pensiero.

In buona sostanza, la direttiva 2019/790 guarda al diritto d’autore del mercato unico digitale come una questione tra intermediari commerciali vecchi (gli editori) e nuovi (Big Tech e grandi piattaforme di Internet). I cittadini, gli autori, gli scienziati, gli insegnanti, le università, le scuole, gli istituti di tutela del patrimonio culturale sono collocati ai margini della scena. La loro tutela è affidata a strumenti residuali, macchinosi e di incerta interpretazione come le eccezioni e limitazioni ai diritti di esclusiva. Mentre i diritti di esclusiva vengono rafforzati, e la responsabilità per la loro violazione aggravata, il promesso rafforzamento delle eccezioni e limitazioni si traduce in un corpo normativo intricato, confuso, contradditorio e prono agli interessi degli intermediari commerciali.

A ben vedere, la direttiva 2019/790 si colloca con coerenza nell’alveo di un’ampia strategia dell’Unione Europea che, persino in epoca pandemica, ripropone come formula magica l’equazione “più esclusive = più innovazione” (si veda la già citata Comunicazione della Commissione UE COM(2020) 760 final del 25.11.2020 che contiene il Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE). Nonostante dati e teoria della proprietà intellettuale smentiscano l’equazione, il legislatore unionale e quello nazionale procedono sicuri verso il rafforzamento e la proliferazione delle esclusive, focalizzandosi solo su alcuni interessi particolari e smarrendo la visione ampia e lungimirante che guarda agli interessi generali di una società democratica.

Un fugace sguardo all’inizio della storia del diritto d’autore europea può aiutare a comprendere il punto. I legislatori che approvarono, durante la Rivoluzione francese, la prima legge continentale sul diritto d’autore erano infatti ben consapevoli della sua natura politica, cosmopolitica e pubblica prima che commerciale e privata. “Con la stampa” – sosteneva la relazione con la quale Sieyès presentava la sua proposta – “la libertà non è più confinata in repubbliche di piccole dimensioni, ma si espande per regni ed imperi. La stampa è, per l’estensione dello spazio, quello che era la voce dell’oratore nella piazza pubblica di Atene e di Roma”.[1] Ma, a quanto pare, i legislatori europei e italiani, pur deliberando su spazi paragonabilmente ampi (Internet), non hanno occhi che per alcuni interessi.

A livello italiano, la controprova della focalizzazione sugli interessi degli intermediari commerciali è offerta dalla stasi di una delle poche iniziative legislative che puntava al rafforzamento del diritto dell’autore (e non dell’editore) scientifico. Il riferimento è alla proposta di legge Gallo (DDL 1146 Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell’articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all’informazione scientifica). La proposta, la cui ultima discussione in Parlamento risale al novembre 2019, prevede l’introduzione dell’art. 42-bis nella legge sul diritto d’autore volto a riconoscere all’autore il diritto di ripubblicare la propria opera scientifica in accesso aperto.

d) Il diritto degli editori delle pubblicazioni giornalistiche

Il nuovo diritto connesso riconosciuto agli editori di pubblicazioni giornalistiche poggia su fondamenta economiche e giuridiche fragili.

Centinaia di accademici indipendenti hanno sconsigliato a più riprese (vedi qui: https://www.create.ac.uk/wp-content/uploads/2017/02/OpenLetter_EU_Copyright_Reform_24_02_2017.pdf?x24425 e qui: https://www.create.ac.uk/blog/2018/04/26/eu_copyright_directive_is_failing/) di includere tale diritto connesso nella direttiva. In primo luogo, esso si pone in cima a un’altra serie di diritti esclusivi sulle pubblicazioni giornalistiche (diritti d’autore, diritto sui generis sulle banche dati, diritti sulle emissioni radio-televisive, ecc.). La proliferazione di diritti di esclusiva su notizie e articoli di giornali infligge una ferita profonda alla libera circolazione delle informazioni in una società democratica. In secondo luogo, l’attuazione del nuovo diritto connesso sarà diversa in ciascuno degli Stati membri dell’UE determinando una frammentazione che costituirà un’ulteriore barriera alla libera circolazione delle informazioni sul territorio dell’Unione. In terzo luogo, il diritto avvantaggerà gli editori e le agenzie giornalistiche che hanno già una posizione consolidata sul mercato, svantaggiando soggetti e imprese – magari di piccole dimensioni – che praticano giornalismo innovativo e indipendente.

L’attuazione italiana peggiora il quadro normativo già ampiamente compromesso dalle scelte contenute nella direttiva.

Come diversi commentatori e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel suo parere del 31 agosto 2021, hanno rilevato a margine dello schema di decreto, l’art. 1 lett. b dello schema di decreto introduce disposizioni normative che sono estranee alla direttiva, eccedono il perimetro fissato dalla legge di delegazione e comprimono la concorrenza sul mercato giornalistico.

In particolare, come rilevato dall’autorità antitrust “le tutele accordate dalla Direttiva Copyright non dovrebbero, […], essere perseguite con strumenti di natura pubblicistica – peraltro particolarmente invasivi – e con interventi di regolazione che determinano ingiustificati vincoli alla autonomia negoziale delle parti e, in definitiva, al funzionamento dei mercati, soprattutto in assenza di evidenze circa possibili fallimenti del mercato”.

e) La nuova responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online

La Commissione europea nella sua Comunicazione “Orientamenti relativi all’articolo 17 della direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale” COM(2021) 288 final del 4 giugno 2021 ha espresso alcune linee guida sull’interpretazione dell’art. 17. Pur non essendo giuridicamente vincolante, il documento della Commissione dovrebbe essere tenuto in considerazione nel recepimento della direttiva.

Uno degli orientamenti della Commissione afferma che i “paragrafi 7 [disponibilità di contenuti che non violano il diritto d’autore], 8 [assenza di un obbligo generale di sorveglianza; trasparenza delle prassi dei prestatori di servizi di condivisione dei contenuti online] e 9 [meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace da parte degli utenti] dell’articolo 17 sono formulati come obblighi di risultato. Nelle rispettive leggi di attuazione gli Stati membri devono pertanto garantire che tali obblighi prevalgano in caso di conflitto con altre disposizioni di cui all’articolo 17, e in particolare con quanto disposto all’articolo 17, paragrafo 4 [presupposti per l’esenzione di responsabilità del prestatore di servizi]”.

Dalla prevalenza di queste disposizioni discende anche un altro orientamento della Commissione in base al quale “caricamenti, che non sono manifestamente lesivi del diritto d’autore o dei diritti connessi, dovrebbero in linea di principio essere ammessi online e possono [rectius, dovrebbero] essere oggetto di una verifica umana ex post qualora i titolari dei diritti si oppongano inviando una segnalazione”.

Lo schema di decreto invece non distingue tra contenuti manifestamente lesivi e non. Il distacco dagli orientamenti della Commissione determina un aggravamento del rischio di violazione di diritti fondamentali insito nel nuovo regime di responsabilità, la cui attuazione passa per l’utilizzo da parte dei prestatori di tecnologie per loro natura fallibili.

Si suggerisce di riformulare il testo del decreto e di tenere conto degli orientamenti della Commissione UE qui riportati.

f) Eccezioni e limitazioni in campo scientifico-accademico e opzioni legislative di attuazione della direttiva

Come si è già rilevato, il meccanismo delle eccezioni e limitazioni è di per sé debole. In altri termini, non è idoneo a difendere adeguatamente l’interesse di scienziati e accademici a condividere liberamente dati, informazioni, conoscenze.

Al di là dell’intrinseca debolezza del meccanismo, la Direttiva (UE) 2019/790 lasciava gli Stati membri liberi di rendere le eccezioni e limitazioni presenti nella medesima direttiva più ampie (v. art. 25 della direttiva: “Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più ampie, compatibili con le eccezioni e limitazioni di cui alle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, per gli utilizzi o gli ambiti oggetto delle eccezioni o delle limitazioni di cui alla presente direttiva”). Il legislatore italiano non ha usufruito di questa libertà di estensione, anzi ha ristretto il campo di applicazione delle eccezioni. Questa scelta ha un impatto negativo sulla scienza aperta.

Estrazione di testo e dati

La definizione di estrazione di testo e dati fornita dallo schema di decreto legislativo è ingiustificatamente restrittiva. La definizione della direttiva è ricavabile dai considerando 8-19. In particolare, il considerando 8 offre la seguente definizione: “un’analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati”.

Il riferimento contenuto nello schema di decreto legislativo a “grandi quantità” di testi, suoni, immagini o dati è concettualmente errato e non corrisponde alla definizione offerta dal legislatore unionale.

Lo schema di decreto legislativo, inoltre, traspone l’eccezione di cui all’art. 4 della Direttiva, senza specificare in che modo il titolare del diritto d’autore possa riservare il diritto di utilizzo dell’opera. La direttiva stessa al considerando 18 prevede che “nel caso dei contenuti resi disponibili al pubblico online, dovrebbe essere ritenuto appropriato riservare tali diritti solo attraverso l’uso di strumenti che consentano una lettura automatizzata, inclusi i metadati e i termini e le condizioni di un sito web o di un servizio”. Alla luce del tipo di operazione svolta con l’estrazione di testo e dati, sarebbe di fatto richiesto uno sforzo sproporzionato al legittimo utilizzatore se questo dovesse manualmente leggere i termini contrattuali dei dati che intende estrarre dalle banche dati. Sarebbe, dunque, auspicabile – come rilevato anche da Creative Commons Italia e Wikimedia Italia – che il nostro legislatore specificasse che nel caso in cui le risorse oggetto di estrazione siano disponibili al pubblico in rete, il titolare possa riservare il diritto di utilizzo dell’opera solo attraverso mezzi che consentano la lettura automatizzata di tale decisione.

Utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere

Il legislatore unionale lasciava aperte opzioni legislative atte a restringere o estendere l’operatività delle eccezioni e limitazioni. Ciò vale anche per l’eccezione prevista dall’art. 5, par. 1, sull’utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere, un’eccezione che attiene a una materia fondamentale per la scienza aperta qual è l’insegnamento. In particolare, l’art. 5, par. 2, prevede che gli Stati membri “possono prevedere che l’eccezione o limitazione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi o non si applichi per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell’istruzione o gli spartiti musicali, ove siano facilmente reperibili sul mercato opportune licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e rispondano alle necessità e specificità degli istituti di istruzione”.

L’art. 9, c. 1, lett. b, della legge di delegazione europea (l. 2021/53) ha stabilito che il governo potesse limitare o escludere l’applicazione dell’eccezione in campo didattico secondo quanto previsto dalla direttiva.

Il testo dello schema di decreto legislativo peggiora il quadro inserendo ulteriori restrizioni non presenti nell’art. 5 della direttiva. Infatti, esso limita l’eccezione a determinati utilizzi “riassunto, citazione, riproduzione, traduzione e adattamento” mentre la direttiva parla in via generale di “utilizzo digitale di opere e altri materiali”. Si suggerisce di espungere il riferimento a “riassunto, citazione, riproduzione, traduzione e adattamento”.

Rapporti tra misure tecnologiche di protezione ed eccezioni e limitazioni

L’art. 1, c. 1, lett. g dello schema di decreto costituisce l’attuazione dell’art. 7 della direttiva. Si tratta di un’attuazione errata. L’art. 7 della direttiva mira disciplinare l’interazione tra uso delle misure tecnologiche di protezione ed eccezioni e limitazioni previste dagli art. da 3 e a 6. Al considerando 7 la direttiva statuisce espressamente che l’uso misure tecnologiche di protezione non deve impedire di beneficiare delle eccezioni e delle limitazioni previste dalla stessa direttiva. Invece, l’art. 1, c. 1, lett. g dello schema, in riferimento ai nuovi art. 70-bis e 70-ter della l. 1941/633 limita ingiustificatamente il diritto del beneficiario dell’eccezione all’estrazione di una copia dell’opera o del materiale. Si suggerisce di modificare la disposizione normativa in modo da garantire la fruizione di tutte le eccezioni e limitazioni previste dagli articoli da 3 a 6 della direttiva nonostante l’operatività di misure tecnologiche di protezione applicate a opere e materiali.

Opere fuori commercio

I requisiti per la definizione delle opere fuori commercio sono eccessivamente restrittivi. In particolare, lo sono nel campo delle opere scientifiche. Come rilevato anche da altri portatori di interesse e in particolare da Wikimedia Italia e Creative Commons Italia, lo schema di decreto legislativo andrebbe riformulato. Più specificamente, nella definizione di opere fuori commercio andrebbero comprese anche le opere che non sono mai state in commercio e il termine di presunzione andrebbe ridotto da dieci a tre anni.

g) Riproduzione delle opere delle arti visive in pubblico dominio

L’art. 14 della Direttiva UE 2019/790 è formulato con l’obiettivo di estendere il pubblico dominio. Lo scopo della norma è, come si evince dalla sua lettera, di fare in modo che il materiale derivante dalla riproduzione di un’opera delle arti visive di pubblico dominio non sia soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi. Tuttavia, la norma presuppone, sia pure implicitamente, una libertà, cioè quella appunto di riprodurre le opere in pubblico dominio. Tale libertà andrebbe esplicitata nella disposizione legislativa di recepimento, indicando precisamente che tale libertà riguarda anche le opere delle arti visive di pubblico dominio che rivestono la qualifica di beni culturali soggetti alla disciplina del codice dei beni culturali (d.lgs. 2004/42). In altre parole, andrebbe non solo cancellata, come suggerito da Creative Commons Italia e Wikimedia Italia, l’attuale clausola di salvezza delle disposizioni del codice, ma anche inserita un’esplicita deroga alle medesime disposizioni.

Cordialmente,

Prof. Roberto Caso

Presidente dell’Associazione Italiana

per la promozione della Scienza Aperta


[1] Sieyès, Emmanuel Joseph (1790) Rapport de M. l’abbé Sieyès sur la liberté de la presse, et projet de loi contre les délits qui peuvent se commettre par la voie de l’impression, et par la publication des écrits et des gravures, http://www.copyrighthistory.org/cam/tools/request/showRecord?id=record_f_1790″

“Una procedura di normazione anomala ed opaca”: AISA sull’attuazione della direttiva copyright

Osservazioni di AISA sullo schema di decreto legislativo in attuazione della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale per l’uso della Commissione XIV del Senato della Repubblica. Il documento inviato al Senato è visibile qui.

Il testo del documento è riprodotto qui di seguito.

“Spett.le Segreteria 14a Commissione permanente – Politiche dell’Unione europea Senato della Repubblica

Trento, 15 settembre 2021

Oggetto: Schema di decreto legislativo in attuazione della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 295 – XVIII Legislatura.

Con riferimento al documento in oggetto, l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA), che aveva partecipato alle audizioni informali presso la XIV Commissione permanente (Politiche dell’Unione Europea) del Senato della Repubblica Italiana sul disegno di legge n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019), intende proporre alcuni rilievi critici.

a) Una procedura di normazione anomala e opaca

La procedura di normazione seguita dal Ministero della Cultura (MIC) per lo schema di decreto in oggetto si è svolta secondo modalità anomale e opache. Nei giorni 15 e 16 luglio u.s. il Ministero della Cultura ha organizzato audizioni informali sullo schema di decreto legislativo, convocando via email alcuni portatori di interesse. Altri portatori di interesse, che erano stati ascoltati in Parlamento a margine dei lavori sulla legge di delegazione europea e rispetto ai quali esiste documentazione pubblica, scritta e video, sono stati semplicemente ignorati. Di questa procedura si è venuti a conoscenza solo grazie alla pubblicazione sul proprio sito web da parte di Audicoop della lettera di convocazione da parte del MIC (https://meiweb.it/2021/07/13/schema-di-decreto-legislativo-recante-attuazione-della-direttiva-ue-direttiva-ue-2019790-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-sul-diritto-dautore-e-sui-diritti-connessi-nel-mercato-unico-di/). L’AISA, che risulta tra i soggetti non convocati, venuta a conoscenza delle audizioni convocate dal MIC, ha scritto il 20 luglio u.s. allo stesso Ministero chiedendo di essere ascoltata, ma senza ottenere alcuna risposta (https://aisa.sp.unipi.it/mancate-audizioni-presso-il-ministero-della-cultura-sul-decreto-legislativo-in-recepimento-della-direttiva-copyright/).

È forse superfluo ricordare che, nelle procedure legislative, la consultazione dei portatori di interesse risponde a regole e prassi volte a principi di pubblicità, trasparenza e inclusione. Questi principi sono stati in questa occasione consapevolmente calpestati dal legislatore. La direttiva 2019/790 è un testo normativo che ha diviso il Parlamento europeo, suscitato una valanga di critiche da parte degli accademici esperti della materia e alimentato un vasto movimento di opinione fortemente contrario alla sua approvazione. Le modalità anomale e opache con le quali si sta procedendo alla sua attuazione in Italia renderanno ancor più debole il risultato finale.

b) La mancanza di una visione d’insieme sulla proprietà intellettuale di una società democratica

La direttiva 2019/790 e la sua attuazione in Italia mediante modifica della l. 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore o lda) ripropongono la classica visione unionale che riduce il diritto d’autore a una mera questione di mercato. Invece, il diritto d’autore è un pezzo fondamentale della democrazia. La misura e il modo con cui la comunità scientifica può pubblicare e condividere i risultati della ricerca influiscono sul modo in cui evolve o involve una democrazia. Spazi più ampi di libertà nella pubblicazione e nella condivisione dei risultati della ricerca scientifica si traducono in maggiore libertà accademica e contribuiscono allo sviluppo di un dibattito pubblico e critico sulle dinamiche politiche ed economiche. Viceversa, vincoli più stringenti, come quelli che derivano da diritti di esclusiva – peraltro, sempre più attributi in via originaria e diretta agli intermediari commerciali e non agli autori – restringono i margini di libertà di informazione ed espressione del pensiero.

In buona sostanza, la direttiva 2019/790 guarda al diritto d’autore del mercato unico digitale come una questione tra intermediari commerciali vecchi (gli editori) e nuovi (Big Tech e grandi piattaforme di Internet). I cittadini, gli autori, gli scienziati, gli insegnanti, le università, le scuole, gli istituti di tutela del patrimonio culturale sono collocati ai margini della scena. La loro tutela è affidata a strumenti residuali e macchinosi come le eccezioni e limitazioni ai diritti di esclusiva. Mentre i diritti di esclusiva vengono rafforzati, e la responsabilità per la loro violazione aggravata, il promesso rafforzamento delle eccezioni e limitazioni si traduce in un corpo normativo intricato, confuso, contradditorio e prono agli interessi degli intermediari commerciali.

A ben vedere, la direttiva 2019/790 si colloca con coerenza nell’alveo di un’ampia strategia dell’Unione Europea che, persino in epoca pandemica, ripropone come formula magica l’equazione “più esclusive = più innovazione” (si veda la Comunicazione della Commissione UE COM(2020) 760 final del 25.11.2020 che contiene il Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE). Nonostante dati e teoria della proprietà intellettuale smentiscano l’equazione, il legislatore unionale e quello nazionale procedono sicuri verso un progressivo rafforzamento delle esclusive, focalizzandosi solo ad alcuni interessi particolari e smarrendo la visione ampia e lungimirante che guarda agli interessi generali di una società democratica.

Un fugace sguardo all’inizio della storia del diritto d’autore continentale può aiutare a comprendere il punto. I legislatori che approvarono, durante la Rivoluzione francese, la prima legge europea sul diritto d’autore erano infatti ben consapevoli della sua natura politica, cosmopolitica e pubblica prima che commerciale e privata. “Con la stampa” – sosteneva la relazione con la quale Sieyès presentava la sua proposta – “la libertà non è più confinata in repubbliche di piccole dimensioni, ma si espande per regni ed imperi. La stampa è, per l’estensione dello spazio, quello che era la voce dell’oratore nella piazza pubblica di Atene e di Roma”[1] Ma, a quanto pare, i legislatori europei e italiani, pur deliberando su spazi paragonabilmente ampi, non hanno occhi che per piccoli interessi.

A livello italiano, la controprova della focalizzazione sugli interessi degli intermediari commerciali è offerta dalla stasi di una delle poche iniziative legislative che puntava al rafforzamento del diritto dell’autore scientifico. Il riferimento è alla proposta di legge Gallo (DDL 1146 Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell’articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all’informazione scientifica). La proposta, la cui ultima discussione in Parlamento risale al novembre 2019, prevede l’introduzione dell’art. 42-bis nella legge sul diritto d’autore volto a riconoscere all’autore il diritto di ripubblicare la propria opera scientifica in accesso aperto.

c) Conclusioni

Alla luce del poco tempo messo a disposizione non è possibile formulare osservazioni di dettaglio sulle singole disposizioni normative dello schema di decreto legislativo.

L’AISA chiede espressamente alla Segreteria della 14a Commissione permanente di rendere pubblico questo documento sul sito web del Senato della Repubblica.

Cordialmente,

Prof. Roberto Caso

Presidente dell’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta


[1] Sieyès, Emmanuel Joseph (1790) Rapport de M. l’abbé Sieyès sur la liberté de la presse, et projet de loi contre les délits qui peuvent se commettre par la voie de l’impression, et par la publication des écrits et des gravures, http://www.copyrighthistory.org/cam/tools/request/showRecord?id=record_f_1790″

Il diritto connesso sulle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online

Furgal, Ula, The EU Press Publishers’ Right: Where Do Member States Stand? (April 27, 2021). Journal of Intellectual Property Law and Practice (Forthcoming), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3848563

Sganga, Caterina, The Many Metamorphoses of Related Rights in EU Copyright Law: Unintended Consequences or Inevitable Developments? (April 21, 2021). Forthcoming in GRUR Int., 10/2021, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3831543

Priora, Giulia, Diritto d’autore e accesso all’informazione giornalistica: accanimento o lungimiranza del legislatore comunitario? (Copyright Protection and Access to News Information: Dogged Determination or Prescient Vision of the EU Legislator?) (March 1, 2021). Diritto dell’Informazione e dell’Informatica 4/2020, 833-855, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3805763 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3805763

Scalzini, Silvia, The New Related Right for Press Publishers: What Way Forward? (July 31, 2020). Eleonora Rosati (ed.), Handbook of European Copyright Law (Routledge, Forthcoming) , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3664847 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3664847

Moscon, V. (2019). Use and Abuse of Neighbouring Rights and the Growing Need for a Sound Understanding: The Case of Online News Protection in Europe. In S. Frankel (Ed.), The Object and Purpose of Intellectual Property (pp. 308-332). Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.

Pamela Samuelson (Berkeley Law School) Legally Speaking: Questioning A New Intellectual Property Right For Press Publishers/November 19, 2018

Moscon, Valentina, Neighbouring Rights: In Search of a Dogmatic Foundation. The Press Publishers’ Case (July 5, 2018). In: T. Pihlajarinne, J. T. Vesala, O. Honkkila (eds.), Online Distribution of Content, Cheltenham, Elgar, 2019, pp. 40-61, Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 18-17, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3208601


Statement from EU Academics on Proposed Press Publishers’ Right, 24 April 2018

Rita Matulionyte (Macquarie Law School) The proposed press publishers’ right: 5 historical lessons to learn/

Eugénie Coche (IViR) Copyright reform: a new right for press publishers – to have or not to have?/ /

Thomas Margoni (2018) Why the incoming EU copyright law will undermine the free internet: https://theconversation.com/why-the-incoming-eu-copyright-law-will-undermine-the-free-internet-99247, 2018

V. Falce, M.L. Bixio, Verso un nuovo diritto connesso a favore degli editori on line. Brevi note su recenti derive (iper)-protezionistiche, Dmit.it, 2017

Modernisation of European Copyright Rules Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition – Part E – Protection of Press Publications Concerning Digital Uses (Article 11 COM(2016) 593) Last Update: 28.09.17

C. Geiger, O. Bulayenko, G. Frosio, The Introduction of a Neighboring Right for Press Publishers at EU Level: The Unneeded (and Unwanted) Reform, 2017

M. Senftleben, M. Kerk, M. Buiten, K. Heine, New Rights or New Business Models? An Inquiry into the Future of Publishing in the Digital Era, IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law volume 48, pages538–561 (2017) 2017

M. Van Eechoud, A Publisher’s Intellectual Property Right. Implications for freedom of expression, authors and open content policies, IViR Open Forum Europe Paper, 2017

Lionel Bently et al., Response to Article 11 of the Proposal for a Directive on Copyright in the Digital Single Market, entitled ‘Protection of press publications concerning digital uses’ on behalf of 37 professors and leading scholars of Intellectual Property, Information Law and Digital Economy (5 December 2016): https://www.cipil.law.cam.ac.uk/press/news/2016/12/cambridge-academics-respond-call-views-european-commissions-draft-legislation

Lionel Bently, Martin Kretschmer & Technopolis Consultants (2017) The position of press publishers and authors & performers inthe copyright directive, Study commissioned by European Parliament, Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs (100pp): http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596810/IPOL_STU%282017%29596810_EN.pdf

Peukert, Alexander, An EU Related Right for Press Publishers Concerning Digital Uses. A Legal Analysis (December 20, 2016). Research Paper of the Faculty of Law, Goethe University Frankfurt am Main No. 22/2016, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2888040 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2888040

R. Xalabarder, Press Publishers’ Rights in the New Copyright in the Digital Single Market Draft Directive, CREATe Working Paper nr. 2016/15, 2016

Richard Danbury (2016), ‘Is an EU publishers’ right a good idea?’ Evaluating potential legal responses to threats to the production of news in a digital era, University of Cambridge Final report on AHRC project: https://www.cipil.law.cam.ac.uk/projectscopyright-and-news-research-project-2014-16/working-papers

Diritto d’autore, comunicazione al pubblico e misure tecnologiche di protezione contro il framing: VG Bild-Kunst e l’ultimo cioccolatino della Corte di Giustizia

Pubblicato il n. 45 della serie dei LawTech Research Paper

Roberto Caso, Diritto d’autore, comunicazione al pubblico e misure tecnologiche di protezione contro il framing: VG Bild-Kunst e l’ultimo cioccolatino della Corte di Giustizia

https://en.wikipedia.org/wiki/Forrest_Gump#/media/File:Forrest_Gump_poster.jpg

Abstract

Nella decisione VG Bild-Kunst la Corte di Giustizia dell’Unione Europea stabilisce che l’art. 3, par. 1, della dir. 2001/29/Ce sul diritto d’autore nella società dell’informazione che regola il diritto di comunicazione al pubblico deve essere interpretato nel senso che costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi di tale disposizione il fatto di incorporare, mediante la tecnica del framing, in una pagina Internet di un terzo, opere protette dal diritto d’autore e messe a disposizione del pubblico in libero accesso con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore su un altro sito Internet, qualora tale incorporazione eluda misure di protezione contro il framing adottate o imposte da tale titolare. La decisione costituisce una pericolosa estensione del diritto di comunicazione al pubblico e della nozione di misure tecnologiche di protezione prevista dall’art. 6 della dir. 2001/29/Ue che rischia di avere un impatto negativo sul Web nonché sulla libertà di pensiero e informazione.

Opere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico

Pubblicato il saggio di Roberto Caso e Giulia DoreOpere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio” nel volume curato da Barbara Pasa “Design e innovazione digitale. Dialogo interdisciplinare per un ripensamento delle tutele: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio”.

Il saggio è disponibile in open access nella serie di Trento LawTech Research Paper.

Il libro è stato presentato in un seminario organizzato dall’AIAP (Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva) il 16 giugno 2021: video disponibile qui.